Corte costituzionale
Sentenza n. 321/2011
Corte cost., sent. 25 novembre 2011, n. 321
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 321/2011
- Data di deposito
- 25 novembre 2011
- Data di decisione
- 21 novembre 2011
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gaetano Silvestri
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:321
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, legge della Regione Puglia n. 27 del 6 settembre 1999
- art. 11, legge della Regione Puglia n. 27 del 6 settembre 1999
- art. 13, legge della Regione Puglia n. 27 del 6 settembre 1999
- art. 14, comma 1, legge della Regione Puglia n. 4 del 25 febbraio 2010
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
- art. 2, comma 1, legge n. 45 del 18 febbraio 1999
- decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 9 ottobre 1990
- art. 6, comma 3, decreto ministeriale n. 444 del 30 settembre 1990
Massime
Massima n. 35969
Posto il giudizio principale ha per oggetto l'annullamento di un provvedimento amministrativo, la cui legittimità non può che essere accertata in riferimento alla normativa all'epoca vigente, non è implausibile la motivazione sulla perdurante rilevanza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, 11 e 13 della legge della Regione Puglia 6 settembre 1999, n. 27, nel testo antecedente alle modifiche loro apportate con l'art. 14, comma 1, della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4.
Massima n. 35970
Deve essere dichiarata, in riferimento all'art. 3 Cost., la illegittimità costituzionale degli artt. 5, 11 e 13 della legge della Regione Puglia 6 settembre 1999, n. 27, nel testo antecedente alle modifiche apportate con l'art. 14, comma 1, della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4, laddove riservano la direzione dei SerT (Servizi per le Tossicodipendenze) al solo personale medico, con esclusione di quello appartenente al profilo professionale di psicologo, e ciò sia a regime (commi 5 e 11), sia nella fase di prima applicazione (art. 13), per l'intrinseca irragionevolezza, che si traduce nella discriminazione della categoria degli psicologi, di una isolata normativa, la quale, ponendosi in contraddizione con la ratio dell'intera disciplina, statale e regionale, sulla formazione delle piante organiche dei SerT, restringe ai soli medici la possibilità di accedere alle selezioni per il conferimento di funzioni apicali. Non si ravvisa, infatti, alcun motivo per cui il profilo professionale del medico sarebbe più adatto di quello dello psicologo per dirigere una struttura basata sulla convergenza delle due diverse professionalità - senza che sia possibile trarre argomenti, dal quadro normativo statale e regionale, in favore della prevalenza dell'una sull'altra - ai fini del pieno recupero delle persone tossicodipendenti. Rimane assorbita la censura formulata dal giudice rimettente in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l ), Cost
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 5, 11 e 13 della legge della Regione Puglia 6 settembre 1999, n. 27 (Istituzione e disciplina del dipartimento delle dipendenze patologiche delle aziende U.S.L.), nel testo antecedente alle modifiche apportate con l'art. 14, comma 1, della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e di servizi sociali), nella parte in cui riservano la direzione dei SerT (Servizi per le Tossicodipendenze) al solo personale sanitario appartenente al profilo professionale medico.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 2011.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 25 novembre 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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