Corte costituzionale
Sentenza n. 115/2012
Corte cost., sent. 10 maggio 2012, n. 115
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 115/2012
- Data di deposito
- 10 maggio 2012
- Data di decisione
- 7 maggio 2012
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Aldo Carosi
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:115
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 14 luglio 2011
- art. 5, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 14 luglio 2011
- art. 10, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 14 luglio 2011
- art. 15, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 14 luglio 2011
Parametri
- art. 4, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 5, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 6, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 7, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 5, comma 5, legge n. 38 del 15 marzo 2010
- art. 81, comma 4, Costituzione
Massime
Massima n. 36308
Deve essere dichiarata inammissibile la questione di costituzionalità relativa agli articoli della legge 14 luglio 2011, n. 10 Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia concernenti gli interventi per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, sollevata in riferimento agli artt. 4, 5, 6 e 7 della legge costituzionale n. 1 del 1963 (statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia). Infatti, è assente nel ricorso un idoneo percorso argomentativo in grado di collegare il richiamo ai parametri statutari alla pretesa illegittimità delle norme impugnate. In altri termini, il riferimento agli articoli dello statuto risulta essere inconferente e apodittico, perché questi riguardano competenze legislative della Regione autonoma in materie distinte da quella cui inerisce il ricorso, la quale, invece, attiene alla garanzia dei livelli essenziali di alcune prestazioni sanitarie, che devono essere assicurate dalle Regioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, rispettando gli standard minimi determinati dalla legislazione statale (art. 117, secondo comma, lettera m ), Cost.).
Massima n. 36309
Deve essere dichiarata infondata la questione di costituzionalità relativa agli articoli della legge 14 luglio 2011, n. 10 Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia concernenti gli interventi per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, sollevata in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. Infatti, l'art. 5, comma 5, della legge statale n. 38 del 2010, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, non pone un principio generale di coordinamento della finanza pubblica ai sensi sell'art. 117, terzo comma Cost., vincolante nel prescrivere l'invarianza della spesa pubblica per assicurare su tutto il territorio nazionale le prestazioni sanitarie minime di cui alla stessa legge statale, ma fissa solanto un limite in relazione agli adempimenti attuativi, di carattere organizzativo, dei principi espressi dalla legge n. 38 del 2010 consistenti nella predisposizione di campagne di informazione rivolte ai cittadini su base regionale, nella istituzione di strutture addette al coordinamento regionale per le cure palliative e la terapia del dolore e nella disciplina dei programmi di sviluppo delle cure palliative, anch'essi in ambito regionale. - Sulla mancanza di legittimità in determinate ipotesi del concorso dello Stato al finanziamento del servizio sanitario delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, vedi la citata sentenza n. 341/2009.
Massima n. 36310
Deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 15 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 14 luglio 2011, n. 10 (Interventi per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore) per contrasto con l'art. 81, quarto comma, Cost. e gli oneri conseguenti ai servizi introdotti dagli artt. 4, 5 e 10 della stessa legge devono essere contenuti - fino a nuova legittima copertura dell'eventuale eccedenza - entro i limiti di stanziamento delle pertinenti poste del bilancio dell'esercizio 2011. Infatti, non costituisce sufficiente ottemperanza al principio di copertura dell'art. 81, quarto comma, Cost., la formale indicazione di poste di bilancio dell'esercizio in corso ove convivono, in modo promiscuo ed indistinto sotto il profilo della pertinente quantificazione, i finanziamenti di precedenti leggi regionali, in quanto l'equilibrio tendenziale dei bilanci pubblici non si realizza soltanto attraverso il rispetto del meccanismo autorizzatorio della spesa, il quale viene salvaguardato dal limite dello stanziamento di bilancio, ma anche mediante la preventiva quantificazione e copertura degli oneri derivanti da nuove disposizioni. Parimenti, in presenza di oneri pluriennali la nuova imputazione sul bilancio non può comportare l'implicita ed automatica riduzione degli oneri delle leggi antecedenti ad esse correlate, perché è un principio finanziario immanente all'ordinamento che la riduzione di precedenti autorizzazioni deve essere sempre espressa e analiticamente quantificata, in quanto idonea a compensare esattamente gli oneri indotti dalla nuova previsione legislativa. - Sul principio della copertura costituzionale di copertura delle spese, vedi le citate sentenze nn. 141/2010 e 30/1959. Sul tendenziale equilibrio dei bilanci pubblici, la citata sentenza n. 70/2012. Sull'obbligo rafforzato di copertura per gli oneri pluriennali, ex plurimis , le citate sentenze nn. 272/2011, 100/2010 e 213/2008.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 15 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 14 luglio 2011, n. 10 (Interventi per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore);
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5 e 10 della stessa legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 2011, sollevata in riferimento agli artt. 4, 5, 6 e 7 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia);
3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5 e 10 della medesima legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 2011, sollevata in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Aldo CAROSI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 10 maggio 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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