Corte costituzionale

Ordinanza n. 281/2012

Corte cost., ord. 12 dicembre 2012, n. 281

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
281/2012
Data di deposito
12 dicembre 2012
Data di decisione
5 dicembre 2012
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Maria Napolitano
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2012:281

Norme oggetto del giudizio

  • art. 178, comma 4, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942

Parametri

Massime

Massima n. 36766

Va ordinata la restituzione al rimettente (Tribunale ordinario, sezione fallimentare) degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale relativa all'articolo 178, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento), nella parte in cui, nel testo vigente al momento in cui la questione di legittimità costituzionale è stata sollevata, per un verso consente che, nel termine dei venti giorni successivi alla chiusura del verbale dell'adunanza dei creditori di cui all'art. 174 della legge fallimentare, pervengano e siano utilmente conteggiate i soli voti favorevoli alla proposta concordataria e non anche i voti sfavorevoli ed in quanto, per effetto del descritto meccanismo, rende possibile l'esercizio, nel predetto termine, dello ius poenitendi solo ai creditori che, avendo in sede di adunanza espresso voto contrario, vogliano poi mutarlo in favorevole e non anche a quelli che, espresso nella predetta sede voto favorevole, lo vogliano modificare in contrario, in relazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione. Infatti, l'art. 33 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, nel variare talune disposizioni della legge fallimentare, ha, in particolare sostituito integralmente il quarto comma dell'art. 178 della legge fallimentare, prevedendo, per ciò che specificamente concerne la presente questione, la possibilità per i creditori che non abbiano espresso il proprio voto in seno alla adunanza di cui all'art. 174 della legge fallimentare di far pervenire, nei venti giorni successivi alla chiusura del relativo verbale, il proprio dissenso rispetto alla approvazione della proposta di concordato: ne deriva che tale sopravvenienza normativa, incidendo in maniera evidente sulla norma oggetto del dubbio di costituzionalità, impone una nuova valutazione dei complessivi effetti in ordine alla perdurante attualità e rilevanza nel giudizio a quo della sollevata questione di legittimità costituzionale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Milano, sezione fallimentare.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 5 dicembre 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 dicembre 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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