Corte costituzionale

Sentenza n. 332/2011

Corte cost., sent. 16 dicembre 2011, n. 332

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
332/2011
Data di deposito
16 dicembre 2011
Data di decisione
12 dicembre 2011
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Giuseppe Frigo
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:332

Parametri

Massime

Massima n. 35997

Va dichiarata l'inammissibilità della costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri, in quanto avvenuta - in entrambi i giudizi - oltre il termine perentorio stabilito dall'art. 25, comma 4, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, adottate con deliberazione del 7 ottobre 2008 (ex plurimis, sulla inammissibilità della costituzione tardiva nei giudizi per conflitto di attribuzione tra enti, sentenze n. 149 del 2009 e n. 313 del 2006).

Massima n. 35998

E' astrattamente idoneo a ledere le attribuzioni costituzionali della Regione una ordinanza di ammissione di mezzi istruttori adottata dal giudice istruttore di un giudizio di responsabilità civile proposta per il risarcimento del danno derivato da dichiarazioni asseritamente insindacabili di un consigliere regionale, posto che non si tratta di un mero atto di impulso processuale, imposto dalla legge senza margini di discrezionalità in presenza di determinate condizioni, o comunque privo di ogni «contenuto decisorio», ma, al contrario, di un provvedimento con il quale il giudice si è pronunciato - con valutazione discrezionale e sia pure in funzione preparatoria della pronuncia volta a definire il giudizio - sulle istanze istruttorie delle parti.

Massima n. 35999

Non spettava allo Stato, e, per esso, al Tribunale di Venezia, adottare l'ordinanza impugnata, limitatamente alle domande proposte nei confronti dei consiglieri Atalmi e Bottacin, stante la sostanziale corrispondenza contenutistica delle dichiarazioni contestate rispetto ad atti tipici della funzione consiliare e stante il legame di ordine temporale, idoneo ad imprimere alle dichiarazioni esterne una connotazione divulgativa dell'attività istituzionale (sentenze n. 221 del 2006, n. 276 e n. 76 del 2001). Deve conseguentemente essere annullata, in parte qua, l'ordinanza istruttoria 19 maggio 2011 del Tribunale di Venezia nel giudizio civile R.G. n. 1475/2010.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara che non spettava allo Stato e, per esso, al Tribunale di Venezia emettere, nell'ambito del giudizio civile R.G. n. 1475/2010, l'ordinanza indicata in epigrafe con riferimento alle domande proposte dalla Sigma Informatica s.p.a. nei confronti dei consiglieri regionali Nicola Atalmi e Diego Bottacin, e, di conseguenza, annulla per tale parte l'ordinanza stessa.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 2011.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Giuseppe FRIGO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 dicembre 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

Testo integrale

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