Corte costituzionale
Sentenza n. 231/2012
Corte cost., sent. 12 ottobre 2012, n. 231
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 231/2012
- Data di deposito
- 12 ottobre 2012
- Data di decisione
- 8 ottobre 2012
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Paolo Grossi
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:231
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge della Regione Calabria n. 30 del 10 agosto 2011
Parametri
- art. 97, ultimo comma, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 48, comma 29, decreto legge n. 269 del 30 settembre 2003
- legge n. 326 del 24 novembre 2003
Massime
Massima n. 36653
Va dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Calabria n. 30 del 2011 (Disposizioni transitorie in materia di assegnazioni di sedi farmaceutiche), proposta - in riferimento agli articoli 97, ultimo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione - dal Presidente del Consiglio dei ministri, in quanto sussiste una potestà legislativa regionale in ordine alla previsione di eventuali deroghe al principio del pubblico concorso e in ogni caso l'assegnazione di sedi farmaceutiche non costituisce conferimento di impiego nella pubblica amministrazione, giacché le farmacie, nonostante il carattere pubblicistico della loro disciplina, determinato da esigenze inerenti alla tutela sanitaria, restano imprese private sia pure sottoposte a rigorosi controlli; inoltre la norma regionale impugnata si caratterizza per la eccezionalità e la precisa delimitazione temporale dell'intervento di sanatoria ed individuazione del numero dei soggetti che ne possono beneficiare, in rapporto alla espressa esistenza nel territorio regionale di esigenze di regolarizzazione e/o stabilizzazione di gestioni precarie o provvisorie di sedi farmaceutiche protrattesi nel tempo, evidentemente a scapito di una corretta tenuta del servizio farmaceutico finalizzata alla tutela del diritto fondamentale dei cittadini alla salute
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge della Regione Calabria 10 agosto 2011, n. 30 (Disposizioni transitorie in materia di assegnazioni di sedi farmaceutiche), proposta - in riferimento agli articoli 97, ultimo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione - dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 ottobre 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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