Corte costituzionale

Sentenza n. 52/2011

Corte cost., sent. 18 febbraio 2011, n. 52

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
52/2011
Data di deposito
18 febbraio 2011
Data di decisione
9 febbraio 2011
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Alfio Finocchiaro
Presidente
DE SIERVO
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:52

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, comma 2, legge della Regione Toscana n. 85 del 29 dicembre 2009

Parametri

Massime

Massima n. 35385

È illegittimo costituzionalmente l'art. 6, comma 2, della legge della Regione Toscana 29 dicembre 2009, n. 85 il quale, nel prevedere - a seguito del riconoscimento della Fondazione Gabriele Monasterio quale ente di diritto pubblico - l'espletamento di un concorso riservato per l'accertamento della idoneità e per l'inquadramento nei ruoli del servizio sanitario regionale a favore del personale della Fondazione stessa che non sia stato assunto con procedura selettiva pubblica, viola gli artt. 3 e 97 Cost. ponendosi in contrasto con il principio di imparzialità in quanto si risolve in un ingiustificato privilegio, rispetto alla posizione di quanti siano stati assunti dall'origine a seguito di regolare concorso pubblico. Poiché secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, il principio del pubblico concorso ha un ampio ambito di applicazione tale da ricomprendere non solo le ipotesi di assunzione di soggetti in precedenza estranei all'amministrazione, ma «anche casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio e quelli di trasformazione di rapporti non di ruolo, e non instaurati ab origine mediante concorso, in rapporti di ruolo», e poiché deroghe a tale principio sono legittime solo in quanto siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano «peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle», le argomentazioni addotte dalla Regione Toscana non forniscono una valida giustificazione della deroga in quanto appaiono orientate, piuttosto, «all'interesse del singolo soggetto, già assunto a tempo indeterminato dalla Fondazione, all'epoca ente di diritto privato, con contratto privatistico, alla stabilizzazione alle dipendenze dell'ente trasformatosi in ente di diritto pubblico». Sui limiti entro cui sono legittime deroghe al principio del concorso pubblico, v. le citate sentenze n. 195, 150, 100 del 2010, n. 293 del 2009. Sull'estensione del principio del pubblico concorso anche ai casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio e di trasformazione di rapporti non di ruolo, e non instaurati ab initio mediante concorso, in rapporti di ruolo, v. le citate sentenze n. 150 del 2010, n. 293 del 2009 e n. 205 del 2004, nonché in caso di trasformazione di un rapporto contrattuale a tempo indeterminato in rapporto di ruolo, v. le citate sentenze n. 190 del 2005 e n. 205 del 2004.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge della Regione Toscana 29 dicembre 2009, n. 85 (Riconoscimento della "Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica" come ente di diritto pubblico).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2011.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 febbraio 2011.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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