Corte costituzionale
Sentenza n. 156/2011
Corte cost., sent. 28 aprile 2011, n. 156
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 156/2011
- Data di deposito
- 28 aprile 2011
- Data di decisione
- 20 aprile 2011
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Paolo Maddalena
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:156
Norme oggetto del giudizio
- 569, Deliberazione Giunta Regione Siciliana del 29 dicembre 2009
- 573, Deliberazione Giunta Regione Siciliana del 29 dicembre 2009
- 578, Deliberazione Giunta Regione Siciliana del 29 dicembre 2009
- 581, Deliberazione Giunta Regione Siciliana del 29 dicembre 2009
- 585, Deliberazione Giunta Regione Siciliana del 29 dicembre 2009
- 587, Deliberazione Giunta Regione Siciliana del 29 dicembre 2009
- 588, Deliberazione Giunta Regione Siciliana del 29 dicembre 2009
- 590, Deliberazione Giunta Regione Siciliana del 29 dicembre 2009
- 591, Deliberazione Giunta Regione Siciliana del 29 dicembre 2009
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 9, comma 8, legge regionale Sicilia n. 10 del 15 maggio 2000
- art. 19, comma 6, decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001
Massime
Massima n. 35635
E' inammissibile il conflitto proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri avverso le deliberazioni della Giunta regionale della Regione siciliana 29 dicembre 2009, n. 569, n. 573, n. 578, n. 581, n. 585, n. 587, n. 588, n. 590 e n. 591, in quanto riferibili all'organizzazione degli uffici regionali, materia di competenza legislativa esclusiva regionale ai sensi dell'art. 14, lett. p ) dello statuto della Regione siciliana, approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455; inoltre, stante il principio del parallelismo tuttora vigente per le autonomie speciali, dette attribuzioni sono riferibili alla competenza amministrativa della Regione siciliana. Infatti, la prospettata illegittimità delle delibere impugnate, in riferimento all'art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, non può dar luogo ad un conflitto di attribuzione tra enti, posto che difetta la lesione o la menomazione di alcuna attribuzione costituzionale dello Stato ricorrente e, quindi, l'elemento oggettivo del conflitto, non potendo intendersi come tale la violazione della norma statale cui si fa riferimento, né la circostanza che questa norma sia espressione o applicazione dei principi costituzionali evocati. Neppure ha fondamento la ritenuta lesione degli artt. 3 e 97 Cost. non potendosi ritenere che sussista una attribuzione costituzionale dello Stato a definire preventivamente le deroghe ammissibili al principio del concorso pubblico.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il conflitto proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri avverso le deliberazioni della Giunta regionale della Regione siciliana 29 dicembre 2009, n. 569, n. 573, n. 578, n. 581, n. 585, n. 587, n. 588, n. 590 e n. 591 con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 2011.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 aprile 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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