Art. 114 — (L) Effetti della revoca

ART. 114 (L) (Effetti della revoca)

La revoca del decreto di ammissione, disposta ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 1, dell'articolo 112, ha effetto, rispettivamente, dalla scadenza del termine fissato per la comunicazione di variazione delle condizioni reddituali, dalla data in cui la comunicazione di variazione è pervenuta all'ufficio del giudice che procede, dalla scadenza del termine di cui all'articolo 94, comma 3.

Negli altri casi previsti dall'articolo 112, la revoca del decreto di ammissione ha efficacia retroattiva.

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