Corte costituzionale

Sentenza n. 280/2011

Corte cost., sent. 28 ottobre 2011, n. 280

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
280/2011
Data di deposito
28 ottobre 2011
Data di decisione
17 ottobre 2011
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Gallo
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:280

Norme oggetto del giudizio

  • art. 16, legge della Regione Piemonte n. 18 del 2 maggio 1986

Parametri

Massime

Massima n. 35883

Deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione prospettata dalla difesa regionale sull'assunto di una insufficiente motivazione sulla la rilevanza della questione, posto che la Corte di cassazione rimettente ha correttamente adempiuto al proprio onere, affermando: a) di dovere applicare la disposizione denunciata; b) che dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale di tale disposizione deriverebbero sia l'illegittimità della deliberazione comunale con la quale - ai sensi del denunciato art. 16 della legge reg. n. 18 del 1986 - è stato determinato il contributo dovuto dal gestore dell'impianto al Comune sia, conseguentemente, l'accoglimento del ricorso per cassazione proposto dal medesimo gestore, il quale vuole ottenere l'accertamento della non debenza del contributo.

Massima n. 35884

Deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione prospettata dalla difesa regionale sull'assunto che il giudice remittente avrebbe omesso di ricercare un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata, tale da qualificare il contributo come mero corrispettivo di una controprestazione e superare, così, il prospettato dubbio di illegittimità costituzionale, posto che la Corte di cassazione rimettente ha dettagliatamente motivato in ordine alle ragioni che impongono di ritenere che il contributo ha natura non di corrispettivo, ma di tributo ed ha, pertanto, dato conto dell'impossibilità, a suo avviso, di pervenire ad una interpretazione conforme a Costituzione.

Massima n. 35885

Deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione prospettata dalla difesa regionale sull'assunto del «carattere alternativo e ancipite» della formulazione della questione, posto che il giudice rimettente non prospetta una pluralità di interpretazioni della disposizione denunciata, evitando poi di scegliere ed indicare quella che ritiene di dover utilizzare nel giudizio principale, ma pone le due suddette qualificazioni del contributo in rapporto di subordinazione logica, nel senso che il contributo viene qualificato come tributo e solo in via subordinata come prestazione patrimoniale imposta di natura non tributaria e sviluppa ragioni di illegittimità costituzionale della previsione tanto in relazione alla interpretazione individuate in via principale quanto in relazione a quella individuate in via subordinata.

Massima n. 35886

E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 119 Cost., dall'art. 16 della legge della Regione Piemonte 2 maggio 1986, n. 18, concernente il contributo, avente natura tributaria, posto a carico dei soggetti gestori di impianti di innocuizzazione e di eliminazione e di discariche di rifiuti urbani, assimilabili agli urbani, nonché a carico dei soggetti gestori di impianti di stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi per conto terzi ed a favore dei Comuni dove si svolgono tali attività. Infatti, posto che l'art. 119 Cost. (nel testo anteriore alla legge costituzionale n. 3 del 2001, applicabile nella specie ratione temporis ) deve essere interpretato nel senso che che la potestà legislativa tributaria regionale non può essere legittimamente esercitata in mancanza di una previa disposizione di legge statale che definisca, quanto meno, gli elementi essenziali del tributo, non è rinvenibile alcuna disposizione di legge statale che abbia attribuito alla regione Pienmonte la suddetta potestà normativa di attuazione con riferimento al denunciato prelievo tributario. (E' assorbito l'esame delle ulteriori censure). - Con riferimento all'interpretazione dell'originario testo dell'art. 119 Cost. sui limiti all'esercizio della potestà legislativa tributaria delle Regioni, vedi le citate sentenze nn.355/1998, 295/1993, 294/1990, 214/1987, 204/1987, 272/1986 e 271/1986.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16 della legge della Regione Piemonte 2 maggio 1986, n. 18 (Prime norme per la disciplina dello smaltimento dei rifiuti, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915).

Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 ottobre 2011.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 ottobre 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

Testo integrale

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