Corte costituzionale
Ordinanza n. 92/2012
Corte cost., ord. 18 aprile 2012, n. 92
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 92/2012
- Data di deposito
- 18 aprile 2012
- Data di decisione
- 4 aprile 2012
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Frigo
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:92
Norme oggetto del giudizio
- art. 14, comma 12, legge n. 449 del 27 dicembre 1997
Parametri
Massime
Massima n. 36257
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui - sostituendo l'art. 3, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 - ha stabilito in quindici giorni, anziché in sessanta giorni, il termine, decorrente dalla comunicazione dell'amministrazione finanziaria, entro il quale il Comune può esercitare il diritto di prelazione previsto dal comma 113 del citato art. 3, nell'ambito del procedimento di dismissione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari appartenenti allo Stato, in quanto il remittente, pur in presenza di intervenute modifiche normative - e, in particolare, a quella operata dall'art. 4, comma 3, della legge n. 488 del 1999 -, omette di chiarire per quali ragioni ritenga applicabile, nel giudizio a quo, una disposizione che, non soltanto alla data dell'ordinanza di rimessione, ma già all'epoca dell'esercizio del diritto di prelazione di cui si discute, risultava sostituita da altra priva della previsione della cui legittimità costituzionale si dubita, con conseguente insufficiente ponderazione del quadro normativo e difetto di motivazione sulla rilevanza della questione sollevata. - In senso analogo, v. citate ordinanze n. 341 del 2011 e n. 76 del 2010.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Brescia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 aprile 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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