Corte costituzionale
Sentenza n. 283/2011
Corte cost., sent. 28 ottobre 2011, n. 283
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 283/2011
- Data di deposito
- 28 ottobre 2011
- Data di decisione
- 17 ottobre 2011
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:283
Norme oggetto del giudizio
- art. 72, comma 1, ultimo periodo, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
- legge n. 133 del 6 agosto 2008
Parametri
Massime
Massima n. 35889
E' inammissibile la censura sollevata dalla parte privata, con riguardo al parametro costituzionale di cui all'art. 2 Cost., non indicato dal giudice rimettente. Infatti, come costantemente chiarito, l'oggetto del giudizio di costituzionalità in via incidentale è limitato alle norme ed ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione, non potendo essere presi in considerazione, oltre i limiti in queste fissati, ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia che siano stati eccepiti ma non fatti propri dal giudice a quo, sia che, come nel caso di specie, siano diretti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze. In senso analogo, v. citate sentenze n. 42 del 2011 e n. 50 del 2010.
Massima n. 35890
E' infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 72, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nella parte in cui esclude dalla possibilità di richiedere l'esonero anticipato dal servizio il personale scolastico, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. Quanto all'art. 3 Cost. infatti non sono confrontabili la posizione dei dipendenti pubblici appartenenti agli altri comparti di contrattazione collettiva e quella dei dipendenti della scuola, dal momento che gli interventi normativi che riguardano l'ingresso e la cessazione dal servizio di questi ultimi devono tenere necessariamente conto di esigenze e ragioni organizzative differenziate, che rendono giustificabile la diversità di discipline normative per quanto attiene alla previsione dell'esonero anticipato; quanto invece all'art. 97 Cost. la disposizione di esclusione del personale scolastico dall'area di operatività dell'art. 72 del decreto-legge in questione si presenta in sintonia con il disegno del legislatore, che pur essendo volto a realizzare una riduzione del numero dei dipendenti pubblici, e quindi anche del personale scolastico, per quanto concerne quest'ultima categoria, tiene conto tuttavia della necessità di effettuare una razionale revisione delle dotazioni organiche attraverso il riassetto ordinamentale di cui all'art. 64 del medesimo decreto-legge: quest'ultima disposizione, perseguendo l'obiettivo di «una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente», delinea una serie di interventi e di misure che sono dirette alla riorganizzazione del comparto scolastico, e, in particolare, ad «incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente» entro l'anno scolastico 2010/2011.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 72, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nella parte in cui esclude dalla possibilità di richiedere l'esonero anticipato dal servizio il personale scolastico, sollevata - in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione - dal Tribunale di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 ottobre 2011.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente e Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 ottobre 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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