Corte costituzionale

Sentenza n. 207/2011

Corte cost., sent. 13 luglio 2011, n. 207

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
207/2011
Data di deposito
13 luglio 2011
Data di decisione
4 luglio 2011
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Alfonso Quaranta
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:207

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
  • legge n. 122 del 30 luglio 2010

Parametri

Massime

Massima n. 35729

V. titoletto.

Massima n. 35730

In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione per asserita necessità di considerare le disposizioni denunciate non già singolarmente bensì nel contesto della legge di manovra economica in cui esse sono inserite, in quanto, se è pur vero che, in linea generale, le disposizioni normative contenute nel decreto-legge e nella relativa legge di conversione perseguono la finalità di coordinare la finanza pubblica, non è men vero che ciascuna di esse ha una propria specificità, sicché deve essere esaminata distintamente dalle altre e per il suo peculiare contenuto normativo.

Massima n. 35731

In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione per asserita tardività dell'impugnazione, in quanto sollevata solo dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, in quanto deve riconoscersi la tempestività della impugnazione dei decreti-legge anche successivamente alla loro conversione, la quale ne stabilizza la presenza all'interno dell'ordinamento. In senso analogo, v. citata sentenza n. 383/2005.

Massima n. 35732

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), trovando la disciplina denunciata - riguardante il definanziamento delle leggi di spesa totalmente non utilizzate negli ultimi tre anni, con previsione di vincolo di destinazione di dette disponibilità finanziarie - la sua fonte legittimatrice nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., nella materia dell'ordinamento contabile. Assume particolare valore la circostanza che si verte in tema di stanziamenti previsti dallo Stato nel proprio bilancio, con destinazione ad una serie molto vasta di interventi, tra i quali vi è anche quello concernente il Fondo nazionale per la montagna e, dunque, anche le comunità montane; sicché, nello specifico, si tratta di risorse statali, non ancora utilizzate, che, sulla base di una rinnovata valutazione delle esigenze di finanza pubblica, ricevono nel bilancio dello Stato una nuova destinazione ritenuta più consona in rapporto al mutato quadro di politica economica, con specifico riferimento all'esigenza di attenuazione dell'onere per l'ammortamento del debito pubblico statale. Sotto altro aspetto, non può considerarsi costituzionalmente illegittima la norma legislativa statale che, incidendo su somme iscritte in fondi statali, provveda ad una diversa utilizzazione di risorse «non impegnate o programmate» in un periodo determinato, «disponendo la nuova programmazione di esse per il conseguimento degli obiettivi di rilevanza strategica nazionale»; obiettivi, nella fattispecie ora in esame, rappresentati dalla esigenza di ridurre il debito pubblico dello Stato. Pertanto, la disposizione impugnata non è lesiva dei parametri costituzionali, evocati dalla ricorrente, di cui agli artt. 117, quarto comma, e 119 Cost. Neppure viene in rilievo, nella specie, il principio di legittimo affidamento, al quale ha fatto riferimento la ricorrente, atteso che la disposizione impugnata ha inciso su stanziamenti statali di tre anni precedenti, per i quali non sono stati posti in essere né programmi, né atti di impegno. In senso analogo, v. citata sentenza n. 16/2010.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione Liguria, con il ricorso indicato in epigrafe, nei confronti del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 del suddetto decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, promossa dalla Regione Liguria, in riferimento agli articoli 117, quarto comma, e 119 della Costituzione, nonché ai principi di leale collaborazione e di legittimo affidamento, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2011.

F.to:

Alfonso QUARANTA , Presidente e Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 luglio 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

Testo integrale

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