Corte costituzionale
Sentenza n. 299/2011
Corte cost., sent. 10 novembre 2011, n. 299
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 299/2011
- Data di deposito
- 10 novembre 2011
- Data di decisione
- 9 novembre 2011
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giuseppe Frigo
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:299
Norme oggetto del giudizio
- art. 16, comma 2, legge della Regione Marche n. 20 del 28 dicembre 2010
Parametri
Massime
Massima n. 35917
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 97 Cost., l'art. 16, comma 2, della legge della Regione Marche 28 dicembre 2010, n. 20, il quale prevede l'inquadramento nel ruolo regionale del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dell'Associazione Mediateca delle Marche che svolge attività di catalogazione, di editoria e di Marche Film Commission, previo espletamento di concorso riservato nella posizione contrattuale corrispondente a quella ricoperta. La natura delle esperienze pregresse maturate dal personale a cui favore è stabilita dalla norma de qua la riserva integrale risulta inidonea a giustificare, in chiave di buon andamento della pubblica amministrazione, la preclusione dell'accesso agli altri aspiranti ai ruoli regionali, in deroga al principio della natura comparativa ed aperta del concorso pubblico. Le attività di catalogazione, di editoria e di cosiddetta «Marche Film Commission» (attinenti alla creazione delle condizioni per attrarre set di produzioni cinetelevisive e pubblicitarie ed alla ricerca di ambientazioni adatte alle esigenze scenografiche) non appaiono, infatti, connotate, per loro natura, da specificità ed originalità tali da escludere che esse possano essere espletate ricorrendo a personale esterno che abbia eventualmente maturato analoghe esperienze. Di conseguenza, le esigenze di consolidare le professionalità acquisite non possono dirsi strettamente funzionali a quelle di buon andamento dell'amministrazione. (Resta assorbita l'ulteriore censura di violazione dell'art. 3 Cost.). Sulla «natura comparativa ed aperta della procedura, quale elemento essenziale del concorso pubblico», v., tra le ultime, la citata sentenza n. 7/2011. Sui limiti alla facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico, che possono essere «considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle», v., ex plurimis , le citate sentenze n. 52/2011 e n. 195/2010. Nel senso che il principio del pubblico concorso «non tollera, salvo circostanze del tutto eccezionali, la riserva integrale dei posti disponibili in favore di personale interno», v. le citate sentenze n. 267/2010 e n. 100/2010.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 2, della legge della Regione Marche 28 dicembre 2010, n. 20, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011/2013 della Regione (legge finanziaria 2011)».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 novembre 2011.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 10 novembre 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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