Corte costituzionale

Sentenza n. 236/2011

Corte cost., sent. 22 luglio 2011, n. 236

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
236/2011
Data di deposito
22 luglio 2011
Data di decisione
19 luglio 2011
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giorgio Lattanzi
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:236

Norme oggetto del giudizio

  • art. 10, comma 3, legge n. 251 del 5 dicembre 2005

Parametri

Massime

Massima n. 35790

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, dell'art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui esclude l'applicazione dei nuovi termini di prescrizione, se più brevi, ai processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione. L'ordinanza di rimessione presenta, infatti, carenze di descrizione della fattispecie concreta e di motivazione sulla rilevanza, omettendo di indicare il titolo del reato per cui si procede, la data della sua commissione e se l'appello fosse pendente al momento dell'entrata in vigore della legge n. 251 del 2005, e così impedendo la verifica in ordine alla rilevanza della questione. Inoltre, il giudice a quo non motiva sulle ragioni dell'asserita violazione del parametro evocato, limitandosi a richiamare, in termini puramente generici e apodittici, l'ordinanza con cui la Corte di cassazione ha sollevato un'analoga questione di legittimità costituzionale, senza indicare le ragioni per le quali ritiene di dover condividere le argomentazioni poste a fondamento della decisione richiamata: e, tuttavia, la carente motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione non può essere colmata dal rinvio al contenuto di altre ordinanze di rimessione, dello stesso o di diverso giudice, dovendo il rimettente rendere esplicite le ragioni per le quali ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione sollevata, mediante una motivazione autonoma e autosufficiente. - Sulla mancanza di indicazioni relative alle vicende oggetto dei giudizi a quibus e, quindi, sulla loro effettiva riconducibilità al paradigma normativo considerato, atta a permettere la verifica dell'asserita rilevanza delle questioni, v., ex multis , le citate: sentenza n. 72 del 2008; ordinanza n. 64 del 2011. - Sull'obbligo del rimettente di fornire una motivazione autonoma e autosufficiente sulla non manifesta infondatezza della questione, non fungibile con una motivazione de relato , v. ex multis , le citate sentenze n. 103 del 2007 e n. 266 del 2006, nonché le ordinanze n. 321 del 2010 e n. 75 del 2007.

Massima n. 35791

- E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 111 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 (CEDU), come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, dell'art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui esclude l'applicazione dei nuovi termini di prescrizione, se più brevi, ai processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione. La questione di legittimità costituzionale è infatti in parte irrilevante in quanto, con riferimento a talune imputazioni del giudizio a quo , anche nel caso di declaratoria di illegittimità della norma censurata, l'applicazione della lex mitior non comporterebbe una pronuncia di estinzione del reato, non essendo ancora maturato - per affermazione dello stesso rimettente - il più breve termine di prescrizione introdotto dalla legge n. 251 del 2005, atteso che tali reati sarebbero semplicemente prossimi all'estinzione per prescrizione. Inoltre, con riferimento alle altre imputazioni - per le quali, secondo il giudice a quo , applicando la legge penale più favorevole, sarebbe maturato il termine di prescrizione - l'ordinanza di rimessione non descrive compiutamente le fattispecie oggetto del giudizio, omettendo ogni indicazione sul titolo e sulla natura degli «altri reati» per cui si procede, con conseguente impossibilità di verificare la rilevanza della questione.

