Corte costituzionale
Sentenza n. 23/2011
Corte cost., sent. 25 gennaio 2011, n. 23
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 23/2011
- Data di deposito
- 25 gennaio 2011
- Data di decisione
- 13 gennaio 2011
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Sabino Cassese
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:23
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 2, legge n. 51 del 7 aprile 2010
- art. 1, comma 5, legge n. 51 del 7 aprile 2010
- art. 1, comma 6, legge n. 51 del 7 aprile 2010
- art. 2, legge n. 51 del 7 aprile 2010
- art. 1, comma 1, legge n. 51 del 7 aprile 2010
- art. 1, comma 3, legge n. 51 del 7 aprile 2010
- art. 1, comma 4, legge n. 51 del 7 aprile 2010
Parametri
Massime
Massima n. 35258
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in relazione agli artt. 3 e 138 Cost., dell'art. 1, comma 2, della legge 7 aprile 2010, n. 51 (Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza). Tali questioni, infatti, non assumono rilevanza nei giudizi a quibus , nei quali la disposizione censurata non può trovare applicazione, in quanto riferita esclusivamente ai ministri e non al Presidente del Consiglio dei ministri, cioè alla carica di cui è titolare l'imputato nei giudizi principali.
Massima n. 35259
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in relazione agli artt. 3 e 138 Cost., degli artt. 1, commi 5 e 6, e 2 della legge 7 aprile 2010, n. 51 (Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza). Le norme denunciate, invero, non risultano in alcun modo investite dalle censure svolte nelle motivazioni delle ordinanze di rimessione.
Massima n. 35260
Sono infondate le eccezioni dell'Avvocatura generale dello Stato e della difesa della parte privata con le quali si deduce l'inammissibilità - per la insufficiente e lacunosa descrizione, compiuta dai giudici a quibus , delle fattispecie sottoposte al loro esame - delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 3 e 4, della legge 7 aprile 2010, n. 51 (Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza), sollevate in relazione agli artt. 3 e 138 Cost. Le denunciate carenze - attinenti, in tesi, alla mancata indicazione del tipo di reati cui si riferisce l'imputazione, del luogo e data di commissione degli stessi, delle eventuali ipotesi di concorso con altre persone, della condizione soggettiva che legittima l'applicazione della norma censurata e dello stato in cui si trova il processo che si sta celebrando dinanzi ai giudici a quibus - sono infatti insussistenti. Delle tre ordinanze di rimessione, una contiene tutte le informazioni di cui si lamenta la mancanza; mentre le altre due indicano quale sia la condizione soggettiva che legittima l'applicazione della disciplina censurata (cioè la carica di Presidente del Consiglio dei ministri rivestita dall'imputato) e chiariscono che la richiesta di rinvio si riferisce ad una «udienza» disposta nel corso di un processo penale. Infine, l'indicazione del tipo, luogo e data di commissione dei reati contestati non costituisce un elemento necessario per la valutazione della rilevanza della questione sollevata, atteso che la disciplina censurata dispone la propria applicabilità a tutti i processi penali, anche in corso, senza distinguere in base alle caratteristiche del reato commesso, salvo il caso, pacificamente escluso dai rimettenti e dalla stessa parte privata, di applicazione dell'art. 96 Cost.
Massima n. 35261
E' infondata l'eccezione con la quale l'Avvocatura generale dello Stato deduce l'inammissibilità, per difetto di rilevanza, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 3 e 4, della legge 7 aprile 2010, n. 51 (Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza), sollevate in relazione agli artt. 3 e 138 Cost. L'assunto della difesa dello Stato - secondo cui i giudici rimettenti avrebbero dovuto preliminarmente valutare la richiesta di rinvio dell'udienza ai sensi della norma generale di cui all'art. 420- ter cod. proc. pen. e, solo in caso di ritenuta inapplicabilità di tale disposizione, verificare l'applicabilità della norma speciale censurata, con conseguente irrilevanza della questione - omette di considerare che il giudice non avrebbe potuto, applicando soltanto l'art. 420- ter cod. proc. pen., ignorare la disciplina censurata, che regola la fattispecie sottoposta al suo esame. Infatti, alla luce dell'ordinario regime processuale, il giudice avrebbe potuto rinviare l'udienza, riconoscendo l'assoluta impossibilità a comparire dovuta allo specifico impegno istituzionale addotto: ma in tal caso il rinvio sarebbe stato comunque subordinato all'esito di un accertamento giudiziale, che i rimettenti ritengono di non poter compiere a causa della intervenuta disciplina speciale, che proprio per tale ragione essi hanno censurato.
