Corte costituzionale

Ordinanza n. 194/2012

Corte cost., ord. 19 luglio 2012, n. 194

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
194/2012
Data di deposito
19 luglio 2012
Data di decisione
17 luglio 2012
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Aldo Carosi
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2012:194

Norme oggetto del giudizio

  • art. 189, decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010

Parametri

Massime

Massima n. 36526

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 189 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Puglia, in composizione monocratica e in qualità di giudice delle pensioni. Ad avviso del giudice rimettente la suddetta disposizione, nel prevedere in particolare al comma 9 solamente che «il presidente del Collegio medico-legale può richiedere l'intervento, con parere consultivo e senza diritto di voto, di medici estranei al collegio, scelti tra specialisti civili, docenti universitari (...)», si porrebbe in contrasto con i parametri costituzionali invocati, in quanto, non disponendo che si applichino le norme sulla consulenza tecnica d'ufficio prevista dal codice di procedura civile e non consentendo, quindi, la presenza di consulenti tecnici di parte, non garantirebbe l'effettivo contraddittorio delle parti. Molteplici sono le ragioni che impediscono l'esame della questione nel merito: 1) la motivazione sulla rilevanza è inadeguata perché il remittente non ha argomentato né sulla necessità di dover procedere ad un accertamento tecnico né sull'opportunità di affidarne l'esecuzione al Collegio medico legale presso il Ministero della Difesa, in alternativa al ricorso alla consulenza tecnica d'ufficio; 2) l'individuazione della norma da censurare è erronea, in quanto l'art. 189 impugnato tratta della composizione del collegio, mentre sono altre le norme che consentono al giudice contabile delle pensioni di chiedere i pareri in argomento ai suindicati organi tecnici; 3) manca nell'ordinanza di rimessione ogni cenno di tentativo di ricercare un'interpretazione conforme a Costituzione della normativa da applicare.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 189 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Puglia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 luglio 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 luglio 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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