Corte costituzionale
Sentenza n. 159/2012
Corte cost., sent. 27 giugno 2012, n. 159
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 159/2012
- Data di deposito
- 27 giugno 2012
- Data di decisione
- 20 giugno 2012
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Paolo Maria Napolitano
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:159
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, legge della Regione Toscana n. 41 del 5 agosto 2011
- art. 6-ter, comma 4, legge della Regione Toscana n. 25 del 18 maggio 1998
- art. 11, legge della Regione Toscana n. 41 del 5 agosto 2011
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. g), Costituzione
- art. 5, comma 4, decreto legislativo n. 182 del 24 giugno 2003
- art. 97, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 54, comma 1, lett l, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 54, comma 1, lett n, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
Massime
Massima n. 36420
La successiva modifica da parte del legislatore toscano del censurato art. 2 della legge regionale n. 41 del 2011, deve essere considerata un mero trasferimento della questione sul testuale dato normativo che, in conseguenza della sopravvenuta modifica, è attualmente vigente. Infatti,, già la versione originaria della disposizione censurata, verosimilmente nella consapevolezza delle imminenti sopravvenienze normative, prevedeva la possibile sostituzione della Comunità d'ambito, nelle competenze ad essa assegnate (cioè l'espletamento delle procedure per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, previa stipula di convenzione con la Autorità marittima per il rimborso delle spese sostenute) con «l'ente che assumerà le relative funzioni». Pertanto, la sostituzione dell'espressione «Comunità di ambito» con quella di «autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani» non ha prodotto nessun effetto sostanziale sulla questione sollevata.
Massima n. 36421
Deve essere dichiarata l'illegittimità dell'articolo 2 della legge della Regione Toscana 5 agosto 2011, n. 41, recante «Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)», limitatamente alla sostituzione del comma 4 dell'art. 6-ter della legge regionale n. 25 del 1998. Infatti, la disposizione censurata, nel prevedere che la funzione di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico sia svolta dalla Comunità d'ambito in «avvalimento e per conto della stessa Autorità marittima», ha implicitamente individuato in relazione a tale funzione una nuova competenza della Autorità marittima, struttura pacificamente appartenente alla organizzazione dello Stato. Ciò costituisce lesione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento ed organizzazione amministrativa dello stato e degli enti pubblici nazionali e assorbe la censura sollevata con riferimento all'art. 97 Cost. - Sulla inderogabilità da parte della legislazione regionale della disciplina relativa ai piani di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, vedi sentenza n. 187 del 2011.
Massima n. 36422
Deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11 della legge della Regione Toscana n. 41 del 2011, il quale, ai fini di cui all'art. 185, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), fa ricadere nella nozione di «acque superficiali», oltre l'intera area occupata dal «corpo idrico», secondo la definizione che di esso è data dall'art. 54, comma 1, lettere l ) ed n), del citato d.lgs. n. 152 del 2006, anche la fascia territoriale di pertinenza, limitrofa ad esso, sino ad un massimo di dieci metri dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, ove esistente. L'introduzione di una definizione più ampia di quella dettata dalla legge statale, con effetto derogatorio al regime in materia di rifiuti e riduzione del livello di tutela, costituisce violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, non potendo essere considerata un'interpretazione autentica per la mancanza del requisito della identità di fonte fra disposizione interpretata e disposizione che interpreta. Resta assorbita l'ulteriore censura. - Sulla competenza esclusiva statale, materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», del livello di tutela della disciplina relativa alla gestione dei rifiuti, vedi ex multis: sentenze n. 373 del 2010; n. 127 del 2010; n. 61 del 2009.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2 della legge della Regione Toscana 5 agosto 2011, n. 41, recante «Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)», limitatamente alla sostituzione del comma 4 dell'art. 6-ter della legge regionale n. 25 del 1998, avvenuta per effetto del citato art. 2 della legge regionale n. 41 del 2011, nel testo risultante successivamente alla entrata in vigore degli artt. 57, numero 1, e 59 della legge della Regione Toscana 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione della autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla legge regionale n. 25/1998, alla legge regionale n. 61/2007, alla legge regionale n. 20/2006, alla legge regionale n. 30/2005, alla legge regionale n. 91/1998, alla legge regionale n. 35/2011 e alla legge regionale n. 14/2007);
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11 della legge della Regione Toscana n. 41 del 2011.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 giugno 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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