Corte costituzionale
Sentenza n. 203/2012
Corte cost., sent. 20 luglio 2012, n. 203
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 203/2012
- Data di deposito
- 20 luglio 2012
- Data di decisione
- 17 luglio 2012
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Alessandro Criscuolo
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:203
Norme oggetto del giudizio
- art. 49, comma 4, ter, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
- legge n. 122 del 30 luglio 2010
Parametri
- art. 117, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- art. 8, n. 1, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 9, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 14, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 20, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, n. 3, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, n. 7, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, n. 10, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 2, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
Massime
Massima n. 36555
Non è fondata l'eccezione di tardività del ricorso, promosso dalla Provincia autonoma di Trento, avverso l'art. 49, comma 4- ter , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, poiché l'efficacia immediata, propria del decreto-legge, e il conseguente carattere lesivo che esso può assumere, lo rendono impugnabile in via immediata da parte delle Regioni, tenendosi però conto che soltanto con la legge di conversione il detto provvedimento legislativo acquisisce stabilità, sicché la Regione può, a sua scelta, impugnare tanto il solo decreto legge, quanto la sola legge di conversione, quanto entrambi. - Sulla scelta regionale di impugnazione del decreto legge o della legge di conversione, vedi, cit., sent. n. 298 del 2009, n. 443 del 2007, n. 407 del 2005 e n. 25 del 1996.
Massima n. 36556
Riguardo alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 49, comma 4- ter , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di «Segnalazione certificata di inizio attività» (SCIA), promossa dalla Provincia autonoma di Trento, il ritardo nel deposito dell'atto di ratifica, da parte del Consiglio provinciale, dell'iniziativa della Giunta di promozione del ricorso in via d'urgenza, rispetto al termine per la costituzione in giudizio, non può determinare l'inammissibilità del ricorso, giacché l'obiettiva incertezza interpretativa delle norme processuali in materia, alimentata dalla lunga prassi della Corte di non rilevare tale inammissibilità, ingenerando nelle Province autonome l'affidamento circa la non perentorietà del termine di deposito per la ratifica, ha indotto la ricorrente in errore scusabile. - Vedi, analogamente, cit., sent. n. 142 del 2012.
Massima n. 36557
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 49, comma 4- ter , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, impugnato dalla Provincia autonoma di Trento, nella parte in cui, qualificando la disciplina della «Segnalazione certificata di inizio attività» (SCIA), contenuta nel comma 4- bis , che modifica l'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come attinente alla tutela della concorrenza ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e ), Cost., e costituente livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi della lettera m ), e prevedendo che «le espressioni "segnalazione certificata di inizio attività" e "SCIA" sostituiscono, rispettivamente, quelle di "dichiarazione di inizio attività" e "DIA", non solo riguardo alla previgente normativa statale, ma anche a quella regionale, avrebbe violato le competenze provinciali statutarie previste, nelle materie della tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare, dell'urbanistica, della tutela del paesaggio, dell'igiene e sanità, dell'ordinamento degli uffici provinciali, dell'artigianato, delle miniere, del turismo, del commercio, degli esercizi pubblici, dell'industria, dall'art. 8, numeri 1), 9), 14) e 20), e dall'art. 9, numeri 3), 7) e 10) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), o comunque dal nuovo Titolo V della Parte II della Costituzione, in connessione con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), o comunque avrebbe violato il principio di leale collaborazione. Posto che l'ambito applicativo della disciplina, diretto alla generalità dei cittadini, che trascende la materia della concorrenza, giustifica il richiamo al livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e permette una restrizione dell'autonomia legislativa delle Regioni, giustificata dallo scopo di assicurare un livello uniforme di godimento dei diritti civili e sociali tutelati dalla stessa Costituzione, il riconoscimento della possibilità di dare immediato inizio ad una determinata attività, fermo restando l'esercizio dei poteri inibitori da parte della pubblica amministrazione, ricorrendone gli estremi, e fatto salvo il potere della stessa pubblica amministrazione di assumere determinazioni in via di autotutela, assicura la prestazione specifica di una attività amministrativa, circoscritta all'inizio della fase procedimentale, strutturata secondo un modello ad efficacia legittimante immediata, che attiene al principio di semplificazione dell'azione amministrativa ed è finalizzata ad agevolare l'iniziativa economica, tutelando il diritto dell'interessato ad un sollecito esame, da parte della pubblica amministrazione competente, dei presupposti di diritto e di fatto che autorizzano l'iniziativa medesima, che può riguardare anche la materia edilizia, come ora in modo espresso dispone l'art. 5, comma 1, lettera b), e comma 2, lettere b) e c), del d.l. n. 70 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2011, entro i limiti e con le esclusioni previsti.
Massima n. 36558
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 49, comma 4- ter , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, impugnato dalla Provincia autonoma di Trento, nella parte in cui, qualificando la disciplina della «Segnalazione certificata di inizio attività» (SCIA), contenuta nel comma 4- bis , che modifica l'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come attinente alla tutela della concorrenza ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e ), Cost., e costituente livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi della lettera m ), e prevedendo che «le espressioni "segnalazione certificata di inizio attività" e "SCIA" sostituiscono, rispettivamente, quelle di "dichiarazione di inizio attività" e "DIA", non avrebbe consentito autonomo adeguamento della Provincia autonoma, in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della Parte seconda della Costituzione), poiché, venendo in rilievo un parametro costituzionale, cioè l'art. 117, secondo comma, lettera m ), Cost., che postula tutele necessariamente uniformi su tutto il territorio nazionale, tale risultato non può essere assicurato dalla Regione, ancorché ad autonomia differenziata, la cui potestà legislativa è pur sempre circoscritta all'ambito territoriale dell'ente (nelle cui competenze legislative, peraltro, non risulta presente una materia riconducibile a quella prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera m , Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Provincia autonoma di Trento, con il ricorso indicato in epigrafe, nei confronti del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 49, comma 4-ter, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, promosse dalla ricorrente in riferimento all'articolo 8, numeri 1), 9), 14) e 20) e all'articolo 9, numeri 3), 7) e 10) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), o comunque in riferimento al Titolo V Parte II della Costituzione in connessione con l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), in riferimento al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), nonché in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione e al principio di leale collaborazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 luglio 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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