Massima n. 35262
E' infondata l'eccezione con la quale la difesa della parte privata deduce l'inammissibilità, per difetto di rilevanza in concreto, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 3 e 4, della legge 7 aprile 2010, n. 51 (Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza), sollevate in relazione agli artt. 3 e 138 Cost. L'assunto della difesa privata - secondo cui la questione sarebbe stata sollevata prematuramente rispetto alla necessità di dare applicazione alla disciplina censurata, in quanto i giudici rimettenti avrebbero dovuto, prima, valutare l'impedimento puntuale addotto ai fini del rinvio dell'udienza e, solo successivamente, sindacare la fondatezza o meno della richiesta di rinvio, per l'ulteriore periodo indicato, per impedimento continuativo attestato dalla Presidenza del Consiglio - omette di considerare, per un verso, che il giudice non è chiamato ad applicare la disciplina censurata solo nel caso in cui venga addotto dall'imputato un impedimento continuativo, mediante l'attestato della Presidenza del Consiglio dei ministri, previsto dall'art. 1, comma 4, della legge n. 51 del 2010, ma anche quando sia dedotto un impegno specifico e puntuale, che il giudice deve valutare sulla base dell'art. 1, commi 1 e 3, della medesima legge, disposizioni, queste, dalla cui applicabilità nella specie scaturisce quindi la rilevanza della relativa questione; per altro verso, che l'attestato della Presidenza del Consiglio dei ministri, presentato nei giudizi a quibus , comprende in realtà anche il giorno dell'udienza cui si riferisce la richiesta di rinvio e, pertanto, esso non rileva nei giudizi principali solo ai fini della programmazione delle udienze future, ma anche ai fini del rinvio della specifica udienza nel corso della quale è stato presentato.
Massima n. 35263
E' infondata l'eccezione con la quale la difesa della parte privata deduce l'inammissibilità, per difetto di rilevanza, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 3 e 4, della legge 7 aprile 2010, n. 51 (Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza), sollevate in relazione agli artt. 3 e 138 Cost. L' assunto della difesa della parte privata - secondo cui, avendo l'attestazione della Presidenza del Consiglio limitato l'indicazione di un impedimento continuativo per un periodo di tempo inferiore al periodo massimo di sei mesi previsto dalla disciplina censurata, quest'ultima ha ricevuto una applicazione parziale, con la conseguente necessità che la questione di legittimità costituzionale avrebbe dovuto essere formulata in relazione alla sospensione del dibattimento per il tempo indicato in concreto e non per il tempo indicato in astratto dalla norma - è privo di fondamento, avuto riguardo alla circostanza che i giudici rimettenti dubitano della legittimità costituzionale della disciplina censurata in quanto consente all'imputato di dedurre un impedimento continuativo per un «rilevante periodo di tempo»: formula, questa, che si adatta sia al tempo massimo di sei mesi previsto dalla norma in astratto, sia al tempo inferiore, ma comunque significativo, previsto dall'attestato che in concreto è stato prodotto nei giudizi principali, in evidente applicazione, nel caso di specie, della norma censurata.
