Corte costituzionale

Sentenza n. 156/2011

Corte cost., sent. 28 aprile 2011, n. 156

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
156/2011
Data di deposito
28 aprile 2011
Data di decisione
20 aprile 2011
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Paolo Maddalena
Presidente
DE SIERVO
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:156

Norme oggetto del giudizio

  • 569, Deliberazione Giunta Regione Siciliana del 29 dicembre 2009
  • 573, Deliberazione Giunta Regione Siciliana del 29 dicembre 2009
  • 578, Deliberazione Giunta Regione Siciliana del 29 dicembre 2009
  • 581, Deliberazione Giunta Regione Siciliana del 29 dicembre 2009
  • 585, Deliberazione Giunta Regione Siciliana del 29 dicembre 2009
  • 587, Deliberazione Giunta Regione Siciliana del 29 dicembre 2009
  • 588, Deliberazione Giunta Regione Siciliana del 29 dicembre 2009
  • 590, Deliberazione Giunta Regione Siciliana del 29 dicembre 2009
  • 591, Deliberazione Giunta Regione Siciliana del 29 dicembre 2009

Parametri

Massime

Massima n. 35635

E' inammissibile il conflitto proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri avverso le deliberazioni della Giunta regionale della Regione siciliana 29 dicembre 2009, n. 569, n. 573, n. 578, n. 581, n. 585, n. 587, n. 588, n. 590 e n. 591, in quanto riferibili all'organizzazione degli uffici regionali, materia di competenza legislativa esclusiva regionale ai sensi dell'art. 14, lett. p ) dello statuto della Regione siciliana, approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455; inoltre, stante il principio del parallelismo tuttora vigente per le autonomie speciali, dette attribuzioni sono riferibili alla competenza amministrativa della Regione siciliana. Infatti, la prospettata illegittimità delle delibere impugnate, in riferimento all'art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, non può dar luogo ad un conflitto di attribuzione tra enti, posto che difetta la lesione o la menomazione di alcuna attribuzione costituzionale dello Stato ricorrente e, quindi, l'elemento oggettivo del conflitto, non potendo intendersi come tale la violazione della norma statale cui si fa riferimento, né la circostanza che questa norma sia espressione o applicazione dei principi costituzionali evocati. Neppure ha fondamento la ritenuta lesione degli artt. 3 e 97 Cost. non potendosi ritenere che sussista una attribuzione costituzionale dello Stato a definire preventivamente le deroghe ammissibili al principio del concorso pubblico.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il conflitto proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri avverso le deliberazioni della Giunta regionale della Regione siciliana 29 dicembre 2009, n. 569, n. 573, n. 578, n. 581, n. 585, n. 587, n. 588, n. 590 e n. 591 con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 2011.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 aprile 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze