Corte costituzionale
Sentenza n. 34/2011
Corte cost., sent. 2 febbraio 2011, n. 34
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 34/2011
- Data di deposito
- 2 febbraio 2011
- Data di decisione
- 26 gennaio 2011
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mazzella
- Presidente
- MADDALENA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:34
Norme oggetto del giudizio
- art. 180, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
- decreto ministeriale n. 137 del 27 gennaio 1987
Parametri
Massime
Massima n. 35281
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 180 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in combinato disposto con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 27 gennaio 1987, n. 137, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., nella parte in cui non prevede che agli invalidi sul lavoro, che abbiano usufruito dell'assegno d'incollocabilità fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età, venga corrisposto d'ufficio un assegno di importo pari a quello previsto dall'art. 20, primo comma, del d.P.R. n. 915 del 1978 per gli invalidi di guerra e per gli invalidi per servizio, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità proposta dalla difesa erariale per avere il rimettente sollevato la questione di costituzionalità di un atto non avente forza di legge. Infatti, la censura investe in via principale l'art. 180 del d.P.R. n. 1124 del 1965, fonte normativa di rango primario istitutiva dell'assegno d'incollocabilità, che, letto congiuntamente alle disposizioni regolamentari contestualmente impugnate, fa chiaro riferimento all'ulteriore norma primaria (l'art. 10 della legge n. 248 del 1976), pur non espressamente indicata, che detta i requisiti di titolarità della prestazione. Il testo del richiamato decreto ministeriale n. 137 del 1987 costituisce quindi specificazione di una normativa di rango primario ed in particolare della disposizione censurata, sicché, unitamente a quest'ultima, può costituire oggetto del giudizio incidentale di costituzionalità. Sulle condizioni in presenza delle quali fonti regolamentari possono costituire oggetto del giudizio incidentale di costituzionalità, v. le citate sentenze n. 354/2008, n. 456/1994 e n. 1104/1988.
Massima n. 35282
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 180 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in combinato disposto con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 27 gennaio 1987, n. 137, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., nella parte in cui non prevede che agli invalidi sul lavoro, che abbiano usufruito dell'assegno d'incollocabilità fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età, venga corrisposto d'ufficio un assegno di importo pari a quello previsto dall'art. 20, primo comma, del d.P.R. n. 915 del 1978 per gli invalidi di guerra e per gli invalidi per servizio, non sussiste l'eccepito difetto di motivazione in ordine all'affermato contrasto della norma censurata con gli indicati parametri costituzionali. Infatti, le denunciate carenze di motivazione dell'ordinanza di rimessione non impediscono di cogliere il nodo della questione proposta, ossia la mancanza - nel sistema dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, a differenza di altri contesti - di una prestazione integrativa a beneficio degli invalidi incollocabili anche dopo il superamento del sessantacinquesimo anno di età.
