Corte costituzionale
Sentenza n. 21/2012
Corte cost., sent. 9 febbraio 2012, n. 21
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 21/2012
- Data di deposito
- 9 febbraio 2012
- Data di decisione
- 25 gennaio 2012
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giorgio Lattanzi
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:21
Norme oggetto del giudizio
- art. 2-ter, comma 11, legge n. 575 del 31 maggio 1965
Parametri
Massime
Massima n. 36065
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 24, primo comma, della Costituzione, dell'articolo 2- ter , undicesimo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere), aggiunto dall'art. 10, comma 1, lettera d ), numero 4, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, come sostituito dalla legge di conversione 24 luglio 2008, n. 125, nella parte in cui prevede che «la confisca può essere proposta, in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta, nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare, entro il termine di cinque anni dal decesso». Il dispositivo dell'ordinanza di rimessione fa riferimento alla violazione - oltre che dell'art. 24, secondo comma, e dell'art. 111 Cost. - dell'art. 24, primo comma, Cost.: ma quest'ultimo riferimento non è accompagnato da alcuna motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione, con conseguente inammissibilità della stessa.
Massima n. 36066
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione agli articoli 24, secondo comma, e 111 della Costituzione, dell'articolo 2- ter , undicesimo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere), nella parte in cui prevede che «la confisca può essere proposta, in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta, nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare, entro il termine di cinque anni dal decesso». L'ordinanza di rimessione deduce la violazione delle garanzie processuali, facendo riferimento al soggetto nei confronti del quale la confisca avrebbe dovuto essere disposta, ossia al soggetto deceduto: ma è sufficiente osservare che, nel procedimento delineato dalla disposizione censurata, parti sono i «successori a titolo universale o particolare» del «soggetto nei confronti del quale [la confisca] potrebbe essere disposta» e non quest'ultimo e che, dunque, sono del tutto prive di fondamento le argomentazioni volte a riferire le ipotizzate violazioni del diritto di difesa e del principio del contraddittorio al soggetto deceduto e non ai suoi successori; senza dire dell'erroneità dell'attribuzione ad una persona defunta della titolarità di una posizione processuale propria.
Massima n. 36067
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione agli articoli 24, secondo comma, e 111 della Costituzione, dell'articolo 2- ter , undicesimo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere), nella parte in cui prevede che «la confisca può essere proposta, in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta, nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare, entro il termine di cinque anni dal decesso». La censura mossa consiste in un asserito vulnus al diritto di difesa e al principio del contraddittorio che il rimettente ritiene inevitabilmente collegato alla configurazione normativa del procedimento in esame, effettuata dal legislatore «prescindendo dalla posizione del de cuius pericoloso». Deve tuttavia rilevarsi, al riguardo, che al successore sono assicurati, nel procedimento in questione, i mezzi probatori e i rimedi impugnatori previsti per il de cuius , sicché ciò che può mutare è solo il rapporto di conoscenza che lega il successore stesso ai fatti oggetto del giudizio e in particolare, nella specie, a quelli integranti i presupposti della confisca: circostanza, questa, che tuttavia non incide sulla possibilità di procedere nei confronti dei successori, prevista dalla disposizione censurata. D'altra parte, l'individuazione, operata dal rimettente, della «presenza fisica dell'interessato» quale «momento fondamentale del rapporto processuale, che condiziona la correttezza globale del giudizio», non è giustificata con riferimento a un procedimento finalizzato all'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca e discende piuttosto dall'impropria sovrapposizione dei connotati del procedimento penale a quelli del procedimento per l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale. Tale sovrapposizione, da cui è viziato l'argomentare del rimettente, per un verso, comporta la svalutazione della specificità della sede processuale nella quale l'accertamento di determinati fatti si svolge e dei correlati possibili esiti e, per altro verso, si traduce nello svilimento delle peculiarità del procedimento di prevenzione e, segnatamente, del procedimento per l'applicazione della confisca
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2-ter, undicesimo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere), sollevata, in riferimento all'art. 24, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2-ter, undicesimo comma, della legge n. 575 del 1965, sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Giorgio LATTANZI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 febbraio 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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