Corte costituzionale

Sentenza n. 167/2012

Corte cost., sent. 27 giugno 2012, n. 167

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
167/2012
Data di deposito
27 giugno 2012
Data di decisione
20 giugno 2012
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Frigo
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2012:167

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 36452

E' infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 186- bis , comma 6, cod. strada, aggiunto dall'art. 33, comma 2, della l. n. 120 del 2010, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., nella parte in cui - nel prevedere che alle fattispecie di guida sotto l'influenza dell'alcool da parte dei conducenti "a rischio elevato", indicati dal comma 1 dello stesso articolo, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6, 8 e 9 dell'art. 186 cod. strada - non richiama anche il comma 9- bis del medesimo art. 186, in forza del quale la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità, di cui all'art. 54 del d.lgs. n. 274 del 2000. Invero il rimettente, nel prospettare la violazione del principio di eguaglianza e del principio della finalità rieducativa della pena, ritiene che, alla luce del dato normativo, sia riservato alla fattispecie considerata un trattamento irrazionalmente deteriore rispetto a quello applicabile ai medesimi conducenti "a rischio elevato" che guidino in stato di alterazione psico-fisica conseguente (non all'assunzione di alcool, bensì) all'uso di sostanza stupefacenti (art, 18, comma 1, terzo periodo, cod. strada): in tal modo, tuttavia, la censura sollevata muove dall'erroneo presupposto interpretativo in forza del quale le ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 186- bis cod. strada identifichino una fattispecie autonome di reato, mentre un complesso di argomenti di ordine letterale, logico e sistematico indicano che si tratta, viceversa, di mere circostanze aggravanti della figura "generica" di guida sotto l'influenza dell'alcool descritta dal medesimo art. 186, con conseguente applicabilità della disciplina prevista per tale fattispecie base, ivi compreso il citato comma 9- bis , in tema di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 186-bis, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), aggiunto dall'art. 33, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bolzano con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Giuseppe FRIGO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 27 giugno 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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