Corte costituzionale

Ordinanza n. 313/2012

Corte cost., ord. 27 dicembre 2012, n. 313

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
313/2012
Data di deposito
27 dicembre 2012
Data di decisione
12 dicembre 2012
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gaetano Silvestri
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2012:313

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 36851

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 27, secondo comma, Cost. - dell'art. 157, quinto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 6 della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui non dispone che il termine triennale di prescrizione, previsto per i reati puniti con pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applichi a tutti i reati di competenza del giudice di pace. Il rimettente, invero, non ha chiarito in alcun modo le ragioni dell'asserito contrasto tra la norma censurata e l'invocato principio di "rieducatività", collegando tra l'altro quest'ultimo al secondo comma dell'art. 27 Cost. (che concerne la presunzione di non colpevolezza) e non al terzo (per il quale le pene devono tendere alla rieducazione del condannato). - Per il principio in base al quale sono manifestamente inammissibili le questioni sollevate con assoluta carenza di motivazione circa i profili di contrasto tra norma censurata e parametro costituzionale evocato si vedano, ex plurimis , le menzionate ordinanze nn. 174/2012 e 181/2012.

Massima n. 36852

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 157, quinto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 6 della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui non dispone che il termine triennale di prescrizione, previsto per i reati puniti con pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applichi a tutti i reati di competenza del giudice di pace. Invero, i dubbi di legittimità sono espressi sulla base di un erroneo presupposto interpretativo, poiché la Corte - nel dichiarare non fondate "nei sensi di cui in motivazione" questioni analoghe, poste con riguardo al primo e quinto comma dell'art. 157 cod. pen. - ha già chiarito come debba essere esclusa l'attuale vigenza di un termine triennale di prescrizione - quale quello previsto ai sensi del quinto comma dell'art. 157, cod. pen. - per i reati di competenza del giudice di pace punibili mediante le cosiddette sanzioni "paradetentive". - Per la declaratoria di non fondatezza della questione di legittimità - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 157, primo e quinto comma, cod. pen., si veda la menzionata sentenza n. 2/2008.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 157, quinto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), sollevate, in riferimento all'art. 27 della Costituzione, dal Giudice di pace di Livorno, con le ordinanze indicate in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 157, quinto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 6 della legge n. 251 del 2005, sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Livorno, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 27 dicembre 2012.

Il Cancelliere

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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