Corte costituzionale
Sentenza n. 17/2011
Corte cost., sent. 20 gennaio 2011, n. 17
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 17/2011
- Data di deposito
- 20 gennaio 2011
- Data di decisione
- 12 gennaio 2011
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alessandro Criscuolo
- Presidente
- MADDALENA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:17
Norme oggetto del giudizio
- art. 53, comma 2, secondo periodo, decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992
- art. 3-bis, comma 7, decreto-legge n. 203 del 30 settembre 2005
- art. 1, comma 1, legge n. 248 del 2 dicembre 2005
- art. 1, 1, legge n. 248 del 2 dicembre 2005
Parametri
Massime
Massima n. 35251
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, aggiunto dall'art. 3- bis , comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, sollevata in relazione all'art. 2 della Costituzione in quanto il rimettente ha omesso di indicare i motivi in ordine alla violazione dell'indicato parametro.
Massima n. 35252
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, aggiunto dall'art. 3- bis , comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, la quale dispone che «Ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l'appellante deve, a pena d'inammissibilità, depositare copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata», sollevata in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Infatti, la decisione di non avvalersi della notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario è rimessa alla scelta, non subordinata ad alcuna condizione, dell'appellante; sicché qualora quest'ultimo decida di non avvalersi dell'ufficiale giudiziario per notificare il ricorso in appello, ma di procedervi a mezzo del servizio di spedizione postale, deve essere consapevole di assumere l'onere di depositare la copia notificata dell'atto di impugnazione presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale, al fine di adempiere a quei compiti informativi che, nell'altro caso, sono assolti dall'ufficiale giudiziario, ai sensi dell'art. 123 disp. att. cod. proc. civ. In questo quadro, non sussiste violazione dell'art. 24 Cost., trattandosi di un adempimento ragionevole che la parte può eseguire senza andare incontro a particolari difficoltà e, dunque, non tale da rendere estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa. Del pari, non è ravvisabile la asserita disparità di trattamento tra chi utilizza lo strumento della notifica dell'appello per mezzo dell'ufficiale giudiziario e chi, anche per ragioni di convenienza (celerità della procedura), si avvale della spedizione dell'atto a mezzo posta con raccomandata a. r. in quanto il legislatore, nel ragionevole esercizio della discrezionalità che gli appartiene, ha conformato in modo diverso le due forme di notificazione. La prima è eseguita con il tramite dell'ufficiale giudiziario, cioè di un soggetto pubblico obbligato a dare immediato avviso scritto dell'avvenuta notifica al cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 123 disp. att. cod. proc. civ., applicabile al processo tributario in virtù del generale richiamo alle norme del codice di procedura civile, effettuato dal comma 2 dell'art. 1 del d.lgs. n. 546 del 1992: la natura pubblica dell'ufficio cui è affidato il compimento dell'atto e lo specifico dovere che gli è imposto dalla legge giustificano la mancata previsione di un effetto di decadenza (inammissibilità) correlato all'inosservanza del detto dovere. Il meccanismo contemplato per la notifica diretta dell'atto d'impugnazione, di cui agli artt. 20, comma 2, e 16, comma 3, nonché 53, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992 e successive modificazioni, è invece differente e comunque ragionevole: sia la spedizione dell'atto di appello, sia il deposito di copia di esso presso l'ufficio di segreteria della Commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata, vanno compiuti dal medesimo notificante al quale, dunque, il compimento o l'omissione restano riferibili. Sulla ratio della norma impugnata, v. citata sentenza n. 321/2009. Sulla discrezionalità del legislatore nel conformare gli istituti processuali, v. citate sentenze n. 229 e n. 50/2010, n. 221/2008 e n. 237/2007 nonché ordinanze n. 134/2009 e n. 67/2007. Sul diritto di difesa, v. citata ordinanza n. 43/2010.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 53, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 delle legge 30 dicembre 1991, n. 413), aggiunto dall'articolo 3-bis, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), sollevata, in riferimento all'articolo 2 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 53, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 546 del 1992, aggiunto dall'art. 3-bis, comma 7, del decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 248 del 2005, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dalla Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 12 gennaio 2011.
F.to:
Paolo MADDALENA, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 gennaio 2011.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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