Corte costituzionale

Sentenza n. 211/2012

Corte cost., sent. 30 luglio 2012, n. 211

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
211/2012
Data di deposito
30 luglio 2012
Data di decisione
18 luglio 2012
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Luigi Mazzella
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2012:211

Norme oggetto del giudizio

  • art. 13, legge della Regione Basilicata n. 17 del 4 agosto 2011
  • art. 31, legge della Regione Basilicata n. 17 del 4 agosto 2011
  • art. 32, legge della Regione Basilicata n. 17 del 4 agosto 2011
  • art. 34, comma 5, legge della Regione Basilicata n. 17 del 4 agosto 2011
  • art. 39, comma 1, legge della Regione Basilicata n. 17 del 4 agosto 2011

Parametri

Massime

Massima n. 36571

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata con riferimento agli artt. 97, primo comma e 117, terzo comma Cost. - avente ad oggetto l'art. 13 della legge della Regione Basilicata n. 17 del 2011 in quanto basata su un'erronea interpretazione della disposizione impugnata. Questa, nello stabilire che gli enti del Servizio sanitario regionale provvedono al reclutamento del personale anche utilizzando graduatorie valide di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del Servizio sanitario regionale, fa salve le limitazioni e le procedure previste dalla normativa vigente, riferendosi in tal modo alle procedure di mobilità previste dalla normativa statale (art. 30, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001) le quali, dunque, devono ritenersi obbligatorie.

Massima n. 36572

Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. gli artt. 31, 32 e 34 , comma 5 della legge della Regione Basilicata n. 17 del 2011 i quali - comportando un sensibile incremento in un aggregato di spesa particolare, quello relativo alle indennità, ai compensi e ai rimborsi dei dipendenti di due enti regionali che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche (La "Commissione per i lucani all'estero" e la "Commissione per missioni in Italia e all'estero"), o mediante l'innalzamento ex novo di compensi e rimborsi per l'attività dei due organismi collegiali, o attraverso il ripristino di previgenti disposizioni, soppresse proprio nell'intento di abbatterne i costi di funzionamento - si pongono in contrasto con gli obiettivi di contenimento e riduzione della spesa pubblica perseguiti dal legislatore statale con l'art. 6 del d.l. n. 79 del 2010 il quale costituisce espressione di un principio fondamentale della finanza pubblica. - Sulla natura di principio fondamentale della finanza pubblica da riconoscersi alle disposizioni che stabiliscono limiti puntuali rispetto a specifiche voci di spesa, vincolanti per le Regioni, v., citate, sentenze n. 139 del 2012 e n. 182 del 2011.

Massima n. 36573

È costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 39, comma 1 della legge della Regione Basilicata n. 17 del 2011 il quale, dando attuazione, successivamente al regime dettato dall'art. 17, comma 10, del decreto-legge n. 78 del 2009, ad una stabilizzazione da precedente legge regionale, si pone in contrasto con la vigente normativa nazionale in materia - che prevedeva specifiche limitazioni alle assunzioni senza concorso - e configura una lesione dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica. Tale stabilizzazione, inoltre, realizza per taluni lavoratori una forma di assunzione riservata senza predeterminazione di criteri selettivi di tipo concorsuale ed esclude o riduce irragionevolmente la possibilità di accesso al lavoro dall'esterno, di tal che si pone in contrasto con il principio del pubblico concorso e quello di buona amministrazione sanciti dall'art. 97, primo comma, Cost. - V., citate, sentenze n. 310, n. 127 e n. 108 del 2011.

Per questi motivi

per questi motivi

la corte costituzionale

dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 31, 32, 34, comma 5, e 39, comma 1, della legge della Regione Basilicata 4 agosto 2011, n. 17 (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013);

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13 della legge della Regione Basilicata 4 agosto 2011, n. 17 (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013), promossa, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2012.

Il Cancelliere

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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