Corte costituzionale
Sentenza n. 161/2012
Corte cost., sent. 27 giugno 2012, n. 161
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 161/2012
- Data di deposito
- 27 giugno 2012
- Data di decisione
- 20 giugno 2012
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Aldo Carosi
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:161
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione Abruzzo n. 17 del 24 giugno 2011
- art. 5, comma 2, legge della Regione Abruzzo n. 17 del 24 giugno 2011
- art. 15, comma 4, legge della Regione Abruzzo n. 17 del 24 giugno 2011
- art. 6, comma 3, legge della Regione Abruzzo n. 17 del 24 giugno 2011
- art. 6, comma 4, legge della Regione Abruzzo n. 17 del 24 giugno 2011
- art. 6, comma 6, legge della Regione Abruzzo n. 17 del 24 giugno 2011
- art. 6, comma 7, legge della Regione Abruzzo n. 17 del 24 giugno 2011
- art. 5, comma 1, legge della Regione Abruzzo n. 17 del 24 giugno 2011
- art. 15, comma 3, legge della Regione Abruzzo n. 17 del 24 giugno 2011
- art. 6, comma 5, legge della Regione Abruzzo n. 17 del 24 giugno 2011
- art. 11, comma 8, legge della Regione Abruzzo n. 17 del 24 giugno 2011
- art. 11, comma 9, legge della Regione Abruzzo n. 17 del 24 giugno 2011
Parametri
- art. 97, comma 3, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 22, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 76, comma 7, decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008
- legge n. 133 del 6 agosto 2008
- art. 6, comma 2, decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010
- legge n. 122 del 30 luglio 2010
Massime
Massima n. 36426
Il ricorso è tempestivo in quanto è stato notificato il 12 settembre 2011, dunque oltre il termine di sessanta giorni previsto per l'impugnazione delle leggi regionali, che è scaduto l'11 settembre 2011. La data in questione, tuttavia, è coincisa con una domenica e, pertanto, il ricorso risulta tempestivo. Infatti, a norma dell'art. 22 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), nei procedimenti davanti alla Corte si osservano, in quanto applicabili, le norme del regolamento per la procedura innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. I procedimenti giurisdizionali davanti al Consiglio di Stato sono disciplinati, ora, dal codice del processo amministrativo, approvato dall'art. 1 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il quale, all'art. 52, co. 3, prevede che «Se il giorno di scadenza è festivo il termine fissato dalla legge o dal giudice per l'adempimento è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo». Tale regola si applica dunque ai giudizi davanti alla Corte costituzionale, sia per effetto del rinvio dinamico contenuto nel citato art. 22 della legge n. 87 del 1953, sia perché - essendo espressa anche dall'art. 155, quarto comma, del codice di procedura civile - la stessa costituisce ormai principio generale dell'ordinamento. - V. citata sentenza n. 85 del 2012.
Massima n. 36427
Va respinta l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla Regione circa l'inesatta individuazione del parametro interposto da parte del ricorrente, in quanto, se in effetti la norma interposta alla quale si correlano le questioni non è contenuta nell'art. 76, comma 7, del d.lgs. n. 12 del 2008, erroneamente invocato dal Presidente del Consiglio, bensì nell'art. 76, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008, convertito in legge n. 133 del 2008, tuttavia, l'inesatta indicazione non ha impedito alla Regione convenuta di identificare con chiarezza la consistenza delle questioni di legittimità sollevate e di svolgere pertinenti difese, risultando agevolmente enucleabile il parametro con il quale le norme censurate contrasterebbero. - V. citata sentenza n. 533 del 2002.
Massima n. 36428
Lo ius superveniens non ha comportato rilevanti modifiche ai termini delle questioni sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri poiché nelle formulazioni normative succedutesi nel tempo permane - con modalità applicative tutte inconciliabili con alcune delle norme regionali impugnate - la regola limitativa delle assunzioni di personale, invocata dal ricorrente e contestata, quanto alla sua applicabilità alla fattispecie in esame, dalla Regione. Ne consegue che la questione risulta del pari pertinente, sia in riferimento alla precedente che alle intermedie ed alla vigente formulazione della norma impugnata.
Massima n. 36429
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, co. 2 della legge della Regione Abruzzo n. 17 del 2011. Infatti, l'art. 76, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008, convertito in legge n. 133 del 2008, dispone che, quando le spese di personale per gli enti locali e per le camere di commercio superano il 50 per cento (al momento della proposizione del ricorso la norma prevedeva il 40 per cento) delle spese correnti, gli enti in questione non possono procedere a nuove assunzioni, a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale; quando invece l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti, sono consentite deroghe parziali in relazione al turn-over. Tale disposizione ha natura di principio di coordinamento della finanza pubblica, come già riconosciuto dalle sentenze n. 148 del 2012 e n. 108 del 2011: la norma impugnata prevede invece una eccezione implicita al principio espresso dalla norma statale in quanto l'assunzione per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB) è subordinata semplicemente all'invarianza di spesa rispetto a quella sostenuta nell'esercizio precedente alla data di entrata in vigore della legge regionale stessa e al fatto che la nuova spesa risulti compatibile con le disponibilità di bilancio.
