Corte costituzionale
Ordinanza n. 281/2012
Corte cost., ord. 12 dicembre 2012, n. 281
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 281/2012
- Data di deposito
- 12 dicembre 2012
- Data di decisione
- 5 dicembre 2012
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Maria Napolitano
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:281
Norme oggetto del giudizio
- art. 178, comma 4, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
Parametri
Massime
Massima n. 36766
Va ordinata la restituzione al rimettente (Tribunale ordinario, sezione fallimentare) degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale relativa all'articolo 178, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento), nella parte in cui, nel testo vigente al momento in cui la questione di legittimità costituzionale è stata sollevata, per un verso consente che, nel termine dei venti giorni successivi alla chiusura del verbale dell'adunanza dei creditori di cui all'art. 174 della legge fallimentare, pervengano e siano utilmente conteggiate i soli voti favorevoli alla proposta concordataria e non anche i voti sfavorevoli ed in quanto, per effetto del descritto meccanismo, rende possibile l'esercizio, nel predetto termine, dello ius poenitendi solo ai creditori che, avendo in sede di adunanza espresso voto contrario, vogliano poi mutarlo in favorevole e non anche a quelli che, espresso nella predetta sede voto favorevole, lo vogliano modificare in contrario, in relazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione. Infatti, l'art. 33 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, nel variare talune disposizioni della legge fallimentare, ha, in particolare sostituito integralmente il quarto comma dell'art. 178 della legge fallimentare, prevedendo, per ciò che specificamente concerne la presente questione, la possibilità per i creditori che non abbiano espresso il proprio voto in seno alla adunanza di cui all'art. 174 della legge fallimentare di far pervenire, nei venti giorni successivi alla chiusura del relativo verbale, il proprio dissenso rispetto alla approvazione della proposta di concordato: ne deriva che tale sopravvenienza normativa, incidendo in maniera evidente sulla norma oggetto del dubbio di costituzionalità, impone una nuova valutazione dei complessivi effetti in ordine alla perdurante attualità e rilevanza nel giudizio a quo della sollevata questione di legittimità costituzionale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Milano, sezione fallimentare.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 5 dicembre 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 dicembre 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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