Corte costituzionale

Sentenza n. 101/2012

Corte cost., sent. 20 aprile 2012, n. 101

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
101/2012
Data di deposito
20 aprile 2012
Data di decisione
16 aprile 2012
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Frigo
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2012:101

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 36278

Non è fondata l'eccezione di inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza, in quanto, in sede di narrazione della vicenda oggetto del procedimento a quo, il rimettente esplicita in modo adeguato le ragioni per le quali l'accoglimento della questione influirebbe sulla decisione che egli è chiamato a prendere.

Massima n. 36279

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 114 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia nella parte in cui stabilisce che la revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per la mancata produzione, da parte del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea sottoposto a limitazioni della libertà personale, della prescritta certificazione dell'autorità consolare relativa ai redditi prodotti all'estero ha effetto solo dalla scadenza del termine accordato dall'art. 94, co. 3, del testo unico per tale produzione documentale, per violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento tra soggetti in stato di libertà e soggetti sottoposti a limitazioni della libertà personale. Al riguardo va infatti osservato come le due situazioni poste a raffronto dal giudice a quo, per desumerne la violazione del principio di eguaglianza - quella dello straniero libero e quella dello straniero detenuto - siano eterogenee tra loro: la previsione di una disciplina di maggior favore per il soggetto detenuto si giustifica in ragione delle limitazioni alla libertà di movimento cui l'interessato è sottoposto.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Giuseppe FRIGO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 aprile 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

Testo integrale

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