Massima n. 36430
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, co. 4 della legge della Regione Abruzzo n. 17 del 2011. Poiché l'art. 15, comma 4, richiama l'art. 5, comma 2, dall'illegittimità di quest'ultimo deriva quella della norma in esame, sebbene essa si riferisca ad un ente (l'azienda pubblica di servizi alla persona - ASP) diverso dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB). Anche nel caso della ASP infatti non si rinviene un'univoca classificazione di tale nuova tipologia di aziende: le accomuna alle IPAB la natura di ente pubblico, le differenzia certamente da esse il carattere imprenditoriale dell'attività esercitata, improntata a criteri di economicità anche se non rivolta a fini di lucro. Nondimeno, le stesse ragioni sistematiche che inducono a ricomprendere la gestione delle IPAB nel complesso della finanza pubblica allargata ed a sottoporle a coordinamento riguardano anche le ASP, per le quali si accentua l'integrazione nella programmazione e nella gestione dei servizi sociali su base locale nonché l'esigenza che detta integrazione si ispiri a criteri di efficienza ed economicità.
Massima n. 36431
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 3 e 4 della legge della Regione Abruzzo n. 17 del 2011. In quanto dette disposizioni stabiliscono che il personale dipendente ed i patrimoni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza siano assegnati temporaneamente ed in posizione soprannumeraria ai Comuni nei quali risultano ubicate le strutture attraverso cui esse perseguivano i loro fini istituzionali. La posizione soprannumeraria, infatti, non può evitare l'incremento degli oneri del personale e la violazione delle percentuali in relazione alle quali l'art. 76, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008 fissa i limiti strutturali per la gestione di detta categoria di spesa.
Massima n. 36432
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 6 e 7 della legge della Regione Abruzzo n. 17 del 2011. Tale norme non presentano profili di diretta interferenza con la norma interposta poiché dispongono il trasferimento ai Comuni delle strutture già destinate ad attività socio-assistenziali e socio-educative delle Istituzioni infraregionali aventi sede legale in altra Regione. Tuttavia, trasferire al Comune strutture prive del personale che le utilizza renderebbe improduttiva e disfunzionale l'operazione, risultando assolutamente inutile ed irragionevole il passaggio temporaneo di tali cespiti patrimoniali nella sfera giuridica dell'ente locale. Pertanto, in considerazione dell'inscindibile connessione funzionale esistente tra i commi 3 e 4 dell'art. 6 afferenti al personale e le due disposizioni in esame, l'illegittimità costituzionale dei primi deve estendersi in via consequenziale alle seconde, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953.
Massima n. 36433
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, e dell'art. 15, comma 3, che sanciscono il divieto di ampliamento delle dotazioni organiche e di assunzione di personale a tempo indeterminato per posti vacanti in organico: infatti, alla stregua di tale contenuto normativo. non è configurabile una violazione dell'art. 97, terzo comma, Cost., unico parametro invocato con riguardo a dette norme.
Massima n. 36434
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 5, della legge della regione Abruzzo n. 17 del 2011, né in riferimento all'art. 97, terzo comma, Cost. né in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. La disposizione, infatti, si limita a disciplinare e specificare gli adempimenti propedeutici al riordino già elencati all'art. 4, comma 1 della stessa legge. Tali incombenti consistono in una serie di operazioni indispensabili al riordino, quali la ricognizione delle situazioni giuridiche pendenti; dei saldi di tesoreria; del patrimonio mobiliare ed immobiliare; del personale già in servizio. Dette prescrizioni, finalizzate a raggiungere gli scopi previsti dalla normativa statale e da quella regionale, non risultano lesive del principio di coordinamento della finanza pubblica espresso dall'art. 76, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008 e del dettato dell'art. 97, terzo comma, Cost.
Massima n. 36435
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, commi 8 e 9, della legge della regione Abruzzo n. 17 del 2011 - che prevede la corresponsione di un'indennità al presidente e ai consiglieri di amministrazione delle aziende pubbliche di servizi alla persona - in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. ed alla norma interposta costituita dall'art. 6, comma 2, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010 in quanto quest'ultima disposizione afferma in modo incontrovertibile il principio di gratuità della partecipazione ad organi di enti che «comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche», norma di coordinamento della finanza pubblica che si ispira alla finalità di contenimento dei costi della politica e degli apparati amministrativi ed, in quanto tale, indefettibile riferimento per la legislazione regionale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 5, comma 2, 6, commi 3, 4, 6 e 7, 15, comma 4, e 11, commi 8 e 9, della legge della Regione Abruzzo 24 giugno 2011, n. 17, che reca «Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)»;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 5, comma 1, 6, comma 5, e 15, comma 3, della medesima legge della Regione Abruzzo n. 17 del 2011, promosse, in riferimento agli artt. 97, terzo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Aldo CAROSI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 giugno 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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