Corte costituzionale
Sentenza n. 189/2012
Corte cost., sent. 16 luglio 2012, n. 189
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 189/2012
- Data di deposito
- 16 luglio 2012
- Data di decisione
- 4 luglio 2012
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Franco Gallo
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:189
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, comma 6, lett. d), legge provincia Bolzano n. 15 del 23 dicembre 2010
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 8, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, comma 17, decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010
Massime
Massima n. 36509
Va respinta l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, co. 6, lett. d ), della l. prov. di Bolzano n. 15 del 2010 per mancata coincidenza della norma oggetto della delibera del consiglio dei ministri e la norma impugnata nel ricorso in quanto il ricorrente Presidente del Consiglio dei ministri, pur menzionando genericamente il comma 6 dell'art. 13 sia nell'epigrafe che nelle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio, motiva il ricorso facendo riferimento alla sola lettera d ) di tale comma, della quale riporta il contenuto ed alla quale esclusivamente riferisce i motivi di contrasto con i parametri evocati. Risulta, quindi, inequivoco l'intento del ricorrente di limitare la questione alla lettera d ) del comma 6, a nulla rilevando che lo stesso abbia poi concluso per la dichiarazione di illegittimità costituzionale, genericamente, del «comma 6» del citato art. 13.
Massima n. 36510
Va respinta l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, co. 6, lett. d ), della l. prov. di Bolzano n. 15 del 2010 per genericità e indeterminatezza delle censure in quanto il ricorrente, nell'affermare che la disposizione denunciata «eccede l'ambito della competenza statutaria», non ha dedotto la violazione di alcun "limite" alla potestà legislativa provinciale, ma ha inteso solo affermare che la lettera d ) del comma 6 dell'art. 13 della legge prov. Bolzano n. 15 del 2010 non rientra in alcuna delle competenze legislative primarie o concorrenti attribuite alle Province autonome dai suddetti articoli dello statuto: non era perciò necessario riportare nel ricorso l'elenco completo di dette materie.
Massima n. 36511
Non è fondata la questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 6, lettera d ), della l. prov. di Bolzano n. 15 del 2010, promossa in riferimento agli artt. 3 e 117, terzo comma, della Costituzione nonché agli artt. 8 e 9 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), perché muovono da un'erronea interpretazione, sia dell'art. 9, co. 17, del D.L. n. 78 del 2010, evocato dal ricorrente quale parametro interposto, sia della disposizione denunciata.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale riguardanti le ulteriori disposizioni contenute nella legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 dicembre 2010, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 - legge finanziaria 2011), impugnate con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 6, lettera d), della medesima legge prov. di Bolzano n. 15 del 2010, promosse, in riferimento agli artt. 3 e 117, terzo comma, della Costituzione nonché agli artt. 8 e 9 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il suddetto ricorso.
Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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