Massima n. 35264
Sono infondate le eccezioni dell'Avvocatura generale dello Stato e della difesa della parte privata con le quali si deduce l'inammissibilità - per la insufficiente esplicitazione dei motivi che fonderebbero la violazione e per la mancata valutazione relativa al tertium comparationis da parte del giudice a quo - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 3 e 4, della legge 7 aprile 2010, n. 51 (Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza), sollevata in relazione all'art. 3 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza. Infatti, per un verso, il rimettente ha motivato la censura di irragionevolezza affermando che il rinvio dell'udienza è imposto, in forza del meccanismo normativo censurato, da ragioni genericamente indicate e insindacabili dalla autorità giudiziaria e si traduce in una causa automatica di rinvio del dibattimento sproporzionata rispetto alla tutela del diritto di difesa, per il quale l'istituto del legittimo impedimento a comparire è previsto; per altro verso, gli argomenti in base ai quali il rimettente afferma esservi lesione degli artt. 3 e 138 Cost. - tra cui, in particolare, il carattere generale e automatico delle presunzioni di legittimo impedimento introdotte dalla disciplina censurata - sorreggono anche la prospettata irragionevolezza di quest'ultima, senza necessità, in tale ultimo caso, di indicazione del tertium comparationis .
Massima n. 35265
Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in relazione agli artt. 3 e 138 Cost., dell'art. 1, comma 1, della legge 7 aprile 2010, n. 51 (Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza). La norma censurata - lungi dal contemplare, secondo la lettura che ne danno i giudici a quibus , una presunzione assoluta di legittimo impedimento riferita ad una serie ampia e indeterminata di funzioni, in definitiva coincidenti con l'intera attività del titolare della carica governativa - va invece interpretata, riconducendola nel solco della disciplina comune, in conformità con l'istituto processuale generale di cui è espressione l'art. 420- ter cod. proc. pen. (norma, quest'ultima, peraltro da essa espressamente richiamata), sì da attribuirle un significato compatibile con la Costituzione. La norma censurata, infatti, introduce un criterio volto ad orientare il giudice nell'applicazione dell'art. 420- ter cod. proc. pen., e segnatamente del comma 1 di tale disposizione, mediante l'individuazione, in astratto, delle categorie di attribuzioni governative a tal fine rilevanti. In base a tale criterio, le categorie di attività qualificate, in astratto, come legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei ministri sono solo quelle coessenziali alle funzioni di Governo, che siano previste da leggi o regolamenti (e in particolare dalle fonti normative espressamente citate nella disposizione censurata), nonché quelle rispetto ad esse preparatorie (cioè specificamente preordinate) e consequenziali (cioè immediatamente successive e strettamente conseguenti), occorrendo sempre, secondo la logica dell'art. 420- ter cod. proc. pen., che l'imputato specifichi la natura dell'impedimento, adducendo un preciso e puntuale impegno riconducibile alle ipotesi indicate. Tale criterio legislativo - compatibile con i tratti essenziali del regime processuale comune - non può ritenersi irragionevole o sproporzionato, in quanto è ancorato alla elaborazione giurisprudenziale e non copre l'intera attività del titolare della carica, ma solo le attribuzioni che possano essere qualificate in termini di coessenzialità rispetto alle funzioni di governo: con la conseguenza che, in termini negativi, il giudice non riconoscerà come impedimenti legittimi impegni politici non qualificati, cioè non riconducibili ad attribuzioni coessenziali alla funzione di governo, pur previste da leggi o regolamenti e che, in termini positivi, ove venga addotto un impedimento riconducibile a tale tipologia di attribuzioni, il giudice non potrà disconoscerne il rilievo in astratto, fermo restando il suo potere, non sottrattogli dalla disposizione in esame, di valutare in concreto lo specifico impedimento addotto.
