Corte costituzionale
Sentenza n. 52/2011
Corte cost., sent. 18 febbraio 2011, n. 52
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 52/2011
- Data di deposito
- 18 febbraio 2011
- Data di decisione
- 9 febbraio 2011
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Alfio Finocchiaro
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:52
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, comma 2, legge della Regione Toscana n. 85 del 29 dicembre 2009
Parametri
Massime
Massima n. 35385
È illegittimo costituzionalmente l'art. 6, comma 2, della legge della Regione Toscana 29 dicembre 2009, n. 85 il quale, nel prevedere - a seguito del riconoscimento della Fondazione Gabriele Monasterio quale ente di diritto pubblico - l'espletamento di un concorso riservato per l'accertamento della idoneità e per l'inquadramento nei ruoli del servizio sanitario regionale a favore del personale della Fondazione stessa che non sia stato assunto con procedura selettiva pubblica, viola gli artt. 3 e 97 Cost. ponendosi in contrasto con il principio di imparzialità in quanto si risolve in un ingiustificato privilegio, rispetto alla posizione di quanti siano stati assunti dall'origine a seguito di regolare concorso pubblico. Poiché secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, il principio del pubblico concorso ha un ampio ambito di applicazione tale da ricomprendere non solo le ipotesi di assunzione di soggetti in precedenza estranei all'amministrazione, ma «anche casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio e quelli di trasformazione di rapporti non di ruolo, e non instaurati ab origine mediante concorso, in rapporti di ruolo», e poiché deroghe a tale principio sono legittime solo in quanto siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano «peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle», le argomentazioni addotte dalla Regione Toscana non forniscono una valida giustificazione della deroga in quanto appaiono orientate, piuttosto, «all'interesse del singolo soggetto, già assunto a tempo indeterminato dalla Fondazione, all'epoca ente di diritto privato, con contratto privatistico, alla stabilizzazione alle dipendenze dell'ente trasformatosi in ente di diritto pubblico». Sui limiti entro cui sono legittime deroghe al principio del concorso pubblico, v. le citate sentenze n. 195, 150, 100 del 2010, n. 293 del 2009. Sull'estensione del principio del pubblico concorso anche ai casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio e di trasformazione di rapporti non di ruolo, e non instaurati ab initio mediante concorso, in rapporti di ruolo, v. le citate sentenze n. 150 del 2010, n. 293 del 2009 e n. 205 del 2004, nonché in caso di trasformazione di un rapporto contrattuale a tempo indeterminato in rapporto di ruolo, v. le citate sentenze n. 190 del 2005 e n. 205 del 2004.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge della Regione Toscana 29 dicembre 2009, n. 85 (Riconoscimento della "Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica" come ente di diritto pubblico).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2011.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 febbraio 2011.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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