Corte costituzionale

Ordinanza n. 126/2012

Corte cost., ord. 10 maggio 2012, n. 126

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
126/2012
Data di deposito
10 maggio 2012
Data di decisione
7 maggio 2012
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Grossi
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2012:126

Norme oggetto del giudizio

  • art. 12, legge n. 194 del 22 maggio 1978

Parametri

Massime

Massima n. 36329

Deve essere dichiarata la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 12 [secondo comma] della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), sollevata, in riferimento agli articoli 24, 29 e 30 della Costituzione, concernente l'asserita violazione dei diritti del genitore nell'ipotesi di autorizzazione all' interruzione della gravidanza nei primi novanta giorni del giudice tutelare in presenza di seri motivi che ne impediscano o "sconsiglino" la consultazione, per la carente motivazione circa la rilevanza della questione, che sembra rivolta ad ottenere un avallo interpretativo. - In materia, vedi sentenza n. 109 del 1981 e ordinanze n. 47 del 1982, n. 14 del 1989, n. 463 del 1988 e n. 293 del 1993, n. 76 del 1996 e n. 514 del 2002. - Sulla richiesta di avallo interpretativo alla Corte costituzionale, vedi sentenze n. 35 del 1997 e n. 27 del 1975 e ordinanze n. 26 del 2012 e n. 139 del 2011.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 12 [secondo comma] della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), sollevata, in riferimento agli articoli 24, 29 e 30 della Costituzione, dal Giudice tutelare del Tribunale ordinario di Siracusa, sezione distaccata di Augusta, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Paolo GROSSI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 10 maggio 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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