Corte costituzionale
Ordinanza n. 155/2012
Corte cost., ord. 21 giugno 2012, n. 155
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 155/2012
- Data di deposito
- 21 giugno 2012
- Data di decisione
- 18 giugno 2012
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giorgio Lattanzi
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:155
Norme oggetto del giudizio
- art. 76, comma 4, bis, decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2002
- art. 12-ter, comma 1, lett. a), decreto-legge n. 92 del 23 maggio 2008
- legge n. 125 del 24 luglio 2008
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 24, comma 2, Costituzione
- art. 24, comma 3, Costituzione
- art. 6, comma 3, lett. c), convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
Massime
Massima n. 36415
È manifestamente inammissibile, per l'erroneità della ricostruzione normativa operata dal rimettente, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 76, comma 4- bis , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, aggiunto dall'art. 12- ter , comma 1, lett. a ), del d. l. n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo e terzo comma, Cost., e 6, terzo comma, lett. c ), della CEDU, nella parte in cui impone che il reddito degli imputati già condannati con sentenza definitiva per il reato aggravato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope sia da ritenersi superiore ai limiti previsti per essere ammessi al gratuito patrocinio. Il rimettente ha, infatti, omesso qualsiasi valutazione della sentenza n. 139 del 2010 che, avendo dichiarato l'illegittimità costituzionale della censurata disposizione nella parte in cui non ammette la prova contraria relativamente al reddito dei soggetti già definitivamente condannati per i reati ivi indicati, ha determinato un assetto normativo immune dalle formulate censure. - Per la declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua dell'art. 76, comma 4- bis , del d.P.R. n. 115 del 2002, v. la citata sentenza n. 139/2010. - Per la manifesta inammissibilità di questioni «frutto esclusivamente della erronea ricostruzione normativa operata dal rimettente», v. la citata ordinanza n. 334/2007.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 76, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), aggiunto dall'art. 12-ter, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24, secondo e terzo comma, della Costituzione, nonché in relazione all'articolo 6, comma 3, lettera c), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalla Corte d'appello di Milano con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Giorgio LATTANZI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 giugno 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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