Corte costituzionale
Sentenza n. 205/2011
Corte cost., sent. 13 luglio 2011, n. 205
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 205/2011
- Data di deposito
- 13 luglio 2011
- Data di decisione
- 4 luglio 2011
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giuseppe Frigo
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:205
Norme oggetto del giudizio
- art. 15, comma 6, ter, lett. b), decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
- art. 15, comma 6, ter, lett. d), decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
- art. 15, comma 6, quater, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
- legge n. 122 del 30 luglio 2010
Parametri
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 86, e ss., decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
- decreto del Presidente consiglio ministri del 12 ottobre 2000
Massime
Massima n. 35723
V. titoletto.
Massima n. 35724
Nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 15, commi 6- ter , lett. b ) e d ), e 6- quater , del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, censurato dalle Regioni Liguria ed Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., in quanto prevede, con norme applicabili fino all'adozione di diverse disposizioni legislative regionali, la proroga delle concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico, va disattesa l'eccezione sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri in ordine alla tardività delle impugnazioni, siccome proposte solo dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge nei confronti di disposizioni non modificate da quest'ultima. Infatti, per costante giurisprudenza costituzionale, é tempestiva l'impugnazione dei decreti-legge successivamente alla loro conversione in legge, la quale rende permanente e definitiva la normativa solo provvisoriamente da questi dettata. Sull'ammissibilità di questioni aventi ad oggetto disposizioni di un decreto-legge, proposte solo successivamente alla conversione in legge, v., ex multis , la citata sentenza n. 383/2005.
Massima n. 35725
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 15, comma 6- ter , lett. b ) e d ), del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in quanto, prevedendo, con un precetto specifico e puntuale, la proroga automatica delle concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico, pone norme di dettaglio nella materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», attribuita alla competenza legislativa concorrente. Inoltre, le censurate disposizioni sono incoerenti rispetto ai principi generali, stabiliti dalla legislazione statale, della temporaneità delle concessioni e dell'apertura alla concorrenza e contrastano con i principi comunitari in materia poiché, seppure per un periodo temporalmente limitato, impediscono l'accesso di altri potenziali operatori economici al mercato, ponendo barriere all'ingresso tali da alterare la concorrenza tra imprenditori. (E' assorbita l'ulteriore censura di violazione dell'art. 118 Cost. prospettata dalla Regione Liguria). Per la declaratoria di illegittimità costituzionale di disposizioni analoghe, per ambito materiale e carattere dettagliato, all'impugnato art. 15, comma 6- ter , lett. b ) e d ), del d.l. n. 78 del 2010, v. la citata sentenza n. 1/2008. Per la declaratoria di illegittimità costituzionale di disposizioni regionali contrastanti con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario in tema di libertà di stabilimento e di tutela della concorrenza, v. le citate sentenze n. 340/2010, n. 233/2010 e n. 180/2010.
Massima n. 35726
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 15, comma 6- quater , del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nella parte in cui prevede che le disposizioni del comma 6- ter , lett. b ) e d ), concernenti la proroga delle concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico, si applicano fino all'adozione di diverse disposizioni legislative da parte delle Regioni, per quanto di loro competenza. Tali disposizioni di proroga si configurano, infatti, quali norme di dettaglio ascrivibili alla materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», attribuita alla competenza legislativa concorrente, e sono incoerenti rispetto ai principi generali, stabiliti dalla legislazione statale, della temporaneità delle concessioni e dell'apertura alla concorrenza, contrastando con i principi comunitari di riferimento. Né conduce a differenti conclusioni la previsione, nell'impugnato comma 6- quater , della cosiddetta clausola di cedevolezza delle norme statali, considerato che il presupposto addotto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri a giustificazione dell'emanazione di dette norme (vale a dire l'esigenza di colmare, per il tempo necessario all'emanazione della disciplina regionale, un vuoto legislativo nell'applicazione di fondamentali principi statali) in concreto non sussiste. In particolare, la finalità di assicurare il graduale espletamento delle procedure di evidenza pubblica imposte dal diritto comunitario per evitare uno iato temporale nell'erogazione del servizio è perseguita dal comma 6- ter , lett. e ), che permette al concessionario uscente di proseguire la gestione fino al subentro dell'aggiudicatario della gara, se alla data di scadenza della concessione non sia ancora concluso il procedimento per l'individuazione del nuovo gestore. Quanto all'ulteriore finalità di garantire ai concessionari il recupero degli investimenti effettuati, viene in rilievo l'esigenza di evitare di esporre lo Stato a richieste di indennizzi da parte dei concessionari medesimi, in armonia con il contenimento della spesa pubblica perseguito dalla complessiva manovra economica. Questo intento del contenimento della spesa emerge anche con maggiore evidenza dal comma 6- quinques , il quale prevede che le somme versate dai concessionari, antecedentemente alla sentenza costituzionale n. 1 del 2008, siano definitivamente trattenute dai Comuni e dallo Stato. (E' assorbita l'ulteriore censura di violazione dell'art. 118 Cost. prospettata dalla Regione Liguria). Per la declaratoria di illegittimità costituzionale di disposizioni analoghe, per ambito materiale e carattere dettagliato, all'impugnato art. 15, comma 6- ter , lett. b ) e d ), del d.l. n. 78 del 2010, v. la citata sentenza n. 1/2008. Per la declaratoria di illegittimità costituzionale di disposizioni regionali contrastanti con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario in tema di libertà di stabilimento e di tutela della concorrenza, v. le citate sentenze n. 340/2010, n. 233/2010 e n. 180/2010.
Massima n. 35727
E' inammissibile, per carenza di interesse, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 6- quater , del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, impugnato dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto prevede che le disposizioni concernenti la proroga delle concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico si applicano fino all'adozione di diverse disposizioni legislative da parte delle Regioni, per quanto di loro competenza. Premesso che la Regione ha impugnato unicamente il comma 6- quater contenente la cosiddetta clausola di cedevolezza, la caducatoria solo di detta disposizione e non anche di quelle asseritamente lesive del riparto delle competenze potrebbe rendere quest'ultime operanti anche nel caso della sopravvenienza di una normativa regionale. Né potrebbe essere accolta la prospettiva, indicata dalla ricorrente, per la quale l'impugnativa esplicitamente deliberata dalla Giunta regionale solo con riguardo al comma 6- quater dovrebbe intendersi come implicitamente riferita anche alle disposizioni da esso richiamate, avuto riguardo alla necessaria corrispondenza tra la deliberazione con cui l'ente si determina all'impugnazione ed il contenuto del ricorso, attesa la natura politica dell'atto di impugnazione. Per il consolidato orientamento della Corte che considera inammissibili le questioni sollevate su disposizioni non espressamente indicate nella delibera della Giunta, v., da ultimo, la citata sentenza n. 278/2010.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse nei confronti del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
riuniti i giudizi,
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 6-ter, lettere b) e d), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 6-quater, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, nella parte in cui prevede che le disposizioni del comma 6-ter, lettere b) e d), si applicano fino all'adozione di diverse disposizioni legislative da parte delle Regioni, per quanto di loro competenza;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 6-quater, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2011.
F.to:
Alfonso QUARANTA , Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 luglio 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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