Corte costituzionale
Ordinanza n. 47/2012
Corte cost., ord. 7 marzo 2012, n. 47
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 47/2012
- Data di deposito
- 7 marzo 2012
- Data di decisione
- 20 febbraio 2012
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Gallo
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:47
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 36127
In caso di mancata notifica dell'ordinanza di rimessione ad una delle parti del giudizio principale, non va dichiarata la manifesta inammissibilità della questione ma va ordinata la restituzione degli atti al giudice rimettente affinché venga eseguita la notificazione dell'ordinanza di rimessione alla parte del giudizio principale alla quale non è stata notificata. Infatti in base all'art. 23, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione ed il funzionamento della Corte costituzionale), l'ordinanza di rimessione va: a) «notificata alle parti in causa»: tale norma è diretta a salvaguardare l'integrità del contraddittorio nel giudizio davanti alla Corte costituzionale, prevedendo un caso speciale di litisconsorzio necessario (di tipo processuale). Pertanto, tale disposizione deve essere interpretata in armonia con le disposizioni del processo civile, tributario e amministrativo in base alle quali la mancata instaurazione del giudizio nei confronti di un litisconsorte necessario comporta non l'inammissibilità dell'atto introduttivo, ma solo la necessità che il giudice ordini l'integrazione del contraddittorio. - V. citata ordinanza n. 81 del 1964.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al giudice del lavoro del Tribunale di Padova.
Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 marzo 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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