Corte costituzionale
Sentenza n. 261/2011
Corte cost., sent. 7 ottobre 2011, n. 261
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 261/2011
- Data di deposito
- 7 ottobre 2011
- Data di decisione
- 3 ottobre 2011
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gaetano Silvestri
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:261
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, legge della Regione Piemonte n. 51 del 2 dicembre 1992
- art. 6, comma 2, legge della Regione Piemonte n. 10 del 26 marzo 2009
Parametri
Massime
Massima n. 35845
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli articoli 3 e 117, terzo comma, della Costituzione - dell'art. 3 della legge della Regione Piemonte 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali), come modificato dall'art. 6, comma 1 ( rectius : comma 2), della legge della Regione Piemonte 26 marzo 2009, n. 10, recante «Modifiche alla legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo) e alla legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali)», nella parte in cui stabilisce - in violazione del disposto dell'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), secondo cui le Regioni non possono istituire nuovi Comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti - il solo divieto di istituire Comuni la cui popolazione consista in meno di cinquemila unità. L'individuazione di una potestà legislativa esclusiva dello Stato, derivante dall'art. 117, secondo comma, lettera p ), che risulterebbe "affievolita" in concorrente, per la contemporanea vigenza dell'art. 133, secondo comma, che attribuisce, senza porre limiti, la competenza legislativa, in materia di circoscrizioni comunali, alle Regioni, appare illogica e contraddittoria, con l'ulteriore conseguenza che appare incomprensibile come una diversità di disciplina - che deriva in modo naturale dalla ripartizione costituzionale della potestà legislativa tra Stato e Regioni - possa violare l'art. 3 Cost. Sulla inammissibilità delle questioni motivate in termini contraddittori, in senso conforme, vedi ordinanze n. 31 del 2010 e n. 127 del 2009.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Piemonte 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali), come modificato dall'art. 6, comma 2, della legge della Regione Piemonte 26 marzo 2009, n. 10, recante «Modifiche alla legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo) e alla legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di comuni, circoscrizioni provinciali)», sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 117, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 ottobre 2011.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 ottobre 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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