Corte costituzionale
Sentenza n. 8/2011
Corte cost., sent. 12 gennaio 2011, n. 8
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 8/2011
- Data di deposito
- 12 gennaio 2011
- Data di decisione
- 10 gennaio 2011
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Maria Rita Saulle
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:8
Norme oggetto del giudizio
- art. 35, legge della Regione Emilia Romagna n. 24 del 22 dicembre 2009
- art. 36, comma 3, bis, legge della Regione Emilia Romagna n. 20 del 29 dicembre 2006
- art. 48, comma 1, legge della Regione Emilia Romagna n. 24 del 22 dicembre 2009
- art. 48, comma 2, legge della Regione Emilia Romagna n. 24 del 22 dicembre 2009
- art. 48, comma 3, legge della Regione Emilia Romagna n. 24 del 22 dicembre 2009
- art. 48, comma 4, legge della Regione Emilia Romagna n. 24 del 22 dicembre 2009
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. m), Costituzione
- decreto del Presidente consiglio ministri del 29 novembre 2001
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 1, comma 4, decreto legge n. 536 del 21 ottobre 1996
- legge n. 648 del 23 dicembre 1996
- art. 3, comma 2, decreto legge n. 23 del 17 febbraio 1998
- legge n. 94 del 8 aprile 1998
- art. 6, comma 1, decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006
- art. 2, comma 348, legge n. 244 del 24 dicembre 2006
- art. 2, comma 349, legge n. 244 del 24 dicembre 2006
- art. 3, comma 4, decreto legge n. 23 del 17 febbraio 1998
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 117, comma 5, Costituzione
- art. 16, legge n. 11 del 4 febbraio 2005
- art. 117, comma 2, lett. i), Costituzione
- art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989
Massime
Massima n. 35232
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 della legge della Regione Emilia-Romagna 22 dicembre 2009, n. 24, che introduce il comma 3- bis dell'art. 36 della legge della Regione Emilia-Romagna 29 dicembre 2006, n. 20, sollevata in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera m ), della Costituzione, in quanto la censura risulta formulata in modo generico. Il ricorrente, infatti, ha omesso di indicare la disposizione statale contenuta nel d.P.C.M. 29 novembre 2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza) con la quale la norma regionale risulterebbe in contrasto e si è limitato ad affermare, in modo apodittico, che la norma impugnata «impatta negativamente sui LEA, determinando una evidente disparità di trattamento tra gli assistiti soggetti alle sue disposizioni ed il resto dei fruitori del SSN su scala nazionale, consentendo un evidente decremento del regime di assistenza sanitaria riconosciuto, consistente nell'impiego improprio di medicinali». In tema "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale", v. citate sentenze nn. 134/2006 e 88/2003.
Massima n. 35233
È costituzionalmente illegittimo l'art. 35 della legge della Regione Emilia-Romagna 22 dicembre 2009, n. 24, che introduce il comma 3- bis dell'art. 36 della legge della Regione Emilia-Romagna 29 dicembre 2006, n. 20, il quale attribuisce alla Regione il potere di prevedere, in fase di aggiornamento del Prontuario terapeutico regionale e avvalendosi della Commissione regionale del farmaco, «l'uso di farmaci anche al di fuori delle indicazioni registrate nell'autorizzazione all'immissione in commercio, quando tale estensione consenta, a parità di efficacia e di sicurezza rispetto a farmaci già autorizzati, una significativa riduzione della spesa farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale e tuteli la libertà di scelta terapeutica da parte dei professionisti del SSN». E' infatti evidente il contrasto tra la norma regionale e le disposizioni statali espressione di principi fondamentali della materia "tutela della salute", in quanto la norma impugnata individua condizioni diverse rispetto a quelle stabilite dal legislatore per l'uso dei farmaci al di fuori delle indicazioni registrate nell'AIC, in particolare, laddove le disposizioni statali circoscrivono il ricorso ai farmaci cd. off label a condizioni eccezionali e ad ipotesi specificamente individuate, mentre la norma regionale introduce una disciplina generalizzata in ordine all'indicato utilizzo dei farmaci, rimettendo i criteri direttivi alla Commissione regionale del farmaco, così eludendo il ruolo che la legislazione statale attribuisce all'Agenzia Italiana del Farmaco nella materia considerata. In tema v. citate sentenze nn. 282/2002 e 185/1998.
