Corte costituzionale
Ordinanza n. 156/2012
Corte cost., ord. 21 giugno 2012, n. 156
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 156/2012
- Data di deposito
- 21 giugno 2012
- Data di decisione
- 18 giugno 2012
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Gallo
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:156
Norme oggetto del giudizio
- art. 16, comma 4, legge della Regione Piemonte n. 24 del 24 ottobre 2002
Parametri
Massime
Massima n. 36416
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 4, della legge della Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24, sollevata in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s ), e 119 della Costituzione, in quanto la questione viene proposta dopo che, con riferimento ad una analoga questione sollevata nello stesso giudizio principale, la Corte ha disposto la restituzione degli atti alla sopra indicata Commissione tributaria per ius superveniens costituito dall'art. 21 della legge della Regione Piemonte 30 settembre 2008, n. 28, abrogativo del censurato comma 4 dell'art. 16 della legge reg. Piemonte n. 24 del 2002, invitando il giudice a quo a procedere ad una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della sollevata questione di costituzionalità e, a tal fine, ad apprezzare, «altresí», l'incidenza sulla questione medesima sia di quanto statuito dalla sentenza della Corte n. 102 del 2008 sia della «recente giurisprudenza relativa alla specialità o meno degli scarti animali rispetto alla generalità dei rifiuti, anche alla luce della normativa comunitaria e nazionale in materia». Ma il giudice rimettente, nel riproporre la questione, non ha proceduto alle valutazioni demandategli dalla Corte con la predetta ordinanza incorrendo in incolmabili lacune motivazionali. - In tema di presentazione di deduzioni difensive nell'atto di costituzione, neo senso che non è richiesta a pena di invalidità della costituzione stessa, v. citata sentenza n. 168 del 2010. - Sull'obbligo di motivazione del giudice remittente nel caso di questioni aventi ad oggetto disposizioni abrogate, v. citate ordinanze n. 96 del 2009; n. 126 del 2008; n. 426 e n. 126 del 2007. - Sulla preclusione della possibilità di integrazione o di rinvio per relationem a precedente ordinanza di rimessione, v. citate ordinanze n. 33 del 2006; n. 22 del 2005; n. 498 del 2002; n. 310 e n. 232 del 2000; n. 117 del 1974.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 4, della legge della Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione dei rifiuti), sollevata, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), e 119 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Cuneo con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 giugno 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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