Corte costituzionale

Sentenza n. 179/2012

Corte cost., sent. 11 luglio 2012, n. 179

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
179/2012
Data di deposito
11 luglio 2012
Data di decisione
2 luglio 2012
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giuseppe Tesauro
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2012:179

Norme oggetto del giudizio

  • art. 49, comma 3, let. b), decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
  • art. 49, comma 4, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
  • legge n. 122 del 30 luglio 2010
  • art. 49, comma 4, quater, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
  • art. 49, comma 4, quinquies, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
  • art. 49, comma 3, lett. b), decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
  • art. 49, comma 3, lett. b, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010

Parametri

Massime

Massima n. 36486

Deve essere respinta l'eccezione del Presidente del Consiglio dei ministri di tardività dei ricorsi delle regioni Valle d'Aosta, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana e Puglia su numerose disposizioni del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernenti disposizioni in materia di semplificazione amministrativa e riduzione degli adempimenti gravanti sulle piccole e medie imprese, con particolare riferimento al superamento del dissenso espresso da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, in sede di conferenza di servizi. Infatti, la Regione, qualora si ritenga lesa nelle proprie competenze costituzionali da un decreto-legge, può impugnarlo nei termini previsti dall'art. 127 Cost. (con il rischio, però, che l'iniziativa di investire la Corte resti vanificata dall'eventualità di una mancata conversione) oppure riservarsi di impugnare la sola legge di conversione, che rende permanente e definitiva la normativa precariamente dettata con il decreto-legge, in quanto la conversione in legge, reitera, con la novazione della fonte, la lesione da cui deriva l'interesse a ricorrere della Regione. - Sulla reiterazione della fonte, Vedi sentenze n. 151 e n. 148 del 2012, n. 232 del 2011 e n. 430 del 2007. - Sulla tempestività delle impugnazioni di disposizioni non modificate in sede di conversione, vedi sent. n. 148/2012.

Massima n. 36487

Deve essere dichiarata l'infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 49 commi 4- quater e 4- quinquies del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, promosse, in riferimento all'articolo 117, quarto e sesto comma, della Costituzione, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, concernenti disposizioni di semplificazione amministrativa e riduzione degli adempimenti gravanti sulle piccole e medie imprese. Infatti, l'adozione della relativa disciplina mediante regolamenti governativi di delegificazione non costituisce in questo specifico caso violazione della competenza legislativa e regolamentare delle regioni nelle materie concorrenti e residuali del commercio e dell'industria, delle competenze primaria e attuativa-integrativa della regione speciale Valle d'Aosta in materia di artigianato, industria alberghiera, turismo, tutela del paesaggio, urbanistica, piani regolatori, nonché violazione del principio di leale collaborazione per mancanza di concertazione, in quanto le disposizioni censurate delimitano espressamente la potestà regolamentare di delegificazione del governo alle sole materie di competenza esclusiva statale, con possibilità per le Regioni, nel caso in cui i predetti regolamenti non rispettino tale rigoroso limite costituzionale, di esperire gli ordinari rimedi giurisdizionali, nonché eventualmente il ricorso avanti a questa Corte in sede di conflitto di attribuzione a tutela dei rispettivi ambiti di competenza. - Sulla individuazione dell'esatto titolo competenziale, vedi sentenze n. 430, n. 169 e n. 165 del 2007, n. 63 del 2008, n. 207 del 2010, n. 447 del 2006 e n. 482 del 1995. - Sui limiti della competenza regolamentare del Governo, vedi sentenze n. n. 22 del 2003 e n. 303 del 2003. - Sul ricorso in sede di conflitto di attribuzioni a tutela degli ambiti di competenza regionale, vedi sent. n. 33 del 2011 e n. 322 del 2009.

Massima n. 36488

L'art. 49, comma 3, lettera b ), del d.l. n. 78 del 2010, come convertito dalla legge n. 122 del 2010, ha introdotto il nuovo terzo comma dell'art. 14- quater della legge n. 241 del 1990 con il quale ha dettato la nuova disciplina del superamento del dissenso in sede di conferenza di servizi. L'art. 14- quater , comma 3, della legge n. 241 del 1990 è stato ulteriormente modificato dall'art. 5, comma 2, lettera b ), numero 1), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, nel senso che, al secondo periodo, le parole "nei successivi" trenta giorni sono state sostituite dalla parola "entro" trenta giorni. Tale modifica, in conseguenza del suo carattere sostanzialmente marginale, non incide in alcun modo sul contenuto precettivo delle disposizioni impugnate. Pertanto, la questione di legittimità costituzionale - in forza del principio di effettività della tutela costituzionale - deve essere trasferita sulla norma nel testo risultante dalla ultima modifica. - Vedi sentenza n. 114 del 2012.

Massima n. 36489

Deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 49, comma 3, lettera b ), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nella parte in cui prevede che, in caso di dissenso espresso in sede di conferenza di servizi da una Regione o da una Provincia autonoma, in una delle materie di propria competenza, ove non sia stata raggiunta, entro il breve termine di trenta giorni, l'intesa, «il Consiglio dei ministri delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate». Infatti, la previsione dell'intervento unilaterale dello Stato come mera conseguenza automatica del mancato raggiungimento dell'intesa, costituisce una violazione del principio di leale collaborazione con conseguente sacrificio delle sfere di competenza regionale. In particolare, la previsione di un termine così esiguo rende oltremodo complesso e difficoltoso lo svolgimento di una qualsivoglia trattativa, attribuendo automaticamente al Governo il potere di deliberare, senza che siano previste le necessarie «idonee procedure per consentire reiterate trattative volte a superare le divergenze». - Sulla conferenza di servizi, vedi sentenze n. 62 del 1993, n. 313 del 2010, n. 348 del 1993 e Consiglio Stato, sezione V, 8 maggio 2007, n. 2107. - Sulla chiamata in sussidiarietà, vedi sentenze n. 248 del 2011, n. 383 del 2005. - Sull'automatico esercizio del potere sostitutivo, vedi ex plurimis, sentenze n. 121 del 2010, n. 24 del 2007, n. 339 del 2005, 165 del 2011 e n. 33 del 2011.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale riguardanti le altre disposizioni contenute nel decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 49, comma 3, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nella parte in cui prevede che, in caso di dissenso espresso in sede di conferenza di servizi da una Regione o da una Provincia autonoma, in una delle materie di propria competenza, ove non sia stata raggiunta, entro il breve termine di trenta giorni, l'intesa, «il Consiglio dei ministri delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate»;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 49 commi 4-quater e 4-quinquies del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, promosse, in riferimento all'articolo 117, quarto e sesto comma, della Costituzione, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nonché in riferimento agli articoli 2, primo comma, lettere g), p) e q), e 3, primo comma, lettera a), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), ed alle relative norme di attuazione, nonché, in subordine, al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ed Emilia-Romagna, con i ricorsi, rispettivamente, n. 96 e n. 106 del 2010.

Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 luglio 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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