Massima n. 35234
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48, comma 1, della legge della Regione Emilia-Romagna 22 dicembre 2009, n. 24, impugnato, in relazione all'art.117, comma secondo, lett. l ), Cost., nella parte in cui riconosce a tutti i cittadini di Stati appartenenti alla Unione europea il diritto di accedere alla fruizione dei servizi pubblici e privati in condizioni di parità di trattamento e senza discriminazione, diretta o indiretta, di razza, sesso, orientamento sessuale, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali e prevede che l'accesso ai servizi avviene a parità di condizioni rispetto ai cittadini italiani e con la corresponsione degli eventuali contributi da questi dovuti. La disposizione si limita, infatti, a richiamare l'obbligo del necessario rispetto del principio di eguaglianza e di non discriminazione tratti dalla Costituzione e dai Trattati europei, senza ledere alcuna competenza riservata allo Stato.
Massima n. 35235
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48, comma 2, della legge della Regione Emilia-Romagna 22 dicembre 2009, n. 24, impugnato in relazione agli artt. 3 e 117, commi secondo, lett. l ), e quinto, Cost., nella parte in cui prevede che la Regione «assume» la nozione di discriminazione diretta ed indiretta contenuta nelle direttive 2000/43/CE (relativa al principio della parità di trattamento fra persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica) e 2000/78/CE del Consiglio dell'Unione europea (che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro), e nella direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (relativa all'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e di impiego). Infatti, con tale disposizione il legislatore regionale non ha provveduto ad attuare atti comunitari, ma si è limitato, evidentemente con riferimento all'esercizio delle molteplici competenze di cui è titolare, a servirsi delle "nozioni" desumibili dal diritto comunitario ai fini dell'autonomo svolgimento delle attribuzioni regionali.
Massima n. 35236
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 48, comma 3, della legge della Regione Emilia-Romagna 22 dicembre 2009, n. 24, va disattesa l'eccezione di inammissibilità della questione medesima per genericità della motivazione, posto che le argomentazioni sviluppate dal ricorrente sono sufficienti per l'individuazione dell'oggetto della doglianza.
Massima n. 35237
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48, comma 3, della legge della Regione Emilia-Romagna 22 dicembre 2009, n. 24, censurato nella parte in cui prevede che «i diritti generati dalla legislazione regionale nell'accesso ai servizi, alle azioni e agli interventi, si applicano» anche «alle forme di convivenza» di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, per asserita violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere i ) e l ), della Costituzione, poiché il richiamo operato dal legislatore regionale alle «forme di convivenza», di cui al citato d.P.R. che, nel definire la «famiglia anagrafica», ricomprenderebbe «l'insieme delle persone legate da vincoli affettivi», eccederebbe le competenze regionali ed invaderebbe la competenza esclusiva dello Stato nelle materie di «cittadinanza, stato civile e anagrafi» e dell'«ordinamento civile». La censura si fonda sull'erroneo presupposto interpretativo, secondo cui il legislatore regionale ha inteso disciplinare tali forme di convivenza; viceversa, la norma impugnata si limita ad indicare l'ambito soggettivo di applicazione dei diritti previsti dalla legislazione regionale nell'accesso ai servizi, alle azioni e agli interventi senza introdurre alcuna disciplina sostanziale delle forme di convivenza, risultando così inidonea ad invadere àmbiti costituzionalmente riservati allo Stato.
Massima n. 35238
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48, comma 4, della legge della Regione Emilia-Romagna 22 dicembre 2009, n. 24, impugnato nella parte in cui prevede che la Regione promuove «azioni positive per il superamento di eventuali condizioni di svantaggio derivanti da pratiche discriminatorie», per asserita violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l ), della Costituzione, in quanto la censura è formulata in modo generico, senza una sufficiente ed autonoma motivazione in ordine alla dedotta lesione del parametro costituzionale invocato.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 35 della legge della Regione Emilia-Romagna 22 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012);
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48, comma 4, della legge regionale n. 24 del 2009, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48, comma 1, della legge regionale n. 24 del 2009, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48, comma 2, della legge regionale n. 24 del 2009, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli articoli 3 e 117, commi secondo, lettera l), e quinto della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48, comma 3, della legge regionale n. 24 del 2009, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere i) e l) della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2011.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Maria Rita SAULLE, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 gennaio 2011.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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