Corte costituzionale

Sentenza n. 2/2012

Corte cost., sent. 12 gennaio 2012, n. 2

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
2/2012
Data di deposito
12 gennaio 2012
Data di decisione
9 gennaio 2012
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Franco Gallo
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2012:2

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 1, legge provincia Bolzano n. 15 del 23 dicembre 2010
  • art. 1, comma 2, legge provincia Bolzano n. 15 del 23 dicembre 2010

Parametri

Massime

Massima n. 36024

v. titoletto

Massima n. 36025

In relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge prov. Bolzano n. 15 del 2010, promosse in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119 della Costituzione ed agli artt. 8, 9 e 73, comma 1- bis , del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, va rigettata l'eccepita inammissibilità della questione per genericità e indeterminatezza nella individuazione dei parametri statutari asseritamente violati in quanto il ricorrente, affermando che le norme censurate eccedono «i limiti della competenza statutaria della Provincia, come definiti dagli artt. 8, 9 e 73, comma 1- bis , del d.p.r. n. 670/1972», ha inteso sostenere, con tutta evidenza, che i commi 1 e 2 dell'art. 1 della legge prov. Bolzano n. 15 del 2010 incidono su una materia che non rientra in alcuna delle competenze legislative primarie o concorrenti attribuite alle Province del Trentino-Alto Adige dai suddetti parametri statutari; sicché la deduzione dell'insussistenza, in tali due parametri statutari, di qualsiasi previsione legittimante, rende evidentemente inutile l'indicazione delle competenze provinciali cui sarebbe estranea la previsione di esenzioni di tributi erariali.

Massima n. 36026

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge prov. Bolzano n. 15 del 2010 - i quali stabiliscono, rispettivamente, che: a) «A decorrere dal periodo d'imposta 2010, i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF non superiore a 12.500,00 euro sono esentati dal pagamento dell'addizionale regionale IRPEF di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche» (comma 1); b) «A decorrere dal periodo d'imposta 2010, i soggetti con figli a carico aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF non superiore a 25.000,00 euro sono esentati dal pagamento dell'addizionale regionale IRPEF di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche» (comma 2) - , promosse in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119 della Costituzione ed agli artt. 8, 9 e 73, comma 1-bis, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670. Infatti, nella specie, i denunciati commi 1 e 2 dell'art. 1 della legge prov. Bolzano n. 15 del 2010 rispettano le condizioni ed i limiti richiesti dal citato comma 1-bis per l'introduzione, da parte della Provincia autonoma, di agevolazioni fiscali relative ad un tributo erariale, in quanto dette disposizioni, nell'introdurre esenzioni dell'addizionale regionale all'IRPEF: a) hanno ad oggetto un tributo erariale il cui gettito è interamente devoluto alle Regioni (ai sensi dell'art. 50, comma 5, del d.lgs. n. 446 del 1997) e, quindi, alle Province autonome; b) traggono fondamento da una norma statale (il comma 3 dell'art. 50 del medesimo d.lgs. n. 446 del 1997), che consente a dette Province di maggiorare l'aliquota base; c) comportano necessariamente una diminuzione del gettito del tributo e, pertanto, rispettano i «limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale»; consegue che dal rispetto di tali limiti e condizioni deriva che le esenzioni dell'addizionale provinciale all'IRPEF introdotte dalle disposizioni censurate non violano gli evocati parametri, ma trovano il loro fondamento nell'art. 73, comma 1-bis, dello statuto speciale. Circa il potere delle Province autonome in tema di esenzioni o detrazioni, v. citate sentenze n. 323 del 2011, n. 193 del 2007, n. 2 del 2006, n. 381 del 2004; ordinanza n. 148 del 2006

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 dicembre 2010, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 - legge finanziaria 2011) promosse con il ricorso indicato in epigrafe,

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge prov. Bolzano n. 15 del 2010, promosse, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119 della Costituzione ed agli artt. 8, 9 e 73, comma 1-bis, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 gennaio 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

Testo integrale

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