Corte costituzionale

Sentenza n. 234/2011

Corte cost., sent. 22 luglio 2011, n. 234

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
234/2011
Data di deposito
22 luglio 2011
Data di decisione
19 luglio 2011
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mazzella
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:234

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, comma 7, decreto-legge n. 148 del 20 maggio 1993
  • legge n. 236 del 19 luglio 1993
  • art. 1, legge n. 236 del 19 luglio 1993

Parametri

Massime

Massima n. 35782

E' inammissibile, in riferimento al parametro di cui all'art. 38 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché dell'art. 1 della stessa legge n. 236 del 1993, nella parte in cui non prevedono che i lavoratori che fruiscono di assegno o pensione di invalidità, nel caso si trovino ad avere diritto ai trattamenti di disoccupazione, possono optare tra tali trattamenti e quelli di invalidità, limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato. In riferimento a tale parametro, infatti, l'ordinanza di rimessione è motivata esclusivamente per relationem , attraverso il richiamo alla sentenza n. 218 del 1995 di questa Corte. Sulla motivazione per relationem v., da ultimo, le sentenze n. 143 del 2010 e n. 42 del 2011.

Massima n. 35783

In riferimento alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché dell'art. 1 della stessa legge n. 236 del 1993 - sollevata nella parte in cui non prevedono che i lavoratori che fruiscono di assegno o pensione di invalidità, nel caso si trovino ad avere diritto ai trattamenti di disoccupazione, possono optare tra tali trattamenti e quelli di invalidità, limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato - è infondata l'eccezione preliminare di inammissibilità, prospettata in riferimento alla censura di cui all'art. 3 Cost., per il fatto che l'ordinanza di rimessione sarebbe motivata per relationem . Tale ordinanza, infatti, pur facendo richiamo alla sentenza n. 218 del 1995 di questa Corte, individua in modo autonomo il vulnus costituzionale denunciato con riferimento al principio di uguaglianza, con una motivazione che, ancorché sintetica, deve ritenersi idonea a circoscrivere in modo adeguato ed autosufficiente l'oggetto dello scrutinio di costituzionalità demandato a questa Corte. Sulla motivazione per relationem v., da ultimo, le sentenze n. 143 del 2010 e n. 42 del 2011.

Massima n. 35784

In riferimento alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché dell'art. 1 della stessa legge n. 236 del 1993 - sollevata nella parte in cui non prevedono che i lavoratori che fruiscono di assegno o pensione di invalidità, nel caso si trovino ad avere diritto ai trattamenti di disoccupazione, possono optare tra tali trattamenti e quelli di invalidità, limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato - è infondata l'eccezione preliminare di inammissibilità prospettata in relazione al carattere non "a rime obbligate" dell'intervento richiesto; ciò in quanto quest'ultimo costituisce l'unico modo possibile per ovviare alla denunciata disparità di trattamento.

Massima n. 35785

Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché l'art. 1 della stessa legge n. 236 del 1993, nella parte in cui dette norme non prevedono, per i lavoratori che fruiscono di assegno o pensione di invalidità, nel caso si trovino ad avere diritto ai trattamenti di disoccupazione, il diritto di optare tra tali trattamenti e quelli di invalidità, limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato. Tali norme, infatti, determinano un'oggettiva disparità di trattamento tra il lavoratore inabile, titolare di un assegno o di una pensione di invalidità, che, al momento del licenziamento, abbia diritto al trattamento di mobilità, e quello che abbia invece diritto al solo trattamento ordinario di disoccupazione: nel primo caso il lavoratore, pur non potendo percepire entrambi gli assegni (di invalidità e di mobilità), ha la facoltà di scegliere tra le due prestazioni, a seconda di quale dei due trattamenti sia, in concreto, più conveniente, mentre nel secondo caso non ha tale possibilità di scelta e si trova obbligato a beneficiare di quello connesso al suo stato di invalidità. Le norme censurate, inoltre, discriminano i lavoratori disoccupati invalidi, non aventi diritto alla mobilità, anche rispetto agli altri lavoratori disoccupati pienamente validi: i primi, infatti, percepiscono la sola indennità di invalidità (che potrebbe, peraltro, essere solo parziale), mentre i secondi, a partire dal momento del licenziamento, godono del più vantaggioso trattamento, ordinario o speciale, di disoccupazione. In argomento v. le sentenze n. 218 del 1995 e n. 184 del 2000.

Per questi motivi

per questi motivi

la corte costituzionale

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché dell'articolo 1 della stessa legge n. 236 del 1993, che ha fatti salvi gli effetti prodotti da analoghe disposizioni di decreti-legge non convertiti (decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57, decreto-legge 5 gennaio 1993, n. 1, decreto-legge 5 dicembre 1992, n. 472, decreto-legge 1° febbraio 1993, n. 26, decreto-legge 8 ottobre 1992, n. 398, decreto-legge 11 dicembre 1992, n. 478 e decreto-legge 12 febbraio 1993, n. 31), nella parte in cui dette norme non prevedono, per i lavoratori che fruiscono di assegno o pensione di invalidità, nel caso si trovino ad avere diritto ai trattamenti di disoccupazione, il diritto di optare tra tali trattamenti e quelli di invalidità, limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 luglio 2011.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

Testo integrale

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