Corte costituzionale
Sentenza n. 275/2011
Corte cost., sent. 21 ottobre 2011, n. 275
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 275/2011
- Data di deposito
- 21 ottobre 2011
- Data di decisione
- 17 ottobre 2011
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Gaetano Silvestri
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:275
Parametri
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 117, comma 5, Costituzione
- art. 117, comma 6, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- art. 8, n. 1, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 2, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 3, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 4, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 5, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 6, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 7, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 8, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 11, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 14, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 17, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 18, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 21, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 22, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 24, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, n. 8, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, n. 9, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 20 gennaio 1973
- decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 22 marzo 1974
- decreto del Presidente della Repubblica n. 690 del 1° novembre 1973
- decreto del Presidente della Repubblica n. 526 del 19 novembre 1987
- decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 26 marzo 1977
- decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
- art. 12, comma 10, decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003
- art. 19, decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003
- direttiva CE n. 77 del 27 settembre 2001
Massime
Massima n. 35871
Deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso prospettata dalla difesa statale sull'assunto che la partecipazione della Provincia autonoma di Trento alla Conferenza unificata che ha approvato il d.m. 10 settembre 2010 vincolerebbe la ricorrente all'esito maturato in quella sede, essendo ampiamente documentato, e non contestato, il dissenso della ricorrente all'approvazione del testo nella formulazione poi diventata definitiva, accompagnato dalla richiesta di introdurre emendamenti e dovendosi confermare sul punto la giurisprudenza costante di questa Corte, per la quale il dissenso manifestato anteriormente all'approvazione di normativa oggetto di concertazione implica la perdurante ammissibilità del ricorso per conflitto ad opera della parte dissenziente (ex plurimis, sentenze n. 507 del 2002 e n. 206 del 2001). Più in generale, va ribadito che nei giudizi per conflitto di attribuzione non trova applicazione l'istituto dell'acquiescenza, data l'indisponibilità delle competenze di cui si controverte in tali giudizi (ex plurimis, sentenze n. 95 del 2003, n. 511 del 2002, n. 389 e n. 163 del 1995, n. 191 del 1994; ordinanza n. 195 del 2004)
Massima n. 35872
Deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso prospettata dalla difesa statale sull'assunto della natura meramente attuativa del d.m. 10 settembre 2010 rispetto alla previsione contenuta nell'art. 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), giacché il d.m. impugnato non costituisce pedissequa attuazione della norma primaria ma, al contrario, si pone con essa in contrasto
Massima n. 35873
Non spetta allo Stato di vincolare le Province autonome di Trento e di Bolzano (paragrafo 1.2. del decreto 10 settembre 2010 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali) a porre limitazioni e divieti in atti di tipo programmatorio o pianificatorio per l'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili «esclusivamente nell'ambito e con le modalità di cui al paragrafo 17 e (paragrafo 17.1. del medesimo d.m. 10 settembre 2010) a procedere all'indicazione di aree e siti non idonei alla istallazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità di cui al presente punto e sulla base dei criteri di cui all'Allegato, stante la competenza esclusiva delle Province autonome in materia di paesaggio e non trova le disposizioni regolamentari impugnate giustificazione né nell'esigenza di mantenere integra la tutela ambientale, né nella necessità che la normativa legislativa e regolamentare provinciale si inserisca nell'ambito delle finalità stabilite nella disciplina europea e statale.
Massima n. 35874
E' stata dichiarata la spettanza allo Stato della potestà di emanare nei confronti delle Province autonome di Trento e di Bolzano il punto 17.2. del d.m. 10 settembre 2010, in quanto si tratta di una disposizione che ribadisce l'obbligo di tutti gli enti - comprese le Province autonome - di rispettare le quote minime di produzione di energia da fonti rinnovabili, stabilite dal piano nazionale di riparto, in attuazione della direttiva 27 settembre 2001, n. 2001/77/CE. Essa è priva pertanto di lesività delle competenze costituzionalmente garantite della Provincia autonoma di Trento.
Massima n. 35875
Dall'annullamento dei paragrafi 1.2. e 17.1. del d.m. 10 settembre del 2010 deriva l'automatica inapplicabilità dell'Allegato 3 del medesimo d.m. alla ricorrente Provincia autonoma di Trento, sicchè il ricorso, per questo aspetto diviene, di conseguenza, privo di fondamento.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che non spettava allo Stato imporre alle Province autonome di Trento e di Bolzano di conformarsi alle disposizioni di cui ai punti 1.2. e 17.1. del decreto 10 settembre 2010 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili);
annulla, per l'effetto, i punti 1.2. e 17.1. del suddetto d.m. 10 settembre 2010, limitatamente alle parole «e le Province autonome»;
dichiara che spettava allo Stato emanare nei confronti delle Province autonome di Trento e di Bolzano il punto 17.2. del suddetto d.m. 10 settembre 2010;
dichiara che spettava allo Stato emanare l'Allegato 3 del suddetto d.m. 10 settembre 2010, in quanto non applicabile alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 ottobre 2011.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 ottobre 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze