Corte costituzionale

Sentenza n. 183/2012

Corte cost., sent. 12 luglio 2012, n. 183

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
183/2012
Data di deposito
12 luglio 2012
Data di decisione
4 luglio 2012
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giorgio Lattanzi
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2012:183

Norme oggetto del giudizio

  • art. 28, comma 3, decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011
  • art. 28, comma 4, decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011
  • legge n. 111 del 15 luglio 2011
  • decreto-legge n. 1 del 24 gennaio 2012
  • art. 17, comma 4, lett. c, legge n. 27 del 24 marzo 2012

Parametri

  • art. 31, comma 4, legge costituzionale n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 32, legge costituzionale n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 35, legge costituzionale n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 117, comma 4, Costituzione
  • art. 118, Costituzione
  • art. 9, n. 3, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 1017 del 31 luglio 1978
  • art. 15, decreto del Presidente della Repubblica n. 526 del 19 novembre 1987
  • art. 2, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992

Massime

Massima n. 36493

Riguardo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, commi 3 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia di chiusura degli impianti di distribuzione carburanti, promossa dalla Provincia autonoma di Trento, il ritardo nel deposito dell'atto di ratifica, da parte del Consiglio provinciale, dell'iniziativa della Giunta di promozione del ricorso in via d'urgenza, rispetto al termine per la costituzione in giudizio, non può determinare l'inammissibilità del ricorso, giacché l'obiettiva incertezza interpretativa delle norme processuali in materia, alimentata dalla lunga prassi della Corte di non rilevare tale inammissibilità, ingenerando nelle province autonome l'affidamento circa la non perentorietà del termine di deposito per la ratifica, ha indotto la ricorrente in errore scusabile. - vedi, analogamente, cit., sent. n. 142 del 2012.

Massima n. 36494

Riguardo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, commi 3 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, promossa dalla Provincia autonoma di Trento, in materia di chiusura degli impianti di distribuzione carburanti, l'aggiunta di un ultimo periodo al comma 4 dell'art. 28, per effetto dall'art. 17, comma 4, lettera c), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, non determina cessazione della materia del contendere, non avendo lo ius superveniens carattere satisfattivo delle pretese avanzate dalla ricorrente.

Massima n. 36495

Nella questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, commi 3 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, promossa dalla Provincia autonoma di Trento, in materia di chiusura degli impianti di distribuzione carburanti, va dichiarata l'inammissibilità della censura basata sulla violazione del principio di leale collaborazione, in quanto priva di motivazione.

Massima n. 36496

Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 28, commi 3 e 4, 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, promosse dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 118 Cost., agli artt. 9, numero 3), e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), al d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati), all'art. 15 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), all'art. 2 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), in materia di chiusura degli impianti di distribuzione carburanti: le disposizioni impugnate, che da un lato impongono al sistema regionale e delle autonomie locali il Piano nazionale, approvato con d.m. 31 ottobre 2001, presentano circoscritte ipotesi di incompatibilità, cui i Comuni devono dare attuazione entro 120 giorni, connesse alla localizzazione sensibile dell'impianto, in prossimità di zone pedonali, zone a traffico limitato, sedi stradali, biforcazioni di strade, curve, incroci e accessi di rilevante importanza, sicché attengono non già ai profili di esercizio dell'attività, nell'ambito della disciplina del commercio, ma alla tutela di interessi precipuamente legati all'assetto del territorio, alla viabilità, alla sicurezza e all'incolumità della circolazione stradale, questi ultimi di esclusiva spettanza dello Stato, e dall'altro demandano ai Comuni anche il compito di chiudere gli impianti incompatibili con la normativa regionale di settore, la quale, a sua volta, si sviluppa a partire dalla programmazione nazionale, e in coerenza con gli obiettivi indicati dalla legislazione statale e dal Piano nazionale, riservando in tal modo un'ampia parte di normazione alla competenza regionale e delle Province autonome, sia pure sulla base dei principi fondamentali espressi dalla legge dello Stato, che nel quadro degli interventi di ammodernamento e di razionalizzazione della rete dei distributori di carburante, perseguono interessi riguardo ai quali la potestà legislativa residuale in materia di commercio è recessiva, rispetto all'intreccio di sfere di competenza esclusiva dello Stato e di competenza concorrente (distribuzione dell'energia, governo del territorio, tutela dell'ambiente, circolazione e sicurezza stradale, tutela dei beni di interesse storico e architettonico), muovendo inoltre da erroneo presupposto interpretativo la censura relativa alla competenza nel rilascio dell'autorizzazione all'installazione e all'esercizio degli impianti stradali e autostradali di distribuzione del carburante, che l'art. 36 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (Disciplina dell'attività commerciale) riserva agli uffici provinciali, essendo evidente che i compiti attribuiti dalla legge statale ai Comuni, vengano esercitati da altro livello di governo ove diversamente stabilito dalla normativa regionale e provinciale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione sulle ulteriori questioni di legittimità costituzionale proposte con il ricorso indicato in epigrafe,

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 28, commi 3 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento al principio di leale collaborazione, con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 28, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 98 del 2011, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli articoli 117, quarto comma, e 118 della Costituzione, agli articoli 9, numero 3), e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), al d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati), all'articolo 15 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), all'articolo 2 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Giorgio LATTANZI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 luglio 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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