Corte costituzionale
Sentenza n. 46/2011
Corte cost., sent. 11 febbraio 2011, n. 46
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 46/2011
- Data di deposito
- 11 febbraio 2011
- Data di decisione
- 7 febbraio 2011
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Tesauro
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:46
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973
Parametri
Massime
Massima n. 35356
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale deve essere respinta l'istanza di rimessione in termini avanzata dalla parte privata, perché l'istituto della sospensione feriale dei termini non è applicabile nel processo costituzionale, chiamato a rispondere a particolari esigenze di rapidità e certezza. Sul punto, v., da ultimo, la sentenza n. 278 del 2010.
Massima n. 35357
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione del canone di ragionevolezza e del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., l'art. 6 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) - ove ancora applicabile, ratione temporis , anche dopo l'abrogazione disposta dall'art. 218 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 - nella parte in cui dispone che l'Amministrazione ed i concessionari del servizio telegrafico non incontrino alcuna responsabilità per il ritardato recapito delle spedizioni effettuate con il servizio postacelere; detta norma, infatti, determina in favore del gestore un ingiustificato privilegio, svincolato da qualsiasi esigenza connessa con le caratteristiche del servizio, senza realizzare alcun ragionevole equilibrio tra le esigenze del gestore e quelle degli utenti del servizio, equilibrio che il legislatore avrebbe invece dovuto realizzare, essendo venuta meno la concezione puramente amministrativa del servizio postale. Rimane assorbita la questione sollevata, nei confronti della medesima disposizione, in riferimento all'art. 24 della Costituzione. Per analoga declaratoria di illegittimità costituzionale, relativa al mancato recapito di telegramma, v. la sentenza n. 254 del 2002.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), nella parte in cui dispone che l'Amministrazione ed i concessionari del servizio telegrafico non incontrano alcuna responsabilità per il ritardato recapito delle spedizioni effettuate con il servizio postacelere.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2011.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 febbraio 2011.
Il Cancelliere
F.to: MELATTI
Testo integrale
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