Corte costituzionale
Ordinanza n. 127/2012
Corte cost., ord. 10 maggio 2012, n. 127
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 127/2012
- Data di deposito
- 10 maggio 2012
- Data di decisione
- 7 maggio 2012
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giorgio Lattanzi
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:127
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 36330
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'articolo 571 del codice di procedura penale «nella parte in cui non prevede che, limitatamente alle statuizioni di contenuto patrimoniale, gli eredi dell'imputato possano proporre impugnazione nel caso di morte del dante causa intervenuta dopo la sentenza di primo grado e prima della proposizione della impugnazione». In via preliminare deve rilevarsi che l'ordinanza di rimessione non ha indicato l'oggetto del "ricorso" proposto, né, comunque, le ragioni per le quali della relativa cognizione è stato investito il tribunale: e, non essendo il giudice che ha sollevato la questione quello che dovrebbe conoscere di un eventuale appello, la lacuna della motivazione relativa a tali elementi si traduce nell'assoluta mancanza di indicazioni sulle ragioni per le quali il tribunale dovrebbe fare applicazione dell'art. 571 cod. proc. pen., ossia della norma che disciplina l'impugnazione dell'imputato, così dando luogo ad una causa di manifesta inammissibilità della questione. Inoltre, l'ordinanza di rimessione, mentre censura l'art. 571 cod. proc. pen. in relazione alla mancata previsione del potere di impugnazione, limitatamente alle statuizioni patrimoniali, in capo agli eredi dell'imputato, non offre alcuna indicazione sull'esistenza di eredi, sulla loro volontà di proporre appello e sulla loro partecipazione, ed eventualmente in quale veste, al procedimento a quo , limitandosi a riferire che il "ricorso" sul quale il rimettente è chiamato a pronunciarsi è stato proposto dalla liquidatrice della società proprietaria del terreno confiscato, società di cui l'imputato deceduto era stato rappresentante legale: sicché, anche sotto questo profilo, si registra l'insufficiente descrizione della fattispecie e, correlativamente, la mancanza di motivazione sulla rilevanza della questione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 571 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Palermo con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Giorgio LATTANZI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 10 maggio 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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