Corte costituzionale
Sentenza n. 332/2011
Corte cost., sent. 16 dicembre 2011, n. 332
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 332/2011
- Data di deposito
- 16 dicembre 2011
- Data di decisione
- 12 dicembre 2011
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Giuseppe Frigo
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:332
Parametri
- art. 25, comma 4, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
- art. 121, Costituzione
- art. 122, comma 4, Costituzione
- art. 123, Costituzione
Massime
Massima n. 35997
Va dichiarata l'inammissibilità della costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri, in quanto avvenuta - in entrambi i giudizi - oltre il termine perentorio stabilito dall'art. 25, comma 4, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, adottate con deliberazione del 7 ottobre 2008 (ex plurimis, sulla inammissibilità della costituzione tardiva nei giudizi per conflitto di attribuzione tra enti, sentenze n. 149 del 2009 e n. 313 del 2006).
Massima n. 35998
E' astrattamente idoneo a ledere le attribuzioni costituzionali della Regione una ordinanza di ammissione di mezzi istruttori adottata dal giudice istruttore di un giudizio di responsabilità civile proposta per il risarcimento del danno derivato da dichiarazioni asseritamente insindacabili di un consigliere regionale, posto che non si tratta di un mero atto di impulso processuale, imposto dalla legge senza margini di discrezionalità in presenza di determinate condizioni, o comunque privo di ogni «contenuto decisorio», ma, al contrario, di un provvedimento con il quale il giudice si è pronunciato - con valutazione discrezionale e sia pure in funzione preparatoria della pronuncia volta a definire il giudizio - sulle istanze istruttorie delle parti.
Massima n. 35999
Non spettava allo Stato, e, per esso, al Tribunale di Venezia, adottare l'ordinanza impugnata, limitatamente alle domande proposte nei confronti dei consiglieri Atalmi e Bottacin, stante la sostanziale corrispondenza contenutistica delle dichiarazioni contestate rispetto ad atti tipici della funzione consiliare e stante il legame di ordine temporale, idoneo ad imprimere alle dichiarazioni esterne una connotazione divulgativa dell'attività istituzionale (sentenze n. 221 del 2006, n. 276 e n. 76 del 2001). Deve conseguentemente essere annullata, in parte qua, l'ordinanza istruttoria 19 maggio 2011 del Tribunale di Venezia nel giudizio civile R.G. n. 1475/2010.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara che non spettava allo Stato e, per esso, al Tribunale di Venezia emettere, nell'ambito del giudizio civile R.G. n. 1475/2010, l'ordinanza indicata in epigrafe con riferimento alle domande proposte dalla Sigma Informatica s.p.a. nei confronti dei consiglieri regionali Nicola Atalmi e Diego Bottacin, e, di conseguenza, annulla per tale parte l'ordinanza stessa.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 2011.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 dicembre 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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