Corte costituzionale
Sentenza n. 158/2012
Corte cost., sent. 22 giugno 2012, n. 158
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 158/2012
- Data di deposito
- 22 giugno 2012
- Data di decisione
- 18 giugno 2012
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Gaetano Silvestri
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:158
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 7, legge della Regione Piemonte n. 10 del 11 luglio 2011
- art. 7, comma 1, legge della Regione Piemonte n. 10 del 11 luglio 2011
- art. 8, comma 2, legge della Regione Piemonte n. 10 del 11 luglio 2011
- art. 26, comma 2, legge della Regione Piemonte n. 10 del 11 luglio 2011
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 205, comma 1, bis, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
Massime
Massima n. 36418
Deve essere dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere, relativamente alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 7, 7, comma 1, 8, comma 2, della legge della Regione Piemonte 11 luglio 2011, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2011), per violazione degli artt. 3, 117, commi primo e secondo, lettera s ), e 120, primo comma, Cost., promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 9 settembre 2011, dovendosi ritenere che le disposizioni, oggetto di abrogazione o sostituzione, non hanno ricevuto medio tempore applicazione, in considerazione sia della struttura delle stesse, che implicava ulteriori adempimenti da parte degli organi regionali, sia del periodo relativamente breve di vigenza.
Massima n. 36419
E' illegittimo l'art. 26, comma 2, della legge della Regione Piemonte 11 luglio 2011, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2011), che introducendo il comma 5- bis dell'art. 13 della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione dei rifiuti), prevede che la giunta regionale possa consentire ai Comuni montani ed ai Comuni ad alta marginalità con popolazione inferiore ai 1.500 abitanti, una deroga al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, atteso che la potestà di concedere deroghe ai Comuni, nel caso in cui non sia realizzabile il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ambiente, e si inserisce, in base all'art. 205, comma 1- bis , del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nell'ambito di un'attività di programmazione, che coinvolge anche la Regione, che pertanto non può disciplinare unilateralmente la concessione delle suddette deroghe.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 26, comma 2, della legge della Regione Piemonte 11 luglio 2011, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2011);
2) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 7, 7, comma 1, e 8, comma 2, della medesima legge regionale n. 10 del 2011, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 3, 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 giugno 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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