Corte costituzionale
Sentenza n. 101/2012
Corte cost., sent. 20 aprile 2012, n. 101
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 101/2012
- Data di deposito
- 20 aprile 2012
- Data di decisione
- 16 aprile 2012
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Frigo
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:101
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 36278
Non è fondata l'eccezione di inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza, in quanto, in sede di narrazione della vicenda oggetto del procedimento a quo, il rimettente esplicita in modo adeguato le ragioni per le quali l'accoglimento della questione influirebbe sulla decisione che egli è chiamato a prendere.
Massima n. 36279
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 114 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia nella parte in cui stabilisce che la revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per la mancata produzione, da parte del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea sottoposto a limitazioni della libertà personale, della prescritta certificazione dell'autorità consolare relativa ai redditi prodotti all'estero ha effetto solo dalla scadenza del termine accordato dall'art. 94, co. 3, del testo unico per tale produzione documentale, per violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento tra soggetti in stato di libertà e soggetti sottoposti a limitazioni della libertà personale. Al riguardo va infatti osservato come le due situazioni poste a raffronto dal giudice a quo, per desumerne la violazione del principio di eguaglianza - quella dello straniero libero e quella dello straniero detenuto - siano eterogenee tra loro: la previsione di una disciplina di maggior favore per il soggetto detenuto si giustifica in ragione delle limitazioni alla libertà di movimento cui l'interessato è sottoposto.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 aprile 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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