Corte costituzionale
Sentenza n. 165/2012
Corte cost., sent. 27 giugno 2012, n. 165
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 165/2012
- Data di deposito
- 27 giugno 2012
- Data di decisione
- 20 giugno 2012
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Frigo
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:165
Norme oggetto del giudizio
- art. 32, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 22 settembre 1988
Parametri
Massime
Massima n. 36447
È inammissibile, per indeterminatezza del petitum non essendo specificato il contenuto dell'intervento additivo o manipolativo richiesto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 2, del d.P.R. n. 448 del 1988 - sollevata in riferimento agli artt. 101, secondo comma e 111, secondo e quinto comma, Cost., nonché al principio di ragionevolezza - censurato nella parte in cui, nello stabilire che se vi è richiesta del pubblico ministero il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di condanna quando ritiene applicabile una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, nel qual caso la pena può essere diminuita fino alla metà rispetto al minimo edittale, lascerebbe al mero arbitrio del pubblico ministero l'attivazione di tale meccanismo di definizione del processo minorile. La questione resterebbe inammissibile anche qualora fosse stato invocato congiuntamente il riconoscimento di un potere officioso del giudice e l'attribuzione all'imputato e al suo difensore del potere di richiedere la condanna a pena pecuniaria o a sanzione sostitutiva: la prima soluzione, infatti, non sarebbe costituzionalmente obbligata ma fortemente asistematica, costituendo l'unico caso in cui il giudice emetterebbe una sentenza di condanna sulla base di elementi non raccolti nel dibattimento, senza il consenso dell'imputato; la seconda soluzione sarebbe inammissibile per difetto di rilevanza, posto che l'imputato non ha prestato personalmente il consenso risultando irreperibile e il rimettente non ha specificato se il difensore sia o meno munito di procura speciale a tal fine.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 32, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), sollevata, in riferimento agli articoli 101, secondo comma, e 111, secondo e quinto comma, della Costituzione, nonché al «principio di ragionevolezza», dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Ancona con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 giugno 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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