Massima n. 35283
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 180 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in combinato disposto con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 27 gennaio 1987, n. 137, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., nella parte in cui non prevede che agli invalidi sul lavoro, che abbiano usufruito dell'assegno d'incollocabilità fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età, venga corrisposto d'ufficio un assegno di importo pari a quello previsto dall'art. 20, primo comma, del d.P.R. n. 915 del 1978 per gli invalidi di guerra e per gli invalidi per servizio. Premesso che l'assegno mensile d'incollocabilità a carico dell'INAIL assume una funzione sostitutiva del beneficio principale del collocamento privilegiato, in quanto rivolto agli invalidi sul lavoro impossibilitati a fruire dell'assunzione obbligatoria, con la conseguenza che il relativo diritto non si conserva dopo il sessantacinquesimo anno di età, perché da quel momento nessun soggetto disabile può più accedere, per raggiunti limiti di età pensionabile, al beneficio dell'assunzione obbligatoria, con ciò venendo meno la stessa ragione giustificativa del trattamento succedaneo; e che in relazione alle provvidenze riservate agli invalidi di guerra e per causa di servizio il legislatore dispone, invece, che al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età gli invalidi che abbiano goduto dell'assegno di incollocabilità acquistino il diritto ad una provvidenza sostitutiva di pari importo; non sussiste, in primo luogo, alcun vulnus all'art. 38 Cost., atteso che la titolarità di altre prestazioni previdenziali, come nel caso del ricorrente nel giudizio principale, assicura mezzi adeguati alle esigenze di vita. Inoltre, la prospettata lesione dell'art. 3 Cost. è esclusa dalla sostanziale incomparabilità dei sistemi previdenziali, nettamente eterogenei, in cui si inseriscono le prestazioni in favore dei soggetti incollocabili messe a confronto, in quanto pertinenti, rispettivamente, al regime INAIL e a quello delle prestazioni di guerra e c.d. "privilegiate". Le difformità dei suddetti ordinamenti previdenziali risultano accentuate dalla peculiarità delle prestazioni erogate agli invalidi di guerra (cui sono state assimilate quelle spettanti agli invalidi per servizio), le quali sono tutte contrassegnate da un elemento di natura risarcitoria, che ne rende impossibile un raffronto omogeneo con altre provvidenze sia pure ricollegabili a differenti situazioni d'invalidità, essendo ineliminabile la diversità dei relativi presupposti. Pertanto, l'attribuzione di un beneficio assolutamente eccentrico rispetto alla funzione dell'assegno "sostituito" può trovare giustificazione nella segnalata specificità della condizione degli invalidi di guerra (e degli invalidi per servizio). Non se ne spiegherebbe altrimenti il riconoscimento in epoca successiva al compimento dell'età pensionabile. Non vi sarebbe, infatti, alcuna ragione per perpetuare una misura compensativa del mancato ingresso nel sistema del lavoro con collocamento obbligatorio, essendo ormai quest'ultimo interdetto per raggiunti limiti di età. La stessa singolarità della destinazione di uno speciale assegno sostitutivo a vantaggio degli invalidi di guerra ultrasessantacinquenni è ostativa della sua applicazione nel sistema delle provvidenze degli invalidi sul lavoro, perché il canone dell'uguaglianza non è invocabile a causa del principio dell'inestensibilità di norme derogatorie o eccezionali. Per l'affermazione che l'assegno mensile d'incollocabilità a carico dell'INAIL «si inserisce, come elemento accessorio ed eventuale, in un rapporto di previdenza», v. la citata sentenza n. 532/1988. Sull'eterogeneità ed incomparabilità dei sistemi previdenziali in cui si inseriscono le prestazioni in favore dei soggetti incollocabili, rispettivamente pertinenti al regime INAIL e a quello delle prestazioni di guerra e c.d. "privilegiate", v., ex multis , le seguenti citate decisioni: sentenze n. 202/2008 e n. 83/2006; ordinanza n. 178/2006. Sui limiti intrinseci del sistema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e sulla diversità del complesso delle garanzie ad esso sottese rispetto a quelle previste per i dipendenti pubblici, v. le citate sentenze n. 321/1997, n. 17/1995 e n. 310/1994. Nel senso che le indennità dovute per eventi bellici sono tutte contrassegnate da un elemento di natura risarcitoria, con conseguente impossibilità di un raffronto omogeneo con altre provvidenze sia pure ricollegabili a differenti situazioni di invalidità, v. le seguenti citate decisioni: sentenze n. 193/1994, n. 405/1993 e n. 113/1968; ordinanze n. 895/1988 e n. 487/1988. Sulla non invocabilità del canone dell'uguaglianza a causa del principio dell'inestensibilità di norme derogatorie o eccezionali, v. le seguenti citate decisioni: sentenze n. 421/1995, n. 272/1994 e n. 427/1990; ordinanza n. 194/2000.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 180 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), in combinato disposto con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 27 gennaio 1987, n. 137 (Regolamento per l'erogazione dell'assegno di incollocabilità), sollevata, in riferimento agli art. 3 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Ascoli Piceno con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 2011.
F.to:
Paolo MADDALENA, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 2 febbraio 2011.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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