Corte costituzionale
Sentenza n. 201/2012
Corte cost., sent. 20 luglio 2012, n. 201
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 201/2012
- Data di deposito
- 20 luglio 2012
- Data di decisione
- 17 luglio 2012
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Sergio Mattarella
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:201
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, terzo periodo, legge della Regione Molise n. 25 del 9 settembre 2011
- art. 4, quarto periodo, legge della Regione Molise n. 25 del 9 settembre 2011
- art. 4, comma 3, primo periodo, legge della Regione Molise n. 25 del 9 settembre 2011
- art. 4, comma 3, secondo periodo, legge della Regione Molise n. 25 del 9 settembre 2011
Parametri
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 88, decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 36551
E' illegittimo l'art. 4, comma 3, della legge della Regione Molise 9 settembre 2011, n. 25 (Procedure per l'autorizzazione sismica degli interventi edilizi e la relativa vigilanza, nonché per la prevenzione del rischio sismico mediante la pianificazione urbanistica), nella parte in cui, nei periodi terzo e quarto, prevede, in caso di modifica architettonica che comporti un aumento dei carichi superiore al 20 per cento, l'obbligo di redazione di una variante progettuale, da depositare preventivamente con riferimento al progetto originario, restando le modifiche inferiori a detto limite soggette al deposito della sola verifica strutturale nell'ambito delle responsabilità proprie della direzione dei lavori, giacché tale norma, occupandosi degli interventi edilizi in zone sismiche e della relativa vigilanza, rientra nella materia della protezione civile, oggetto di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., e si pone in contrasto con il principio fondamentale di cui all'art. 88 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - Testo A), che consente soltanto al Ministro per le infrastrutture e i trasporti, all'esito di apposita istruttoria, la possibilità di concedere deroghe all'osservanza delle norme tecniche di costruzione nelle zone considerate sismiche; norme tecniche le quali, dettate con d.m. 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), impongono di procedere alla preventiva valutazione della sicurezza in presenza di variazioni che comportino incrementi dei carichi globali superiori al 10 per cento (punto 8.4.1, lettera c ).
Massima n. 36552
La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, della legge della Regione Molise 9 settembre 2011, n. 25 (Procedure per l'autorizzazione sismica degli interventi edilizi e la relativa vigilanza, nonché per la prevenzione del rischio sismico mediante la pianificazione urbanistica), nei periodi terzo e quarto, comporta consequenzialmente, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale del primo e del secondo periodo del medesimo comma 3, che privati del riferimento al quarto periodo, rimarrebbero incompleti e privi di possibilità di applicazione e, comunque, dispongono, anche detti periodi, nell'ambito di previsioni derogatorie riservate alla competenza statale nella materia della protezione civile.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 3, della legge della Regione Molise 9 settembre 2011, n. 25 (Procedure per l'autorizzazione sismica degli interventi edilizi e la relativa vigilanza, nonché per la prevenzione del rischio sismico mediante la pianificazione urbanistica).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 luglio 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Sergio MATTARELLA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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