Corte costituzionale

Sentenza n. 165/2012

Corte cost., sent. 27 giugno 2012, n. 165

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
165/2012
Data di deposito
27 giugno 2012
Data di decisione
20 giugno 2012
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Frigo
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2012:165

Norme oggetto del giudizio

  • art. 32, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 22 settembre 1988

Parametri

Massime

Massima n. 36447

È inammissibile, per indeterminatezza del petitum non essendo specificato il contenuto dell'intervento additivo o manipolativo richiesto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 2, del d.P.R. n. 448 del 1988 - sollevata in riferimento agli artt. 101, secondo comma e 111, secondo e quinto comma, Cost., nonché al principio di ragionevolezza - censurato nella parte in cui, nello stabilire che se vi è richiesta del pubblico ministero il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di condanna quando ritiene applicabile una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, nel qual caso la pena può essere diminuita fino alla metà rispetto al minimo edittale, lascerebbe al mero arbitrio del pubblico ministero l'attivazione di tale meccanismo di definizione del processo minorile. La questione resterebbe inammissibile anche qualora fosse stato invocato congiuntamente il riconoscimento di un potere officioso del giudice e l'attribuzione all'imputato e al suo difensore del potere di richiedere la condanna a pena pecuniaria o a sanzione sostitutiva: la prima soluzione, infatti, non sarebbe costituzionalmente obbligata ma fortemente asistematica, costituendo l'unico caso in cui il giudice emetterebbe una sentenza di condanna sulla base di elementi non raccolti nel dibattimento, senza il consenso dell'imputato; la seconda soluzione sarebbe inammissibile per difetto di rilevanza, posto che l'imputato non ha prestato personalmente il consenso risultando irreperibile e il rimettente non ha specificato se il difensore sia o meno munito di procura speciale a tal fine.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 32, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), sollevata, in riferimento agli articoli 101, secondo comma, e 111, secondo e quinto comma, della Costituzione, nonché al «principio di ragionevolezza», dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Ancona con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Giuseppe FRIGO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 27 giugno 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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