Corte costituzionale

Sentenza n. 92/2011

Corte cost., sent. 21 marzo 2011, n. 92

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
92/2011
Data di deposito
21 marzo 2011
Data di decisione
9 marzo 2011
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Alfonso Quaranta
Presidente
DE SIERVO
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:92

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 4, 89, decreto del Presidente della Repubblica del 20 marzo 2009
  • art. 2, comma 6, 89, decreto del Presidente della Repubblica del 20 marzo 2009
  • art. 3, comma 1, 89, decreto del Presidente della Repubblica del 20 marzo 2009

Parametri

Massime

Massima n. 35495

Non spettava allo Stato, e deve perciò essere annullato, emanare l'art. 2, comma 4, del d.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 (Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del Primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), il quale, in riferimento alla scuola dell'infanzia, dispone che «l'istituzione di nuove scuole e di nuove sezioni avviene in collaborazione con gli enti territoriali, assicurando la coordinata partecipazione delle scuole statali e delle scuole paritarie al sistema scolastico nel suo complesso». La norma oggetto di conflitto, infatti, non può essere considerata norma generale sull'istruzione [ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera n ), Cost.] e, riguardando in maniera diretta il dimensionamento della rete scolastica sul territorio, ha invaso la competenza concorrente delle Regioni (in materia di istruzione) sul punto specifico di adattamento della rete scolastica alle esigenze socio-economiche di ciascun territorio regionale; né, d'altra parte, la norma può essere ascritta all'area dei principi fondamentali della materia concorrente dell'istruzione, in quanto la fonte regolamentare, anche in forza di quanto previsto dall'art. 117, sesto comma, Cost., sarebbe comunque inidonea a porre detti principi, risultando anche violato, in modo palese, il principio di leale collaborazione. - V. in argomento la sentenza n. 200 del 2009, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni di legge che costituivano il presupposto per l'emanazione della presente norma regolamentare.

Massima n. 35496

Non spettava allo Stato, e deve perciò essere annullato, emanare l'art. 2, comma 6, del d.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 (Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del Primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), il quale dispone che «le sezioni della scuola dell'infanzia con un numero di iscritti inferiore a quello previsto in via ordinaria, situate in comuni montani, in piccole isole e in piccoli comuni, appartenenti a comunità prive di strutture educative per la prima infanzia, possono accogliere piccoli gruppi di bambini di età compresa tra i due e i tre anni, la cui consistenza è determinata nell'annuale decreto interministeriale sulla formazione dell'organico», e prosegue disponendo che «l'inserimento di tali bambini avviene sulla base di progetti attivati, d'intesa e in collaborazione tra istituzioni scolastiche e i comuni interessati, e non può dar luogo a sdoppiamento di sezioni». La norma oggetto di conflitto, infatti, oltre a non poter essere considerata norma generale sull'istruzione [ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera n ), Cost.], contiene misure chiaramente volte ad eliminare o ridurre il disagio dell'utenza del servizio scolastico nei piccoli comuni, con una valutazione che non può prescindere dalle particolari condizioni in cui versano le comunità locali di ridotte dimensioni, perché insediate in territori montani o in piccole isole ovvero comunque in comuni di dimensioni tali da essere privi di strutture educative per la prima infanzia. Si tratta di disposizioni che le Regioni devono porre nell'esercizio della loro competenza legislativa concorrente in materia di istruzione pubblica, non disgiunta dalla loro competenza esclusiva in tema di servizi sociali; né, d'altra parte, la norma può essere ascritta all'area dei principi fondamentali della materia concorrente dell'istruzione, in quanto la fonte regolamentare, anche in forza di quanto previsto dall'art. 117, sesto comma, Cost., sarebbe comunque inidonea a porre detti principi, risultando anche violato, in modo palese, il principio di leale collaborazione. V. in argomento la sentenza n. 200 del 2009, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni di legge che costituivano il presupposto per l'emanazione della presente norma regolamentare.

Massima n. 35497

Spettava allo Stato stabilire i criteri ai quali devono rispondere l'istituzione e il funzionamento delle scuole statali del primo ciclo, nei termini stabiliti dall'art. 3, comma 1, del d.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 (Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del Primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). Tale disposizione - secondo cui l'istituzione e il funzionamento di scuole statali del primo ciclo «devono rispondere a criteri di qualità ed efficienza del servizio, nel quadro della qualificazione dell'offerta formativa e nell'ambito di proficue collaborazioni tra l'amministrazione scolastica e i comuni interessati anche tra di loro consorziati» - nella prima parte si limita ad una mera affermazione di principio, di per sé non idonea a recare alcun vulnus alle competenze regionali in materia di istruzione; nella seconda parte, invece, può essere ricondotta all'attuazione di disposizioni che la Corte, nella sentenza n. 200 del 2009, ha già riconosciuto come ascrivibili alla materia delle norme generali sull'istruzione, riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato [art. 117, secondo comma, lettera n ), Cost.]. Ne consegue, perciò, che il potere di emanare detta norma regolamentare spettava allo Stato ai sensi dell'art. 117, sesto comma, Cost., e che non può essere invocata la lesione del principio di leale collaborazione, non sussistendo alcun obbligo per lo Stato, a tale riguardo, in materia riservata alla sua competenza esclusiva. V. in argomento la sentenza n. 200 del 2009. Sul riparto di competenze Stato-Regioni in materia di scuola dell'infanzia e scuola primaria v., tra l'altro, la sentenza n. 279 del 2005.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

a) dichiara che non spettava allo Stato disciplinare l'istituzione di nuove scuole dell'infanzia e di nuove sezioni della scuola dell'infanzia, nonché la composizione di queste ultime, nei termini stabiliti dall'art. 2, commi 4 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 (Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del Primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), e per l'effetto annulla l'articolo 2, commi 4 e 6, del suddetto d.P.R. n. 89 del 2009;

b) dichiara che spettava allo Stato stabilire i criteri ai quali devono rispondere l'istituzione e il funzionamento di scuole statali del Primo ciclo, nei termini stabiliti dall'art. 3, comma 1, del suddetto d.P.R. n. 89 del 2009.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 2011.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Alfonso QUARANTA , Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 marzo 2011.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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