Corte costituzionale

Sentenza n. 177/2012

Corte cost., sent. 11 luglio 2012, n. 177

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
177/2012
Data di deposito
11 luglio 2012
Data di decisione
2 luglio 2012
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Sergio Mattarella
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2012:177

Norme oggetto del giudizio

  • art. 16, comma 13, legge della Regione Abruzzo n. 7 del 10 maggio 2002

Parametri

Massime

Massima n. 36479

E' rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, co. 13, della legge della Regione Abruzzo n. 7 del 2002 pur se la norma da scrutinare è stata sostituita da una successiva, poi dichiarata costituzionalmente illegittima: ciò infatti non toglie di per sé rilevanza alla questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto la disposizione precedente in quanto, ove un determinato atto amministrativo sia stato adottato sulla base di una norma poi abrogata - o, come nella specie, dichiarata costituzionalmente illegittima - la legittimità dell'atto deve essere esaminata, in virtù del principio tempus regit actum , con riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione. - V. in senso analogo la sentenza n. 209 del 2010.

Massima n. 36480

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, co. 13, l. Regione Abruzzo n. 7 del 2002, per violazione degli artt. 51 e 97 Cost., in quanto prevede un concorso interno a favore dei dipendenti regionali inquadrati nell'area D nella misura del sessanta per cento dei posti disponibili nella superiore qualifica dirigenziale, prescindendo del tutto dall'esigenza di consentire la partecipazione al concorso a chiunque vi abbia interesse, mentre il principio del pubblico concorso costituisce la regola per l'accesso all'impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, da rispettare allo scopo di assicurare la loro imparzialità ed efficienza, principio al quale può derogarsi solo in virtù di peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 16, comma 13, della legge della Regione Abruzzo 10 maggio 2002, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002-2004 della Regione Abruzzo. Legge finanziaria 2002).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Sergio MATTARELLA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 luglio 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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