Corte costituzionale

Sentenza n. 321/2011

Corte cost., sent. 25 novembre 2011, n. 321

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
321/2011
Data di deposito
25 novembre 2011
Data di decisione
21 novembre 2011
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gaetano Silvestri
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:321

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, legge della Regione Puglia n. 27 del 6 settembre 1999
  • art. 11, legge della Regione Puglia n. 27 del 6 settembre 1999
  • art. 13, legge della Regione Puglia n. 27 del 6 settembre 1999
  • art. 14, comma 1, legge della Regione Puglia n. 4 del 25 febbraio 2010

Parametri

Massime

Massima n. 35969

Posto il giudizio principale ha per oggetto l'annullamento di un provvedimento amministrativo, la cui legittimità non può che essere accertata in riferimento alla normativa all'epoca vigente, non è implausibile la motivazione sulla perdurante rilevanza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, 11 e 13 della legge della Regione Puglia 6 settembre 1999, n. 27, nel testo antecedente alle modifiche loro apportate con l'art. 14, comma 1, della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4.

Massima n. 35970

Deve essere dichiarata, in riferimento all'art. 3 Cost., la illegittimità costituzionale degli artt. 5, 11 e 13 della legge della Regione Puglia 6 settembre 1999, n. 27, nel testo antecedente alle modifiche apportate con l'art. 14, comma 1, della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4, laddove riservano la direzione dei SerT (Servizi per le Tossicodipendenze) al solo personale medico, con esclusione di quello appartenente al profilo professionale di psicologo, e ciò sia a regime (commi 5 e 11), sia nella fase di prima applicazione (art. 13), per l'intrinseca irragionevolezza, che si traduce nella discriminazione della categoria degli psicologi, di una isolata normativa, la quale, ponendosi in contraddizione con la ratio dell'intera disciplina, statale e regionale, sulla formazione delle piante organiche dei SerT, restringe ai soli medici la possibilità di accedere alle selezioni per il conferimento di funzioni apicali. Non si ravvisa, infatti, alcun motivo per cui il profilo professionale del medico sarebbe più adatto di quello dello psicologo per dirigere una struttura basata sulla convergenza delle due diverse professionalità - senza che sia possibile trarre argomenti, dal quadro normativo statale e regionale, in favore della prevalenza dell'una sull'altra - ai fini del pieno recupero delle persone tossicodipendenti. Rimane assorbita la censura formulata dal giudice rimettente in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l ), Cost

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 5, 11 e 13 della legge della Regione Puglia 6 settembre 1999, n. 27 (Istituzione e disciplina del dipartimento delle dipendenze patologiche delle aziende U.S.L.), nel testo antecedente alle modifiche apportate con l'art. 14, comma 1, della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e di servizi sociali), nella parte in cui riservano la direzione dei SerT (Servizi per le Tossicodipendenze) al solo personale sanitario appartenente al profilo professionale medico.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 2011.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 25 novembre 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

Testo integrale

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