Corte costituzionale

Sentenza n. 159/2012

Corte cost., sent. 27 giugno 2012, n. 159

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
159/2012
Data di deposito
27 giugno 2012
Data di decisione
20 giugno 2012
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Paolo Maria Napolitano
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2012:159

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, legge della Regione Toscana n. 41 del 5 agosto 2011
  • art. 6-ter, comma 4, legge della Regione Toscana n. 25 del 18 maggio 1998
  • art. 11, legge della Regione Toscana n. 41 del 5 agosto 2011

Parametri

Massime

Massima n. 36420

La successiva modifica da parte del legislatore toscano del censurato art. 2 della legge regionale n. 41 del 2011, deve essere considerata un mero trasferimento della questione sul testuale dato normativo che, in conseguenza della sopravvenuta modifica, è attualmente vigente. Infatti,, già la versione originaria della disposizione censurata, verosimilmente nella consapevolezza delle imminenti sopravvenienze normative, prevedeva la possibile sostituzione della Comunità d'ambito, nelle competenze ad essa assegnate (cioè l'espletamento delle procedure per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, previa stipula di convenzione con la Autorità marittima per il rimborso delle spese sostenute) con «l'ente che assumerà le relative funzioni». Pertanto, la sostituzione dell'espressione «Comunità di ambito» con quella di «autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani» non ha prodotto nessun effetto sostanziale sulla questione sollevata.

Massima n. 36421

Deve essere dichiarata l'illegittimità dell'articolo 2 della legge della Regione Toscana 5 agosto 2011, n. 41, recante «Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)», limitatamente alla sostituzione del comma 4 dell'art. 6-ter della legge regionale n. 25 del 1998. Infatti, la disposizione censurata, nel prevedere che la funzione di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico sia svolta dalla Comunità d'ambito in «avvalimento e per conto della stessa Autorità marittima», ha implicitamente individuato in relazione a tale funzione una nuova competenza della Autorità marittima, struttura pacificamente appartenente alla organizzazione dello Stato. Ciò costituisce lesione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento ed organizzazione amministrativa dello stato e degli enti pubblici nazionali e assorbe la censura sollevata con riferimento all'art. 97 Cost. - Sulla inderogabilità da parte della legislazione regionale della disciplina relativa ai piani di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, vedi sentenza n. 187 del 2011.

Massima n. 36422

Deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11 della legge della Regione Toscana n. 41 del 2011, il quale, ai fini di cui all'art. 185, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), fa ricadere nella nozione di «acque superficiali», oltre l'intera area occupata dal «corpo idrico», secondo la definizione che di esso è data dall'art. 54, comma 1, lettere l ) ed n), del citato d.lgs. n. 152 del 2006, anche la fascia territoriale di pertinenza, limitrofa ad esso, sino ad un massimo di dieci metri dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, ove esistente. L'introduzione di una definizione più ampia di quella dettata dalla legge statale, con effetto derogatorio al regime in materia di rifiuti e riduzione del livello di tutela, costituisce violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, non potendo essere considerata un'interpretazione autentica per la mancanza del requisito della identità di fonte fra disposizione interpretata e disposizione che interpreta. Resta assorbita l'ulteriore censura. - Sulla competenza esclusiva statale, materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», del livello di tutela della disciplina relativa alla gestione dei rifiuti, vedi ex multis: sentenze n. 373 del 2010; n. 127 del 2010; n. 61 del 2009.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2 della legge della Regione Toscana 5 agosto 2011, n. 41, recante «Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)», limitatamente alla sostituzione del comma 4 dell'art. 6-ter della legge regionale n. 25 del 1998, avvenuta per effetto del citato art. 2 della legge regionale n. 41 del 2011, nel testo risultante successivamente alla entrata in vigore degli artt. 57, numero 1, e 59 della legge della Regione Toscana 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione della autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla legge regionale n. 25/1998, alla legge regionale n. 61/2007, alla legge regionale n. 20/2006, alla legge regionale n. 30/2005, alla legge regionale n. 91/1998, alla legge regionale n. 35/2011 e alla legge regionale n. 14/2007);

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11 della legge della Regione Toscana n. 41 del 2011.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 27 giugno 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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