Corte costituzionale
Ordinanza n. 218/2012
Corte cost., ord. 20 settembre 2012, n. 218
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 218/2012
- Data di deposito
- 20 settembre 2012
- Data di decisione
- 19 settembre 2012
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:218
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 90, Costituzione
- art. 7, legge n. 219 del 5 giugno 1989
- art. 271, codice di procedura penale (nuovo)
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 36621
È ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Presidente della Repubblica, per violazione degli artt. 90 e 3 Cost. e «delle disposizioni di legge ordinaria che ne costituiscono attuazione», nei confronti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Palermo, con il quale è stato richiesto alla Corte costituzionale di dichiarare - in relazione alla attività di intercettazione telefonica, effettuata su utenza di altra persona nell'ambito di un procedimento penale nel corso del quale sono state captate conversazioni del Presidente della Repubblica - che non spetta alla Procura della Repubblica omettere l'immediata distruzione delle intercettazioni telefoniche casuali di conversazioni del Presidente della Repubblica né di valutarne la «(ir)rilevanza» sottoponendole all'udienza prevista dall'art. 268 c.p.p. Sussistono i requisiti soggettivo e oggettivo per l'ammissibilità del ricorso. Sotto il primo profilo, sia il Presidente della Repubblica ricorrente, sia il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale sono legittimati al ricorso e ad essere parte del conflitto, in quanto organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono o che rappresentano. Quanto al secondo profilo, il ricorso è proposto a salvaguardia di prerogative del Presidente della Repubblica prospettate come insite nella garanzia dell'immunità prevista dall'art. 90 Cost. e nelle disposizioni di legge ordinaria ad esso collegate, fronte di lesioni in assunto realizzate o prefigurate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo nello svolgimento dei propri compiti. - Sulla legittimazione del Presidente della Repubblica a sollevare conflitto a difesa delle attribuzioni ad esso costituzionalmente spettanti, v., citate, sentenze n. 200 del 2006 e n. 129 del 1981; ordinanze n. 354 del 2005 e n. 150 del 1980. - Sulla natura di potere dello Stato del Pubblico ministero, v., citate, le sentenze n. 88 e 87 del 2012, ordinanze n. 241 e n. 104 del 2011. - Sulla natura di potere dello Stato da riconoscere al pubblico ministero, v., citate, le sentenze n. 88 e n. 87 del 2012, ordinanze n. 241 e n. 104 del 2011. - Sulla legittimazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ad agire e resistere nei giudizi per conflitto di attribuzione,v., citata ordinanza n. 60 del 1999.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Presidente della Repubblica nei confronti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Palermo, con il ricorso indicato in epigrafe;
vista l'istanza di sollecita trattazione del ricorso formulata dalla Parte ricorrente;
visto il decreto, in data odierna, del Presidente della Corte costituzionale, con il quale sono ridotti i termini del procedimento,
dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al ricorrente Presidente della Repubblica;
b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Palermo entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di quindici giorni dalla notificazione, a norma dell'art. 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 settembre 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Gaetano SILVESTRI e Giuseppe FRIGO, Redattori
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 settembre 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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