Corte costituzionale

Sentenza n. 228/2011

Corte cost., sent. 22 luglio 2011, n. 228

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
228/2011
Data di deposito
22 luglio 2011
Data di decisione
19 luglio 2011
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Maria Napolitano
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:228

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 1, legge della Regione Abruzzo n. 20 del 23 giugno 2006

Parametri

Massime

Massima n. 35774

Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 23 giugno 2006, n. 20 (Misure per il settore sanità relative al funzionamento delle strutture sanitarie ed all'utilizzo appropriato dei regimi assistenziali del macrolivello ospedaliero e territoriale e per la loro regolazione). La norma censurata stabilisce che il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle Aziende sanitarie abruzzesi cessano dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale, se non confermati entro tale periodo e che nessuna forma di compenso e di indennizzo è previsto nel caso di mancata conferma. Si tratta, quindi, di una disposizione che determina una decadenza automatica e generalizzata temporalmente collegata alla data di nomina del nuovo direttore generale, cui viene attribuito il potere di far cessare il rapporto di lavoro dei suddetti dirigenti, senza vincoli, né obblighi di motivazione. Tale sostanziale decadenza automatica riferita a figure dirigenziali non apicali ovvero a titolari di uffici amministrativi per i quali non assuma rilievo, in via esclusiva o prevalente, il criterio «della personale adesione del nominato agli orientamenti politici del titolare dell'organo che nomina» - come più volte affermato da questa Corte - lede il principio di buon andamento dell'azione amministrativa e il correlato principio di continuità dell'azione stessa (art. 97 Cost.), poiché consente l'interruzione del rapporto di ufficio in corso senza che siano riscontrabili ragioni oggettive "interne", legate al comportamento del dirigente, idonee a recare un vulnus ai predetti principi. D'altra parte, deve considerarsi violato anche l'altro parametro evocato (art. 98, primo comma, Cost.) in quanto l'obbligo da esso imposto ai pubblici impiegati di stare «al servizio esclusivo della Nazione», comporta per i funzionari o i dirigenti non apicali «il rispetto del dovere di neutralità, che impone al funzionario, a prescindere dalle proprie personali convinzioni, la corretta e leale esecuzione delle direttive che provengono dall'organo politico, quale che sia il titolare pro tempore di quest'ultimo» e non richiede, invece, «la condivisione degli orientamenti politici della persona fisica che riveste la carica politica o la fedeltà personale nei suoi confronti». In tema di spoils system , vedi: sentenze n. 233/2006; n. 103 e n. 104/2007; n. 161, n. 351 e 390/2008; n. 34 e 224/2010 124/2011 (citate). Redattore: L. Tria

Per questi motivi

per questi motivi

la corte costituzionale

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 23 giugno 2006, n. 20 (Misure per il settore sanità relative al funzionamento delle strutture sanitarie ed all'utilizzo appropriato dei regimi assistenziali del macrolivello ospedaliero e territoriale e per la loro regolazione).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 luglio 2011.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

Testo integrale

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