Massima n. 35266
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 138 Cost., l'art. 1, comma 3, della legge 7 aprile 2010, n. 51 (Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza), nella parte in cui tale disposizione non prevede il potere del giudice di valutare in concreto, a norma dell'art. 420- ter , comma 1, cod. proc. pen., l'impedimento addotto. La norma censurata, invero, subordina il rinvio dell'udienza al semplice accertamento, da parte del giudice, della reale sussistenza dell'impegno dedotto dall'imputato come impedimento e della sua riconducibilità ad attribuzioni coessenziali alle funzioni di governo previste da leggi o regolamenti (o di carattere preparatorio o consequenziale rispetto ad esse): essa, tuttavia, non contempla il potere - riconosciuto invece al giudice in base alla disciplina generale di cui all'art. 420- ter , comma 1, cod. proc. pen.- di valutare in concreto, ai fini del rinvio dell'udienza, non solo la sussistenza in fatto dell'impedimento, ma anche il carattere assoluto e attuale dello stesso. Tale potere di apprezzamento - che implica, in particolare, la possibilità per il giudice di valutare, caso per caso, se lo specifico impegno addotto dal Presidente del Consiglio dei ministri, pur quando riconducibile in astratto ad attribuzioni coessenziali alle funzioni di governo ai sensi della legge censurata, dia in concreto luogo ad impossibilità assoluta (anche alla luce del necessario bilanciamento con l'interesse costituzionalmente rilevante a celebrare il processo) di comparire in giudizio, in quanto oggettivamente indifferibile e necessariamente concomitante con l'udienza di cui è chiesto il rinvio - non è previsto dalla disposizione censurata, né è ricavabile in via interpretativa, atteso che la norma in questione non richiama espressamente l'art. 420- ter cod. proc. pen. e detta una disciplina che, sul punto, sostituisce e non integra quella contenuta nella predetta norma del codice di rito. La norma censurata pertanto, derogando alle ordinarie norme processuali, introduce in parte qua , con legge ordinaria, una prerogativa la cui disciplina è riservata alla Costituzione, violando il principio della eguale sottoposizione dei cittadini alla giurisdizione e ponendosi, quindi, in contrasto con gli artt. 3 e 138 Cost.
Massima n. 35267
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 138 Cost., l'art. 1, comma 4, della legge 7 aprile 2010, n. 51 (Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza). La norma censurata - diversamente da quanto disposto dall'art. 420-ter, comma 1, cod. proc. pen.- prevede che l'imputato possa dedurre, anziché un impedimento puntuale e riferito ad una specifica udienza, un impedimento continuativo, attestato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri e riferito a tutte le udienze eventualmente programmate o programmabili entro un determinato intervallo di tempo, che non può essere superiore a sei mesi (senza vietare peraltro che, alla scadenza, possa essere rinnovato l'attestato di impedimento continuativo): essa, in tal modo, esclude, almeno parzialmente, l'onere di specificazione dell'impedimento che, ai sensi dell'art. 420- ter , comma 1, cod. proc. pen., grava sull'imputato, rendendo impossibile la verifica del giudice circa la sussistenza e consistenza di uno specifico e preciso impedimento. In conseguenza, il rinvio dell'udienza costituisce un effetto automatico dell'attestazione di continuatività dell'impedimento stesso da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, venendo meno il filtro della valutazione del giudice e, più in generale, di una valutazione indipendente e imparziale, dal momento che l'attestazione risulta affidata ad una struttura organizzativa di cui si avvale, in ragione della propria carica, lo stesso soggetto che deduce l'impedimento: la norma censurata produce, pertanto, effetti equivalenti a quelli di una temporanea sospensione del processo ricollegata al fatto della titolarità della carica, cioè di una prerogativa disposta in favore del titolare della carica stessa, in violazione degli artt. 3 e 138 Cost.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, della legge 7 aprile 2010, n. 51 (Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza);
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge n. 51 del 2010, nella parte in cui non prevede che il giudice valuti in concreto, a norma dell'art. 420-ter, comma 1, cod. proc. pen., l'impedimento addotto;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale relative all'art. 1, commi 2, 5 e 6, e all'art. 2 della legge n. 51 del 2010, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 138 della Costituzione, dal Tribunale di Milano, sezione X penale, e dal Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale, con le ordinanze indicate in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative all'art. 1, comma 1, della legge n. 51 del 2010, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 138 della Costituzione, dal Tribunale di Milano, sezione I penale e sezione X penale, e dal Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale, con le ordinanze indicate in epigrafe, in quanto tale disposizione venga interpretata in conformità con l'art. 420-ter, comma 1, cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2011.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 25 gennaio 2011.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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