Corte costituzionale

Sentenza n. 232/2011

Corte cost., sent. 22 luglio 2011, n. 232

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
232/2011
Data di deposito
22 luglio 2011
Data di decisione
19 luglio 2011
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Paolo Grossi
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:232

Norme oggetto del giudizio

  • art. 43, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
  • legge n. 122 del 30 luglio 2010

Parametri

Massime

Massima n. 35778

È stata riservata a separate pronunce la decisione delle questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione Puglia, concernenti numerose disposizioni del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, ad eccezione di quella relativa all'art. 43 della predetta legge, riguardante l'istituzione, «nel Meridione d'Italia», di «zone a burocrazia zero», di cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale.

Massima n. 35779

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 43, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, censurato dalla Regione Puglia, va disattesa l'eccezione sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri in ordine alla tardività della impugnazione, siccome proposta solo dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge nei confronti di una disposizione non modificata da quest'ultima. Infatti, per costante giurisprudenza costituzionale, é tempestiva l'impugnazione dei decreti-legge successivamente alla loro conversione in legge, la quale rende permanente e definitiva la normativa solo provvisoriamente da questi dettata.

Massima n. 35780

Deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 43 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 art. 43, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede l'istituzione «nel Meridione d'Italia» di «zone a burocrazia zero» e dispone che, in tali zone, «nei riguardi delle nuove iniziative produttive i provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi di qualsiasi natura ed oggetto avviati su istanza di parte, fatta eccezione per quelli di natura tributaria, di pubblica sicurezza e di incolumità pubblica, sono adottati in via esclusiva da un Commissario di Governo». Posto che la previsione possiede un campo di applicazione generalizzato (riferito a tutti i procedimenti amministrativi in tema di nuove iniziative produttive) e quindi idoneo a coinvolgere anche procedimenti destinati ad esplicarsi entro ambiti di competenza regionale concorrente o residuale, essa appare in contrato con gli agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost., in ragione della assenza nel contesto dispositivo di una qualsiasi esplicitazione, sia dell'esigenza di assicurare l'esercizio unitario perseguito attraverso tali funzioni, sia della congruità, in termini di proporzionalità e ragionevolezza, di detta avocazione rispetto al fine voluto ed ai mezzi predisposti per raggiungerlo, sia della impossibilità che le funzioni amministrative de quibus possano essere adeguatamente svolte agli ordinari livelli inferiori. Resta, di conseguenza, assorbita l'ulteriore censura formulata in via subordinata dalla ricorrente avverso il comma 2 del menzionato art. 43 - per violazione degli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, primo comma, Cost. - in ragione della dedotta mancata previsione dell'ulteriore presupposto del coinvolgimento della Regione territorialmente interessata.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione Puglia con il ricorso iscritto al n. 107 del registro ricorsi 2010 indicato in epigrafe,

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), come convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nella parte in cui è destinata ad applicarsi anche ai procedimenti amministrativi che si svolgono entro l'ambito delle materie di competenza regionale concorrente e residuale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 luglio 2011.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Paolo GROSSI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

Testo integrale

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