Massima n. 35792

L'art. 117, primo comma, Cost., ed in particolare l'espressione "obblighi internazionali" in esso contenuta, si riferisce alle norme internazionali convenzionali anche diverse da quelle comprese nella previsione degli artt. 10 e 11 Cost. Così interpretato, l'art. 117, primo comma, Cost., ha colmato la lacuna prima esistente rispetto alle norme che a livello costituzionale garantiscono l'osservanza degli obblighi internazionali pattizi, con la conseguenza che il contrasto di una norma nazionale con una norma convenzionale, in particolare della CEDU, si traduce in una violazione dell'art. 117, primo comma, Cost. Nel caso in cui si profili tale contrasto, quindi, il giudice nazionale comune deve preventivamente verificare la praticabilità di un'interpretazione della prima conforme alla norma convenzionale, ricorrendo a tutti i normali strumenti di ermeneutica giuridica. Se questa verifica dà esito negativo e il contrasto non può essere risolto in via interpretativa, il giudice nazionale, non potendo disapplicare la norma interna né farne applicazione - avendola ritenuta in contrasto con la CEDU, e pertanto con la Costituzione - deve denunciare la rilevata incompatibilità proponendo una questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., ovvero all'art. 10, primo comma, Cost., ove si tratti di una norma convenzionale ricognitiva di una norma del diritto internazionale generalmente riconosciuta. Sollevata la questione di legittimità costituzionale, spetta alla Corte costituzionale - dopo aver accertato che il denunciato contrasto tra norma interna e norma della CEDU sussiste e non può essere risolto in via interpretativa - verificare se la norma della Convenzione, norma che si colloca pur sempre ad un livello sub-costituzionale, si ponga eventualmente in conflitto con altre norme della Costituzione, poiché in questa, seppur eccezionale, ipotesi, deve essere esclusa l'idoneità della norma convenzionale a integrare il parametro costituzionale considerato. Inoltre, non è in potere della Corte costituzionale sindacare l'interpretazione della Convenzione fornita dalla Corte di Strasburgo e sostituire la propria interpretazione di una disposizione della CEDU a quella della Corte di Strasburgo, con la conseguenza che le norme della CEDU devono quindi essere applicate nel significato loro attribuito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo: e tuttavia, la Corte costituzionale può valutare come ed in qual misura il prodotto dell'interpretazione della Corte europea si inserisca nell'ordinamento costituzionale italiano. Invero, la norma CEDU, nel momento in cui va ad integrare il primo comma dell'art. 117 Cost., da questo ripete il suo rango nel sistema delle fonti, con tutto ciò che segue, in termini di interpretazione e bilanciamento, che sono le ordinarie operazioni cui la Corte costituzionale è chiamata in tutti i giudizi di sua competenza. Ad essa compete, insomma, di apprezzare la giurisprudenza europea consolidatasi sulla norma conferente, in modo da rispettarne la sostanza, ma con un margine di apprezzamento e di adeguamento che le consenta di tener conto delle peculiarità dell'ordinamento giuridico in cui la norma convenzionale è destinata a inserirsi. - Sul significato dell'espressione "obblighi internazionali" contenuta nell'art. 117, primo comma, Cost. e sugli effetti determinati dal contrasto di una norma nazionale con una norma convenzionale, in particolare della CEDU (violazione dell'art. 117, primo comma, Cost.) v. le menzionate sentenze n. 113 e n. 1 del 2011; n. 196, n. 187 e n. 138 del 2010; n. 317 e n. 311 del 2009; n. 39 del 2008; n. 348 e n. 349 del 2007; sulla perdurante validità di questa ricostruzione dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, v. la citata sentenza n. 80 del 2011. - Sull'obbligo del giudice comune nazionale - nel caso in cui si profili il contrasto di una norma nazionale con una norma convenzionale, in particolare della CEDU - di adottare un'interpretazione della prima conforme alla norma convenzionale e, nel caso di mancata soluzione del contrasto, di sollevare questione di legittimità costituzionale, v. le menzionate sentenze n. 113 del 2011; n. 93 del 2010; n. 311 e n. 239 del 2009. - Sulla inidoneità della norma convenzionale eventualmente contrastante con norma della Costituzione ad integrare il parametro di cui all'art. 117, primo comma, Cost., v. le menzionate sentenze n. 113 del 2011, n. 93 del 2010, n. 311 del 2009, n. 349 e n. 348 del 2007. - Sul principio secondo cui le norme della CEDU devono essere applicate nel significato loro attribuito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, v. le menzionate sentenze n. 113 e n. 1 del 2011; n. 93 del 2010; n. 311 e n. 239 del 2009; n. 39 del 2008; n. 349 e n. 348 del 2007. - Sul margine di apprezzamento della Corte costituzionale rispetto all'ermeneutica della norma CEDU operata dalla Corte europea, v. le menzionate sentenze n. 317 e 311 del 2009.

Massima n. 35793

E' infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione e all'art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dell'art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui esclude l'applicazione dei nuovi termini di prescrizione, se più brevi, ai processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione. La Corte europea dei diritti dell'uomo, ritenendo che il principio di retroattività della lex mitior sia un corollario di quello di legalità, consacrato dall'art. 7 della CEDU, ha fissato dei limiti al suo ambito di applicazione, desumendoli dalla stessa norma convenzionale. In conseguenza, essa ha affermato che il principio in questione, come in generale «le norme in materia di retroattività contenute nell'art. 7 della Convenzione», concerne le sole disposizioni che definiscono i reati e le pene che li reprimono. Pertanto, il principio riconosciuto dalla CEDU, non coincide con quello che, nel nostro ordinamento, è regolato dall'art. 2, quarto comma, cod. pen. Quest'ultimo infatti riguarda ogni disposizione penale successiva alla commissione del fatto, che apporti modifiche in melius di qualunque genere alla disciplina di una fattispecie criminosa, incidendo sul complessivo trattamento riservato al reo, mentre il primo ha una portata più circoscritta, concernendo le sole norme che prevedono i reati e le relative sanzioni. La diversa, e più ristretta, portata del principio convenzionale - confermata dal riferimento che la giurisprudenza europea fa alle fonti internazionali e comunitarie (art. 15 del Patto internazionale sui diritti civili e politici ed art. 49 della Carta di Nizza) e alle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea - implica dunque che il principio di retroattività della lex mitior riconosciuto dalla Corte di Strasburgo riguardi esclusivamente la fattispecie incriminatrice e la pena, mentre sono estranee all'ambito di operatività di tale principio, così delineato, le ipotesi in cui non si verifica un mutamento, favorevole al reo, nella valutazione sociale del fatto, che porti a ritenerlo penalmente lecito o comunque di minore gravità. Esso non può pertanto riguardare le norme sopravvenute che modificano, in senso favorevole al reo, la disciplina della prescrizione, con la riduzione del tempo occorrente perché si produca l'effetto estintivo del reato: in conseguenza, la norma censurata, nella parte in cui esclude l'applicazione dei nuovi termini di prescrizione, se più brevi, nei processi pendenti in appello o avanti alla Corte di cassazione, non si pone in contrasto con l'art. 7 della CEDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo, e quindi non viola l'art. 117, primo comma, Cost.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), sollevate, in riferimento agli artt. 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, dalla Corte di appello di Venezia e dalla Corte di appello di Bari con le ordinanze indicate in epigrafe;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005, sollevata, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., dalla Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 luglio 2011.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Giorgio LATTANZI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

Testo integrale

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