Corte costituzionale
Sentenza n. 176/2012
Corte cost., sent. 6 luglio 2012, n. 176
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 176/2012
- Data di deposito
- 6 luglio 2012
- Data di decisione
- 2 luglio 2012
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Aldo Carosi
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:176
Norme oggetto del giudizio
- art. 5-bis, decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011
- art. 5-bis, decreto-legge n. 183 del 12 novembre 2011
Parametri
- art. 119, comma 3, Costituzione
- art. 119, comma 5, Costituzione
- art. 5, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 36476
Sono ammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5- bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, promosse dalle Regioni Toscana, Veneto e Sardegna in riferimento all'art. 119 della Costituzione. I ricorsi evidenziano come la legittimazione delle ricorrenti sia strettamente ancorata alla finalità di salvaguardia della suddivisione competenziale delineata dalla Costituzione, pur non essendo stata precisata (con riferimento al riparto operato dall'art. 117 Cost.) la sfera di competenza asseritamente invasa ed essendo stata lamentata la compressione dell'autonomia finanziaria di cui all'art. 119 Cost., la quale ridonderebbe sull'esercizio delle competenze regionali. In particolare, le ricorrenti lamentano il concreto pregiudizio della compressione delle risorse destinate all'esercizio delle proprie funzioni e la sua non conformità ai precetti dell'art. 119 Cost. in conseguenza dei riflessi applicativi della norma impugnata, che comportano sia la conservazione cautelativa, in attesa dell'emanazione del decreto ministeriale, della provvista finanziaria a carico delle Regioni contribuenti, sia la sottrazione delle somme compensative, una volta entrato a regime il decreto stesso. Ne consegue che - diversamente da quanto si è verificato in una precedente occasione, in cui le censure regionali riferite all'art. 119 Cost. sono state dichiarate inammissibili per l'assenza di profili di ricaduta diretta delle questioni sulla finanza regionale (sentenza n. 216 del 2008) - nel presente caso deve considerarsi sussistente, con riguardo all'indicato profilo di censura, un interesse ad agire concreto ed attuale consistente in quella utilità diretta ed immediata che il soggetto attore può effettivamente ottenere con l'accoglimento del ricorso, in quanto la lesione competenziale viene collegata al parametro costituzionale invocato. - Precedente richiamato: sentenza n. 216 del 2008.
Massima n. 36477
È costituzionalmente illegittimo l'art. 5- bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. L'analisi letterale e sistematica della norma impugnata porta dunque a concludere che essa non si limita ad autorizzare la spendita dei fondi integrativi dei contributi comunitari in deroga alle prescrizioni del patto di stabilità, ma attribuisce piuttosto le conseguenze finanziarie di tale disposizione allo Stato e alle altre Regioni, al fine di assicurare il rispetto della clausola di invarianza dei tetti. È proprio questa "chiamata in solidarietà", lamentata dalle ricorrenti, che rende concretamente possibile ed attuabile la deroga contenuta nel comma 1 dell'art. 5-bis, gravando dei correlati oneri non solo lo Stato ma anche le altre Regioni. Simili forme di ausilio non trovano fondamento, né nell'art. 119 Cost., né nella legge n. 42 del 2009 e neppure nei decreti legislativi 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e n. 88 del 2011. Questa Corte ha implicitamente riconosciuto che le ipotesi e i procedimenti attinenti la perequazione regionale devono rispettare il principio di tipicità. Ciò non impedisce certamente - allo stato della legislazione - che possano essere adottati interventi perequativi a favore delle collettività economicamente più deboli, impone l'adozione di quei moduli legislativi e procedimentali non collidenti con il dettato dell'art. 119 Cost., alcuni dei quali sono già stati scrutinati favorevolmente da questa Corte (sentenze n. 71 del 2012, n. 284 e n. 107 del 2009, n. 216 del 2008, n. 451 del 2006 e n. 37 del 2004). Invero, mentre il concorso agli obiettivi di finanza pubblica è un obbligo indefettibile di tutti gli enti del settore pubblico allargato di cui anche le Regioni devono farsi carico attraverso un accollo proporzionato degli oneri complessivi conseguenti alle manovre di finanza pubblica ( ex plurimis , sentenza n. 52 del 2010), la perequazione degli squilibri economici in ambito regionale deve rispettare le modalità previste dalla Costituzione, di modo che il loro impatto sui conti consolidati delle amministrazioni pubbliche possa essere fronteggiato ed eventualmente redistribuito attraverso la fisiologica utilizzazione degli strumenti consentiti dal vigente ordinamento finanziario e contabile.
Massima n. 36478
È, in via consequenziale - ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - costituzionalmente illegittimo l'art. 32, comma 4, lettera n ), della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012), in considerazione dell'inscindibile connessione funzionale esistente tra l'impugnato art. 5- bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 dichiarato costituzionalmente illegittimo e il sopravvenuto art. 32 citato, il quale ne riproduce ed amplifica gli aspetti già censurati. - Precedenti citati: sentenza n. 131 del 2012.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse dalle Regioni Toscana, Veneto e Sardegna con i ricorsi indicati in epigrafe, nei confronti del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
riuniti i giudizi,
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5-bis del decreto legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011;
2) dichiara in via consequenziale - ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma 4, lettera n), della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012)».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Aldo CAROSI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 luglio 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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